F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Primo MICHELAGNOLI/ASD ORTONOVO CALCIO (121/45) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Valerio BERNARDI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Primo MICHELAGNOLI/ASD ORTONOVO CALCIO (121/45) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Valerio BERNARDI Con ricorso inviato in data 27/03/2015 l'allenatore di base Uefa B Primo Michelagnoli, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (matr. n. 74548), adiva codesto Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di Euro 2.400,00 da parte della società ASD ORTONOVO CALCIO a saldo delle sue spettanze per il premio di tesseramento annuale per la stagione 2014/2015. Nel ricorso l’allenatore specificava che, con regolare scrittura privata del 1 °/09/2014, la società ASD ORTONOVO CALCIO, in persona del Legale Rappresentante Roberto Tognetti, partecipante al Campionato di Promozione Ligure, si era impegnata a corrispondergli, per l’attività di Responsabile della Prima Squadra per la stagione sportiva 2014/2015, la somma di Euro 2.400,00 da corrispondersi in rate mensili di pari importo e di non aver ricevuto alcun pagamento. Il ricorrente specificava di essere stato successivamente esonerato dall'incarico in data 10/10/2014. Al ricorso sono stati allegati (i) copia della suddetta scrittura privata sottoscritta in data 01/09/2014 con la società per la stagione sportiva 2014/2015; (ii) ricevuta della raccomandata con cui l'allenatore ha inviato alla controparte il ricorso. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 21/09/2015, chiedeva al Comitato Regionale Liguria di confermare o meno l'avvenuto deposito dell'accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo. Facendo seguito a tale richiesta, il Comitato Regionale Liguria confermava l’effettivo deposito dell’accordo economico sottoscritto tra le parti per la stagione 2014/2015, inviandone copia unitamente alla ricevuta di richiesta di tesseramento inviata dall'allenatore in data 17/10/2014. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 21/09/2015, invitava ritualmente la società ASD ORTONOVO CALCIO ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Michelagnoli. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la società ASD ORTONOVO CALCIO nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della società ASD ORTONOVO CALCIO di corrispondere all'allenatore Primo Michelagnoli la somma di Euro 2.400,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad Euro 32,00 per interessi equitativamente calcolati, così per un totale di Euro 2.432,00. L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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