F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Francesco CUCUNATO / POL. D. OLYMPIC ACRI (126/45 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016
VERTENZA: all. Francesco CUCUNATO / POL. D. OLYMPIC ACRI
(126/45 )
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA
Con ricorso del 13.04.2015, all'allenatore di base Uefa B Francesco CUCUNATO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della Polisportiva OLYMPIC ACRI iL pagamento della somma di € 3.500,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, nonché i rimborsi spese nella misura di € 1.618,71, oltre agli interessi legali e di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria dal momento della maturazione della pretesa creditoria fino all'effettivo soddisfo. Nel ricorso 1'allenatore nel precisare che con accordo economico, sottoscritto dalle parti in data 8.10.2013, di cui ha allegato copia, la Pol. Olympic Acri, per l'attività di allenatore responsabile della prima squadra, partecipante al Campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale Calabria della Lnd, per la stagione sportiva 2013/2014, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 5.000,00, oltre al rimborso spese di viaggi come stabilito dalla legge. Il ricorrente ha, altresì, comunicato di essere stato esonerato verbalmente il 4.02.2014, a seguito di una sconfitta e che, nonostante i numerosi solleciti effettuati, la società non ha provveduto al pagamento del suo credito. Il ricorrente ha, ancora, allegato copia del prospetto di calcolo dei costi sostenuti per raggiungere il campo di calcio di Acri dalla sua residenza di Cosenza, copia dell'assicurazione della sua auto, copia della carta di circolazione riferita all'auto di proprietà, copia dell'attestato di abilitazione di allenatore di Base Uefa b, nonché copia della ricevuta di spedizione della raccomandata alla società in questione. Il Comitato Regionale Calabria della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in questione, relativamente alla stagione sportiva 2013/2014, é stato depositato presso i loro Uffici in data 5.10.2013.
Con raccomandata del 27.10.2015, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la Pol. Olympic Acri a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse. Il Presidente della convenuta ha fatto pervenire le proprie osservazioni asserendo che dalla lettura degli atti pervenuti é emerso una assoluta carenza di motivazioni di diritto e di fatto che inficiano la fondatezza delle posizioni assunte dal reclamante il quale si limita ad indicare fatti e circostanze storiche senza provare alcunchè. L'affermazione del ricorrente circa 1'esonero avvenuto con comunicazione verbale del 4.02.2014 non trova alcun riscontro in atti ufficiali in quanto, alla luce della normativa vigente, "eventuali dimissioni dell'allenatore o eventuate esonero dello stesso devono essere comunicate dalla parte agente alla controparte a mezzo racc. a.r.". Ancora, " 1'allenatore esonerato che ne abbia ricevuto comunicazione da parte della società entro dieci giorni dovrà comunicarlo agli Organi competenti con le formalità indicate dall'art. 23 punto 5) del Codice di Giustizia Sportiva". Pertanto, non avendo il ricorrente provveduto all'espletamento della sopra citata procedura il ricorso rimane inficiato. Sulla richiesta delle somme relative alle mensilità da gennaio a giugno 2014, la società resta meravigliata in quanto i rapporti cordiali e corretti intercorsi tra le parti giammai avrebbero fatto presagire che il reclamante non avrebbe oggi fatto riferimento alcuno alle ulteriori somme percepite dallo stesso. La società ha affermato, ancora, che sono stati sempre i corretti rapporti intercorsi tra le parti a far si che per semplice dimenticanza non venisse trattenuta copia di tutte le ricevute di pagamento e che da una rapida ricostruzione dei fatti porta a far ritenere che la somma che la Polisportiva deve versare al ricorrente Cucunato non supererebbe la somma di € 1.000,00. Circa i rimborsi spese di viaggi e sorprendente la richiesta avanzata dal ricorrente che, sempre secondo i suoi calcoli, ammonterebbe ad € 1.618,71. La richiesta risulta infondata in quanto l’allenatore Cucunato Francesco si é recato in Acri insieme ad altri tesserati della società ricevendo comunque il previsto rimborso allorquando si e reso necessario utilizzare, la propria autovettura. Inoltre, la convenuta ha evidenziato come il ricorrente ha con molta minuzia reclamato i compensi dimenticando di soffermarsi sul comportamento tenuti nel corso del campionato. A tal riguardo ha inviato copia del C.U. n. 56 del 7.11.2013, del Comitato Regionale Calabria, da cui si evince che il "Cucunato Francesco veniva squalificato per 6 gare per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara"; Ancora, il 30/01/2014 é stato squalificato per una giornata. Tutti questi comportamenti hanno arrecato un danno alla società Olympic Acri sia in termini di immagini che economici per una somma che si quantifica approssimativamente quantomeno non inferiore ad € 5.118,71 richiesta dal ricorrente. Il ricorrente Cucunato Francesco, in riscontro alle affermazioni della società, ha contro dedotto evidenziato come il Presidente Sig. Falcone Santo Antonio ha evidenziato che egli "é stato sollevato dall'incarico e non esonerato" e che a sua parere "sollevare dall'incarico" ed "esonerare" sono termini equivalenti poiché vanno a sancire la medesima situazione giuridico-sportiva. Il ricorrente ha ribadito che dal 4.02.2014 fu invitato a non partecipare alle sedute di allenamento e costretto a non espletare le funzioni di allenatore. Ove non fosse intervenuto 1'esonero la società si sarebbe dovuta premurare di contattarlo ovvero diffidarlo a proseguire nella conduzione tecnica della squadra, cosa mai avvenuta e ciò prova che fu esonero. Circa la somma richiesta per i rimborsi spese viaggi, il richiedente ha comunicato che la stessa é scaturita con un calcolo analitico tenuto conto del numero dei viaggi sostenuti dalla sua residenza di Cosenza al campo di calcio di Acri nel periodo dal 8.10.2013, data della sottoscrizione del contratto e il 4.02.2014, data dell'esonero. Inoltre, ha comunicato che appare ridicola e priva di qualsiasi pregio la richiesta di risarcimento danni richiesta dalla società richiamando l’attenzione al Collegio Arbitrale che può giudicare solo sull'accordo tipo sottoscritto dalle parti. Infine, ha ribadito la sua richiesta avanzata nel ricorso, cioé di far obbligo alla società di pagargli la somma di € 3.500,00, a saldo del premio di tesseramento e, ove non si addivenisse ad una concreta quantificazione delle somme spettanti a titolo di rimborsi di cui al punto 2/b dell'accordo ovvero si rivelassero a giudizio del Collegio errori nei criteri di calcolo forniti con riconoscimento di una cifra equitativa ad evasione delle sue pretese.Il Collegio Arbitrale sulla scorta della documentazione in atti ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Cucunato Francesco é meritevole di parziale accoglimento. La società non ha dato prova che 1'allenatore non ha continuato la sua attività per propria scelta.
Successivamente al 4.02.2014, data indicata dal tecnico come esonero, la stessa avrebbe dovuto convocare il tecnico assente ingiustificato con lettera raccomandata o telegramma e in caso di non presenza avrebbe dovuto comunicare ciò agli Organi Federali preposti. Circa la richiesta del rimborso delle spese di viaggi la società non ha fornito alcuna prove che il tecnico ha viaggiato con macchina di altri tesserati della società. Da verifica su Google é risultato che la distanza tra le città di Cosenza, residenza dell'allenatore, e Acri, residenza della società, é pari a 44,5 chilometri che portano gli stessi ad 89 per ogni viaggio di andata e ritorno.Il Cucunato per n. 3 allenamenti settimanali , come da accordo del 8.10.2015, ha percorso 267 chilometri in una settimana mentre in un mese i chilometri passano a 1.068. L’attività del ricorrenteè durata 4 mesi per cui i chiome percorsi sono 5.126. Moltiplicando i chilometri percorsi (5.126), fino alla data dell'esonero (4.02.2014), per il costo media della benzina nel periodo in esame, portano ad una spesa € 1.537,80. Al ricorrente Cucunato Francesco spettano, pertanto, € 3.500,00, per saldo del premio di tesseramento ed € 1.537,80, per spese di viaggi, per un totale di € 5.037,80. A tale cifra vanno aggiunti € 21.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale complessivo di € 5.058,80. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della Polisportiva Olympic Acri di corrispondere all'allenatore Francesco Cucunato la somma di € 3.500,00, a saldo del premio di tesseramento della stagione sportiva 2013/2014, € 1.537,80 per spese di viaggi, per un totale di € 5.037,80. A tale importo vanno aggiunti € 21.00, per interessi equitativamente calcolati, per un totale complessivo di € 5.058,80. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturate. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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