F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Antonio CURCIO / POL. SAN LUCIDO (144/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016
VERTENZA: all. Antonio CURCIO / POL. SAN LUCIDO
(144/45)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA
Con ricorso del 12/05/2015, inoltrato a mezzo del proprio difensore, l'allenatore dilettante Antonio CURCIO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto,da parte della Polisportiva SAN LUCIDO il pagamento della somma di € 6.000,00, a saldo delle sue spettanze dovute per la stagione sportiva 2014/2015, € 2.338,56 per spese di viaggi, oltre interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria nonché le spese legali. Nel ricorso l'allenatore nel precisare che con accordo economico sottoscritto dalle parti in data 11.11.2014, di cui ha allegato copia, la Polisportiva San Lucido, per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria della Lnd, per la stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 6.000,00, da pagarsi in quattro rate di € 1.500,00 cadauno, tutte scadenti al giorno 15 di mese a partire da dicembre 2014 e fino ad aprile 2015, oltre al rimborso spese di viaggi come stabilito dalla legge. Il ricorrente ha, altresì, allegato la copia della richiesta emissione tessera di tecnico, datata 8.11.2014, la copia della attestazione del comune di Cetraro con l’indicazione della distanza tra i comuni di Cetraro e San Lucido, una dettagliata elencazione degli spostamenti effettuati dal tecnico nel periodo dell'attività svolta e documentazione da cui si evince la cessata attività della Polisportiva San Lucido.Il Comitato Regionale Calabria della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in questione, relativamente alla stagione sportiva 2014/2015 é stato depositato presso i loro Uffici, in data 14.11.2014. Con raccomandata del 19.11.2015, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la Polisportiva San Lucido a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse. La convenuta nulla ha controdedotto. In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Antonio Curcio é meritevole di accoglimento. Al ricorrente spettano € 6.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, € 2.338,56 per spese di viaggi come da dettagliato prospetto in atti ed € 32.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 8.370,56. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Polisportiva San Lucido di corrispondere all'allenatore Antonio Curcio la somma di € 6.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, € 2.338,56 per spese di viaggi ed € 32,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 8.370,56. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo anno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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