F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA:all. Alfio SPAGNOLI / ASD ORTONOVO CALCIO (145/45) ARBITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Sergio FINCATTI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016
VERTENZA:all. Alfio SPAGNOLI / ASD ORTONOVO CALCIO
(145/45)
ARBITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Sergio FINCATTI
Con ricorso spedito in data 13.05.2015 il sig. Alfio SPAGNOLI, nella sua qualità di allenatore dilettante 3° categoria, iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC, adiva questo costituito Collegio Arbitrale e lamentava di essere stato assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla A.S.D. ORTONOVO CALCIO partecipante al campionato di Promozione - Liguria, relativamente alla stagione sportiva 2014/15 come da accordo economico del 22.10.2014 allegato.Nel ricorso spiegava che con il predetto accordo la resistente si impegnava a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 4.800,00 quale premio di tesseramento annuale e lamentava di aver ricevuto solamente il pagamento di € 500.00. Concludeva, quindi, chiedendo al Collegio Arbitrale di obbligare la A.S.D. ORTONOVO CALCIO di provvedere al pagamento dell'importo residuante pari ad € 4.300,00 oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria.Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 19.11.2015, ritirata dalla resistente in data 04.12.2015, provvedeva ad invitare la resistente a fornire le proprie le deduzioni scritte e al ricorrente eventualmente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto. Il Comitato Regionale Liguria LND, su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 20.11.2015, trasmetteva comunicazione di risposta, in data 30.11.2015, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti non era stato depositato, precisando inoltre che nella copia del tesseramento era barrata la voce "squadre minori/settore giovanile". La resistente, pur ritualmente invitata, non riteneva di dover dedurre in merito e rimaneva del tutto silente.Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso, ritenuto che la voce barrata "squadre minori/settore giovanile" va considerata come mero errore materiale in quanto dall'accordo allegato da parte ricorrente emerge chiaro che lo stesso allenatore veniva assunto come tecnico della prima squadra, stante anche il completo silenzio della resistente, ritiene la domanda meritevole di accoglimento e PQM accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della società A.S.D. ORTONOVO CALCIO di corrispondere al sig. Alfio SPAGNOLI, nella sua qualità, la somma di €4.300,00 quale saldo residuo del premio di tesseramento dovutogli in forza dell'accordo economico prodotto, oltre ad € 40,00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di € 4.340,00, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Decide inoltre di rimettere gli atti alla Procura Federale visto il mancato deposito dell'accordo economico presso il Comitato Regionale competente. Nulla é dovuto circa la richiesta di risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria in difetto di prova dell'effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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