F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Paolo CAPOZZI / ADS VIRTUS CASILINO (149/45) ARBITRI:sigg.Elisabetta MAGNABOSCO e Pasquale GIAMPAGLIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Paolo CAPOZZI / ADS VIRTUS CASILINO (149/45) ARBITRI:sigg.Elisabetta MAGNABOSCO e Pasquale GIAMPAGLIA Con ricorso il signor Capozzi Paolo, allenatore responsabile della Prima Squadra partecipante con l’ A.S.D. Virtus Casilino, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver sottoscritto in data 14.10.2014 un contratto per la conduzione della prima squadra nella stagione sportiva 2014/2015, in qualità di allenatore responsabile a decorrere dal 14.10.2014 al 30.6.2015. Nel ricorso il tecnico ha precisato che la società si era impegnata al versamento nei suoi riguardi della somma di euro 2.500,00= da pagarsi in n. 5 rate di euro 500,00= cadauna, con scadenza mensile a partire dal mere di gennaio 2014 fino all'ultima del maggio 2015, oltre al rimborso per indennità chilometrica, in relazione alla quale però nessuna istanza é stata formulata in ricorso e nulla é stato documentato. A fronte della prestazione svolta dall'allenatore, esonerato in data 11.11.2014, la società contraente nulla ha corrisposto. Con il ricorso in esame il sig. Capozzi ha chiesto a codesto Collegio di far obbligo alla società A.S.D. Virtus Casilino di versare al medesimo gli importi di euro 2.500,00=, come da contratto stipulato, secondo quanto dovutogli per la stagione sportiva 2014/2015 a titolo del premio di tesseramento annuale oltre agli interessi correnti dalla richiesta al saldo, alla rivalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 19.11.2015 indirizzata alla società A.S.D. Virtus Casilino,regolarmente ricevuta dall'associazione, ha invitato la società stipulante a fornire le proprie controdeduzioni in merito ai rapporti nascenti dal contratto, regolarmente depositato il 17.10.2014. Nulla ha fornito la società. Il Collegio adito, esaminata la documentazione agli atti, considerato che l'allenatore Capozzi Paolo ha svolto regolarmente la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra e che la società A.S.D. Virtus Casilino nulla ha controdedotto in merito, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento PQM Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso promosso dall'allenatore Capozzi Paolo, fa obbligo alla società A.S.D. Virtus Casilino con sede in Roma, di corrispondere al ricorrente la somma di euro 2.500,00= (duemilacinquecento/00) relativa al saldo residuo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2014/2015, oltre agli interessi legali maturati dalla scadenza delle singole rate dovute che si calcolano in euro 20,00. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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