F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA : all.Marco FABBIAN / AS GIORGIONE CALCIO 2000 (132/45) ARBITRO : sigg Angelo AGUS e Geronimo CARDIA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016
VERTENZA : all.Marco FABBIAN / AS GIORGIONE CALCIO 2000
(132/45)
ARBITRO : sigg Angelo AGUS e Geronimo CARDIA
Con ricorso del 20/04/2015 1'allenatore FABBIAN Marco, ha adito a questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della AS. GIORGIONE CALCIO 2000 partecipante al campionato di SERIE D, nella stagione sportiva 2013/2014. Nel ricorso il tecnico precisa che con regolare scrittura privata,la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 10.000,00 (Diecimila/00) da corrispondersi in numero di 10 rate di € 1.000,00 (mille/00) ciascuna da erogarsi nel periodo dal 15/09/2013 al 15/06/2014. Con il reclaino in esame il sig. FABBIAN Marco chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S. GIORGIONE CALCIO 2000, di corrispondergli l’importo residuo di € 5.000,00 (cinquemila/00) avendo percepito finora complessivi € 5.000,00 (Cinquemila/00). Sui predetti importi l'allenatore richiede anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio,con raccornandata del 27/10/2015,ha invitato la A.S.GIORGION CALCIO 2000 a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La Segreteria del Dipartimento Interregionale della LND su richiesta del 27/10/2015 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 27/10/2015 ha trasntesso copia del contratto regolarnnente depositato in data 17/08/2013. Il Collegio esaminata la docunientazione pervenuta, considerato che1'allenatore ha svolto la sua attività e la A.S. GIORGIONE CALCIO 2000 nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e PQM Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.GIORGIONE CALCIO 2000 di corrispondere all’allenatore sign. FABBIAIN Marco la somma di € 5.0000,00 (Cinquemila/00) relativa al saldo residuo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2013/2014 oltre agli interessi egali equitativamente calcolati pari ad € 50,00 (cinquanta/00). L’ importo complessivo verrà maggiorato al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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