F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA:all.Enrico ZACCARONI / APD RIBELLE (104/45) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016
VERTENZA:all.Enrico ZACCARONI / APD RIBELLE
(104/45)
ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Domenico CARRETTA
Con ricorso inviato in data 13/02/2015 l'allenatore professionista UEFA A Enrico Zaccaroni, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (tessera n. 630547), adiva codesto Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di Euro 11.195,00 da parte della società A.P.D. RIBELLE CALCIO 1927 a saldo delle sue spettanze per il premio tesseramento annuale per la stagione 2014/2015 maturate alla data del ricorso, oltre le ulteriori spettanze decorrenti da febbraio 2015 (fino alla concorrenza del saldo totale di Euro 22.390,00). Nel ricorso l'allenatore specificava che, con regolare scrittura privata dell'01/09/2014, la società A.P.D. RIBELLE CALCIO 1927, in persona del Presidente sig. Marcello Missiroli, partecipante al Campionato di Serie D, si era impegnata a corrispondergli, per l'attività di responsabile della Prima Squadra per la stagione sportiva 2014/2015, la somma complessiva di Euro 22.390,00, da pagarsi in n. 10 rate mensili di pari importo. Il ricorrente specificava di essere stato successivamente sollevato dall'incarico a far data dal 23/09/2014. Al ricorso sono stati allegati (i) copia della suddetta scrittura privata sottoscritta in data 01/09/2014 con la società per la stagione sportiva 2014/2015;(ii) ricevuta della raccomandata con cui l’allenatore ha inviato alla controparte il ricorso.Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 16/09/2015, chiedeva al Dipartimento Interregionale L.N.D. di confermare o meno l’avvenuto deposito del contratto/accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo.Facendo seguito a tale richiesta, il Dipartimento Interregionale della L.N.D. inviava copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti per la stagione 2014/2015, con evidenza del relativo deposito effettivamente avvenuto in data 15/09/2014. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 26/09/2015, invitava ritualmente la società A.P.D. RIBELLE CALCIO 1927 ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Zaccaroni. La società A.P.D. RIBELLE CALCIO 1927 faceva pervenire al Collegio in data 23/11/2015 le proprie controdeduzioni, con nota priva di data e non trasmessa per conoscenza anche all'allenatore Zaccaroni, come invece previsto da specifiche disposizioni. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale convocava, quindi, le parti per un'audizione, tenutasi in data 14/12/2015. All'audizione erano presenti l’allenatore, il quale ha insistito nelle proprie richieste rigettando le argomentazioni avversarie, e, in rappresentanza della società A.P.D. RIBELLE CALCIO 1927, il signor Stambassi, che dichiarava di non essere inserito nell'organigramma sociale depositato presso il Dipartimento Interregionale LND quale dirigente e di non conoscere direttamente i fatti in questione, i quali gli erano stati solo riferiti dal Presidente della società. Il signor Stambassi si limitava, quindi, a confermare i punti indicati nella nota in quanto delegato dal Presidente Missiroli che lo ha incaricato di confermare quanto detto in tal senso, dichiarando di non poter fornire nessun altro chiarimento al riguardo, come risulta dal verbale di audizione del 14/12/2015. Il Collegio,esaminati i fatti e la documentazione pervenuta, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara 1' obbligo della società A.P.D. RIBELLE CALCIO 1927 di corrispondere all'allenatore Enrico Zaccaroni la somma di Euro 11.195,00 relativamente alle rate non corrisposte da settembre 2014 a gennaio 2015, oltre alla somma di Euro 11.195,00 relativamente alle ulteriori rate maturate da febbraio 2015 a giugno 2015, a saldo del premio di tesseramento per la stagione 2014/2015, così per complessivi Euro 22.390,00, oltre ad Euro 250,00 per interessi equitativamente calcolati, così per un totale di Euro 22.640,00.L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. Per le eventuali valutazioni di competenza ai sensi dell'articolo 1 bis del CGS si segnala la questione alla Procura,rimettendo gli atti della vertenza alla stessa Procura. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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