F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Francesco SUCCU / POL. GENNARGENTU DESULO (153/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Francesco SUCCU / POL. GENNARGENTU DESULO (153/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA Con ricorso del 22.05.2015, l'allenatore di base Uefa B Francesco SUCCU, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della POLISPORTIVA GENNARGENTU DESULO, il pagamento della somma di € 2.250,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2014/2015, € 1.856,70 per rimborso di spese viaggi, per un totale complessivo di € 4.106,70, oltre interessi di mora. Nel ricorso l'allenatore ha dichiarato di aver sottoscritto in data 26.09.2014, un regolare contratto-accordo tipo, allegato in atti, con la Polisportiva Gennargentu Desulo, e che,per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al Campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale Sardegna, stagione sportiva 2014/2015, era stato determinato un compenso annuo di € 2.250,00, da pagarsi in otto rate di € 250,00 cadauna, oltre al rimborso spese viaggi. Il ricorrente ha comunicato, inoltre, di essere stato esonerato in data 10.11.2014, ed ha allegato la copia della comunicazione dell'esonero inviato dalla società al Settore Tecnico della F.I.G.C. Inoltre, ha documentato le spese di viaggi sostenute per raggiungere il campo di calcio della società Gennargentu Desulo dalla sua residenza Orani ed ha allegato la ricevuta attestante l'invio del ricorso alla società. Il Comitato Regionale Sardegna della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l’accordo economico stipulato tra le parti in questione è stato depositato presso i loro Uffici, in data 30.09.2014. La convenuta, al ricevimento del ricorso proposto dall'allenatore, ha contro dedotto sostenendo che la richiesta avanzata dal ricorrente non corrisponde al vero in quanto, a fronte dell'importo complessivo riconosciuto a titolo di premio di tesseramento pari ad € 2.250,00 ha già percepito la somma di € 1.300,00, di cui 900,00 in assegno ed € 400,00 in contanti. La convenuta ha, altresì, contestato il numero dei viaggi sostenuti dal ricorrente che son stati 23 e non 45 come sostenuto e corrispondono a numero due allenamenti settimanali a far data dal giorno della sottoscrizione del contratto fino al giorno della revoca (21 agosto - 9 novembre 2014) e considerato il numero dei chilometri, 100, che dividono le località di Orani e Desulo, moltiplicato per 1/5 del costo della benzina, € 0,30, portano ad € 690,00, mentre per le partite ufficiali ammonta ad € 271,50. La convenuta ha, altresì, comunicato che numerose volte l'allenatore ricorrente ha rifornito la sua autovettura presso il distributore di località "Is Cubas"a spese della società, a tal riguardo sono state allegale ricevute, copie del registro cassa della società ed elencati numeri di assegni ma senza 1'esibizione di copia degli stessi.. La convenuta ha sostenuto che è debitrice nei confronti del Succu della somma di € 1.511,50. Il ricorrente con comunicazione del 9.07.2015, a seguito del ricevimento delle controdeduzioni prodotte dalla società convenuta, ammettendo di aver percepito € 1.300,00, ha riformulato le sue pretese richiedendo € 2.806,70, di cui € 2.250,00 per premio tesseramento ed € 556,70 rimborso pese viaggi. A giudizio di questo Collegio Arbitrale é del tutto attendibile la tesi sostenuta dalla società circa l’importo spettante al ricorrente Succu per le spese di viaggi, quantificate in € 690,00, poiché il numero delle sedute di allenamento effettuate nell'arco dell'attività di allenatore del ricorrente sono state 23 e non 45, come calcolato dall'allenatore, tenuto conto che l'attività é stata svolta dalla fine di agosto al 10 novembre 2014, tenuto conto che il numero degli allenamenti settimanali indicati in contratto sono due, mentre, per quanto concerne i viaggi effettuati per le gare, la tesi del ricorrente é corretta per cui spettano € 290,70. In parziale accoglimento del ricorso all'allenatore Succu Francesco, avendo ammesso di aver percepito € 1.300,00, spettano € 1.930,00 (2.250,00+690,00+290,00-1.300,00), oltre ad € 5,00 per nteressi equitativamente calcolati per un totale di € 1.935,00. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della Polisportiva Gennargentu Desulo di corrispondere all'allenatore Francesco Succu la somma di € 1.930,00, a saldo del premio di tesseramento e di rimborso spese viaggi, per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 5.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 1.935,00. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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