F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Claudio OTTONI / FC ATLETICO del GARDA srl (135/45) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Angelo AGUS

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Claudio OTTONI / FC ATLETICO del GARDA srl (135/45) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Angelo AGUS Con ricorso del 14 aprile 2015 l’allenatore professionista OTTONI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio, n.66 presso lo studio dell'avvocato Maria Ilaria Pasqui, per procura in calce, ha adito questo Collegio Arbitrale affinche gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di € 7000,00 oltre agli interessi di mora e maggiore danno da valutazione monetaria, nonché in caso di vittoria le spese legali di questa procedura. A sostegno del ricorso ha prodotto copia della scrittura privata del 3/9/2014 regolarmente depositata stipulata tra la società F.C.ATLETICO del GARDA s.r.l. (ex F.C. ATLETICO MONTICHIARI s.r.l.) con il Sig. OTTONI CLAUDIO, con la quale la società in questione si era impegnata a corrispondere al detto allenatore la somma di € 10.000,00 da pagarsi in dieci rata mensili di € 1000,00 cadauna dal 30/9/2014 al 30/6/2015 come premio di tesseramento, in qualità di allenatore della prima squadra partecipante al campionato di serie D Interregionale, con la suddetta società per la stagione sportiva 2014/2015. Occorre precisare che in data 13/10/2014 il tecnico é stato esonerato dall'incarico. In data 27 ottobre 2015 la segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la società resistente a presentare proprie controdeduzioni ed il ricorrente eventuali osservazioni. La società F.C. ATLETICO DEL GARDA s.r.1. ha fatto pervenire una nota con la quale ha precisato che nell'anno 2014/2015 la società ha provveduto a versare la somma di € 8.370,00, oltre avergli concesso pranzo e cena gratuiti, oltre al servizio di lavanderia sempre gratuito, allegando copia degli assegni bancari versati al Sig. OTTONI e più precisamente: un assegno di € 4950,00 emesso dalla Sparkasse del 18/6/2014; due assegni di € 1.500,00 emessi sempre da detta banca rispettivamente in data 22/12/2014 e 13/2/2015; infine un assegno di € 420,00 del 6/10/2014 per 1'affitto di casa. Concludeva la società asserendo che la somma pattuita era equa per il breve periodo di tempo lavorato dall’allenatore ricorrente (dal 3/9/2014 al 13/10/2014). Il difensore del Sig. Ottoni avvocato Maria Ilaria Pasqui ha controdedotto alla nota della società facendo osservare che 1'assegno di € 4.950,00 non era in alcun modo imputabile alla stagione sportiva 2014/2015 ed all'accordo economico stipulato per detta stagione in data 30/9/2014, essendo, il predetto assegno, stato emesso in data 18/6/2014, pertanto la suddetta somma é stata corrisposta a saldo della stagione sportiva 2013/2014.Non vengono contestati i due assegni emessi il 22/12/2014 e il 13/2/2015 dell'importo di € 1500,00 cadauno. Per quanto concerne l’assegno di € 420,00 (per l'affitto di casa) contestato solo dal ricorrente, questi ha riconosciuto di aver ricevuto la somma di € 420,00, ma 1'ha attribuita ad un titolo diverso dal pagamento del premio di tesseramento, senza tuttavia essere stato in grado di specificare se e quale fosse il diverso titolo in base al quale gli veniva erogato tale importo. Quanto ai premi e alle cene gratuite esulano dalle somme che la società si era impegnata a riconoscere all'allenatore, nell' esonero anticipato può incidere sulla corresponsione della somma pattuita. Alla luce di quanto esposto il Collegio ritiene che il ricorso é meritevole di accoglimento, in quanto 1'assegno di € 4.950,00 é da imputare al saldo della stagione sportiva 2013/2014 essendo stato emesso in data 18/6/2014, quindi in data anteriore a quella in cui e stato stipulato l'accordo economico per la stagione sportiva 2014/2015 avvenuto in data 30/9/2014.I due assegni di € 1500,00 non vengono contestati in quanto l'importo di € 3000,00 corrisponde a quanto percepito. In conclusione il Sig. Ottoni ha ricevuto la somma di € 3.420,00 come indicato in ricorso e allo stesso va corrisposta la differenza di € 6.580,00 oltre agli interessi di mora, rispetto al premio concordato di € 10.000,00. Nulla rileva l'esonero avvenuto in data 13/10/2014. Le spese legali non vengono corrisposte come da costante orientamento di questo Collegio, perché non previste.PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla società F.C. ATLETICO del GARDA srl (ex società F.C. ATLETICO MONTICHIARI) di corrispondere all'allenatore OTTONI Claudio la somma di € 6.580,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015,oltre agli interessi di mora pari ad € 28,00, per un totale complessivo di € 6.608,00. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento del danno da valutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale né per le spese legali in quanto non previste. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 della NOIF e collegato art. 8, comma 5 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it