F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Martino Antonio RUSSO / USD GASPERINA (120/45) ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Geronimo CARDIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Martino Antonio RUSSO / USD GASPERINA (120/45) ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Geronimo CARDIA Con ricorso del 25.03.2015 l’allenatore di 3^ Categoria Martino Antonio RUSSO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito codesto Collegio affinché gli venisse riconosciuto, da parte della società U.S.D. GASPERINA, il pagamento della somma complessiva di € 3.430,00 relativa all'attività prestata nel corso della stagione sportiva 2013/14. Nel ricorso il tecnico spiegava che la società GASPERINA gli aveva affidato, quale allenatore responsabile, la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato Regionale di Prima Categoria e che, con scrittura privata del 16.09.2013, la medesima società si era impegnata a corrispondere al ricorrente un compenso pari ad € 4.000,00 quale premio di tesseramento, suddiviso in sei ratei da € 570,00 e una rata finale da € 580,00. Tale accordo, tuttavia, non risulta depositato presso il Comitato Regionale Calabria della LND, come confermato dalla nota del 28.09.2015 inviata alla Segreteria del Collegio. L'allenatore precisava di aver ricevuto dalla società solo la prima rata del premio, pari a € 570,00, e lamentava di essere ancora creditore della somma residua pari a € 3.430,00. Inoltre, segnalava come la società in questione avesse cessato tutte le attività, non iscrivendosi al campionato di competenza. A tale proposito allegava lo stralcio del C.U. n. 14 del 5 agosto 2014 del CR Calabria con il quale si prendeva atto della mancata iscrizione della società convenuta. Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo la condanna della U.S.D. GASPERINA al pagamento della somma residua dovuta, in forza dell'accordo economico sottoscritto fra le parti, pari ad € 3.430,00. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 16.06.2015, provvedeva ad invitare il ricorrente a inoltrare copia della ricevuta della raccomandata inviata alla società. Il tecnico, con nota del 24.06.2015, rimetteva alla segreteria del Collegio copia della ricevuta richiesta. Il Segretario, con raccomandata del 21.09.2015, provvedeva ad invitare la società U.S.D. GASPERINA a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente, eventualmente, di controdedurre. La convenuta, pur avendo ricevuto la comunicazione del Collegio in data 07.10.2015, come da documentazione agli atti, nulla eccepiva rispetto alle domande dell'odierno ricorrente. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e le conclusioni in esso contenute, oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritiene la domanda meritevole di accoglimento.La documentazione prodotta dal ricorrente, infatti, offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la conclusione che la regolarità dell'accordo, in forza del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma richiesta, così come calcolata dal ricorrente medesimo. PQM accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società U.S.D. GASPERINA di corrispondere al sig. Martino Antonio RUSSO la somma di € 3.430,00 quale saldo del premio di tesseramento. L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo. Decide, altresì, di trasmettere gli atti del presente procedimento alla Procura Federale per quanto di sua competenza. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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