F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Lorenzo BATTAGLIA / ASD MESAGNE CALCIO 2011 (133/45) ARBITRI: sigg.re Sara QUINTILIANI e Elisabetta MAGNABOSCO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016
VERTENZA: all. Lorenzo BATTAGLIA / ASD MESAGNE CALCIO 2011
(133/45)
ARBITRI: sigg.re Sara QUINTILIANI e Elisabetta MAGNABOSCO
Con ricorso del 16 aprile 2015, l'allenatore dilettante di Base Uefa B Lorenzo Battaglia, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Mesagne Calcio 2011 partecipante al campionato di Promozione Girone B nella stagione sportiva 2014/2015 a decorrere da settembre 2014 e fino al 30 aprile 2015. Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con regolare accordo tipo del 29 agosto 2014, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale lordo pari ad € 4.000,00 da erogarsi in 8 rate mensili ciascuna di pari importo (€ 500,00) da pagarsi rispettivamente alle seguenti scadenze: settembre 2014, ottobre 2014, novembre 2014, dicembre 2014, gennaio 2015, febbraio 2015, marzo 2015 ed aprile 2015. Il signor Battaglia dichiarava altresì di essere stato esonerato dalla conduzione tecnica della prima squadra con comunicazione verbale senza precisarne tuttavia la data di decorrenza. Con il ricorso in esame il Signor Battaglia ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Mesagne Calcio 2011 di corrispondergli l’importo complessivo di € 2.500,00 (ovvero la somma pari alle rate scadute relative ai mesi da dicembre 2014 ad aprile 2015) a titolo di residuo premio di tesseramento pattuito per la stagione sportiva 2014/2015, il tutto oltre interessi di mora ed oltre al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con lettera raccomandata del 27 ottobre 2015 ricevuta dalla Società in data 13 novembre 2015, invitava la A.S.D. Mesagne Calcio 2011 a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La A.S.D. Mesagne Calcio 2011, con lettera raccomandata del 17 novembre 2015, comunicava a questo Collegio di non aver mai ricevuto la copia del reclamo proposto dal Signor Battaglia, precisando altresì che la stessa non aveva esonerato il Battaglia, il quale autonomamente non si era più presentato agli allenamenti; che in data 10 novembre 2014 il Battaglia aveva chiesto che gli venisse corrisposta la somma di € 2.000,00 in acconto a quanto dovutogli "per motivi di carattere personale". La Società trasmetteva pertanto copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti, copia della scheda personate "Rimborso spese annuale" con sottoscrizione del Signor Lorenzo Battaglia nonché copia del cedolino di invio della raccomandata A/R spedita al Signor Battaglia in data 17 novembre 2015. Successivamente, con lettera raccomandata del 20 novembre 2015, ricevuta dalla A.S.D. Mesagne Calcio 2011 in data 2 dicembre 2015, il Segretario del Collegio Arbitrale trasmetteva alla Società il reclamo e la documentazione prodotta dal Signor Lorenzo Battaglia, invitandola a trasmettere le roprie controdeduzioni nel termine di otto giorni dalla ricezione della stessa. Con lettera raccomandata del 7 dicembre 2015 la A.S.D. Mesagne Calcio 2011, per il tramite del proprio Presidente, inviava le proprie controdeduzioni in merito al ricorso del Signor Battaglia, evidenziando che: non corrispondeva al vero l’asserito esonero verbale patito dal Battaglia, in quanto la Società non aveva mai proceduto ad alcun esonero a carico dello stesso, né verbalmente né con comunicazione scritta, precisando altresì che lo stesso Battaglia, nel ricorso in esame, non era stato in grado di indicare neppure la data del presunto esonero; l'ultima gara cui il Signor Battaglia aveva partecipato in qualità di allenatore era stata quella disputata in data 2 novembre 2014; in data 4 novembre 2014 il Signor Battaglia non si era presentato agli allenamenti della prima squadra e, interpellato al telefono, aveva dichiarato la propria impossibilità a partecipare agli allenamenti nella settimana dal 04.11.2014 al 09.11.2014 “per motivi strettamente personali di natura economica"; il Battaglia aveva dichiarato inoltre di essere disposto a tornare ad allenare la squadra dal 10 novembre 2014 previo versamento da parte della Società di un acconto di € 2.000,00; nella settimana dal 04.11.2014 al 09.11.2014 gli allenamenti della prima squadra erano stati diretti dai calciatori più anziani; in data10.11.2015 il Signor Battaglia si era presentato presso la sede della Società per ritirare la somma richiesta di € 2.000,00 (anticipo che la Società aveva deciso di accordargli in virtù dei buoni rapporti sino ad allora intercorsi) e previa sottoscrizione sulla scheda personale da parte del medesimo del compenso ricevuto; nonostante ciò il Battaglia non si era presentato alla ripresa degli allenamenti, malgrado gli inviti verbali a riprendere l'attività; dalla scheda personate dei pagamenti effettuati, prodotta in atti, si evinceva che il Signor Battaglia aveva percepito la somma complessiva di € 3.500,00 (ovvero € 500,00 il agosto 2014 priva di sottoscrizione per ricevuta, € 500,00 il 15 settembre 2014, € 2.000,00 il 10 novembre 2014); in seguito all'ulteriore mancata presentazione la Società A.S.D. Mesagne Calcio 2011 era stata costretta a trovare un'altra guida tecnica per la prima squadra. Il Comitato Regionale Puglia L.N.D., su richiesta de 27 Ottobre 2015 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con fax di risposta del 23 ovembre 2015 trasmetteva copia del contratto sottoscritto tra le parti regolarmente depositato in data 5 settembre 2014. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Lorenzo Battaglia ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra A.S.D. Mesagne Calcio 2011 nella stagione sportiva 2014/2015 sino all'asserito esonero verbale (non indicandone la data di decorrenza); la A.S.D. Mesagne Calcio 2011 ha controdedotto alle richieste del Signor Battaglia asserendo che lo stesso non si era presentato volontariamente agli allenamenti dal 4.11.2014 (senza riprendere la sua attività); nessuna delle due parti ha prodotto documentazione che attesti l’avvenuto esonero del Battaglia né l'invito all'allenatore a riprendere l'attività o la sostituzione dello stesso con altro tecnico; la Società ha prodotto una scheda di rimborso spese annuale del Battaglia recante indicazione di ricezione da parte dello stesso della somma complessiva di € 3.500,00 con sottoscrizione, da parte dell'allenatore, dei soli rimborsi del 15.9.2014 per € 500,00, del 18.10.2014 per € 500,00 e del 10.11.2014 per € 2.000,00; l'allenatore nulla ha replicato in merito alle controdeduzioni della A.S.D. Mesagne Calcio 2011; ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato e meritevole di parziale accoglimento PQM il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Lorenzo Battaglia e fa obbligo alla società A.S.D. Mesagne Calcio 2011 di corrispondere allo stesso la somma di € 1.000,00 relativa al saldo di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, nonché € 10,00 a titolo di interessi legali maturati. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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