F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA:all.Nicola Walter CHIARELLA / ASD GIOVENTU’ CALCIO DAUNA ( 155/45) ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Sergio FINCATTI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016
VERTENZA:all.Nicola Walter CHIARELLA / ASD GIOVENTU’ CALCIO DAUNA
( 155/45)
ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Sergio FINCATTI
Il sig. Nicola Walter CHIARELLA, nella sua qualità di allenatore di base UEFA B, così risultante dal modulo di richiesta tesseramento in atti, in data 22.05.2015 presentava una missiva-ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della società inizialmente erroneamente individuata ne A.S.D. GIOVENTU’ CALCIO FOGGIA. Il Segretario del Collegio Arbitrale riscontrava la predetta inviando raccomandata a/r, datata 16.06.15, sia al sig. CHIARELLA che, per conoscenza, alla A.S.D. GIOVENTU CALCIO FOGGIA, nella quale rappresentava che la missiva del 22.05.2015 non risultava inviata alla società resistente invitando, quindi, l’allenatore ad ovviare entro otto giorni dal ricevimento. In data 22.06.2015 il ricorrente inoltrava nuova missiva-ricorso nei confronti della A.S.D. GIOVENTU’ CALCIO DAUNA, in persona del Presidente Gianfranco LAURIOLA, nel quale spiegava che in data 20.04.2015 veniva inviato alla resistente copia del contratto ed accordo economico per la stagione 2013/2014 in qualità di allenatore della prima squadra impegnata nel Campionato di Eccellenza Molisana, regolarmente sottoscritto tra le parti con decorrenza dal 18.10.2013 al 31.05.2014. Esponeva inoltre che in pari data era stata inoltrata richiesta di saldo delle spettanze economiche pari ad € 3.500,00 oltre rimborso spese il tutto maturato in relazione ai crediti retributivi e previdenziali di cui al contratto.Infine concludeva che il ricorrente e la predetta società si rimettevano alle determinazioni in ordine alla vicenda per la risoluzione di tutte le questioni insorte e insorgende aventi ad oggetto i crediti retributivi ed indennitari rivendicati nella messa in mora. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 19.11.2015, provvedeva ad invitare la società A.S.D. GIOVENTU’ CALCIO DAUNA a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente eventualmente di contro dedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto. In data 28.11.2015 perveniva nuova missiva-ricorso per conto del sig. Nicola Walter CHIARELLA, a sigla questa volta dell'Avv. Christian PADALINO ma totalmente carente di formale mandato, nella quale il ricorrente reiterava tutto quanto chiesto nella precedente del 22.06.2015 quantificando, ad integrazione quindi, il rimborso spese in forfettarie € 500,00 pari a 16 partite disputate in casa. Il CR Molise LND, su richiesta del 20.11.2015 a firma del Segretario del Collegio Arbitrale, trasmetteva comunicazione di risposta, in data 24.11.2015, in atti, nella quale specificava che l’accordo economico tra le parti era stato depositato. La società resistente, ritualmente invitata, non riteneva di dover dedurre in merito e rimaneva silente. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso e quelli agli atti del procedimento, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento parziale, PQM accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. GIOVENTU’ CALCIO DAUNA di corrispondere al sig. Nicola Walter CHIARELLA, nella sua qualità, la somma di € 3.500,00 quale premio di tesseramento oltre ad € 35 quali interessi equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di € 3.535,00, importo maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Si rigetta la richiesta relativa al rimborso spese forfettaria in quanto la stessa é contenuta in un successiva missiva-ricorso siglato dall'avvocato per conto del ricorrente ma in difetto di mandato e comunque non supportata da benché prova minima inerente l'itinerario percorso e i chilometri effettuati, per cui nulla é dovuto in merito. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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