F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA:all.Ermanno FRAIOLI / SSD COLLEFERRO CALCIO (146/45) ARBITRI:sigg. Elisabetta MAGNABOSCO e Pasquale GIAMPAGLIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA:all.Ermanno FRAIOLI / SSD COLLEFERRO CALCIO (146/45) ARBITRI:sigg. Elisabetta MAGNABOSCO e Pasquale GIAMPAGLIA Con ricorso il signor Fraioli Ermanno, allenatore responsabile della Prima Squadra partecipante al Campionato Eccellenza con la società S.S.D. Colleferro Calcio, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver sottoscritto in data 21.7.2014 un contratto per la conduzione della prima squadra nella stagione sportiva 2014/2015, in qualità di allenatore responsabile a decorrere dal 21.7.2014 al 30.6.2015. Nel ricorso il tecnico ha precisato che la società si era impegnata al versamento nei suoi riguardi della somma di euro 9.000,00 = per tesseramento annuale oltre ad un rimborso forfettario per le spese e le indennità chilometriche, gia stabilito di euro 7.000,00 =. La somma totale ammontava quindi ad euro 16.000,00 = da pagarsi in n. 8 rate di euro 1.800,00 = cadauna, con scadenza mensile a partire dal 30.8.2014, fino al 30.03.2015, oltre ad un'ultima rata del 3 maggio 2015 di euro 1.600,00 =. A fronte della prestazione svolta dall'allenatore, esonerato in data 2.2.2015, la società contraente ha corrisposto la somma di euro 9.000,00=. Con il ricorso in esame il sig. Fraioli ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla società S.S.D. Colleferro Calcio di versare al medesimo gli importi di euro 7.000,00 =, come da contratto stipulato, secondo quanto dovutogli per la stagione sportiva 2014/2015 a titolo di spese per indennità chilometriche. Il Segretario del Collegio,con raccomandata del 19.11.2015 indirizzata alla società S.S.D. Colleferro Calcio, ha invitato la società stipulante a fornire le proprie controdeduzioni in merito ai rapporti nascenti dal contratto, regolarmente depositato il 28.8.2015. Nulla é stato rilevato. Il Collegio adito, esaminata la documentazione agli atti, considerato che l'allenatore Fraioli Ermanno ha svolto regolarmente la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra e che fino all'esonero ha comunque sostenuto le spese di indennità già calcolate giornalmente nel contratto di euro 20.34=, ritiene il ricorso fondato e parzialmente meritevole di accoglimento PQM Il Collegio Arbitrale in parziale accoglimento del ricorso promosso dall'allenatore Fraioli Ermanno, fa obbligo alla società S.S.D.Colleferro Calcio con sede in Colleferro-Roma, di corrispondere al ricorrente la somma di euro 3.988,37= (tremilanovecentottantotto/37) relativa alle spese sostenute per la stagione sportiva 2014/2015, calcolato sulla base delle spese giornaliere stabilite ex contratto (euro 20,34 x 196 giorni di lavoro effettivo), oltre agli interessi legali maturati dalla scadenza delle singole rate dovute che si calcolano in euro 18,00=. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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