F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA : all. Pasquale CATALANO / ASD TERMOLI CALCIO 1920 (113/45) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Sara QUINTILLIANI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016
VERTENZA : all. Pasquale CATALANO / ASD TERMOLI CALCIO 1920
(113/45)
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Sara QUINTILLIANI
Con ricorso del 05/03/2015 l’allenatore Pasquale Catalano, con qualifica Uefa B, tramite il suo legale Avv. Francesco Caruso, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Temoli Calcio 1920 partecipante al campionato di serie D, nella stagione sportiva 2014/2015. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 29/08/2014, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento per la stagione 2014/2015, di € 10.000,00 (diecimila/00) da corrispondersi in dieci rate mensili di € 1.000.00 (mille/00) ciascuna da erogarsi nei mesi che vanno da settembre 2014 a giugno 2015.Con il reclamo in esame il sig. Catalano, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Termoli Calcio1920 di corrispondergli l'impolto relativo ai ratei scaduti nel mesi che vanno da settembre 2014 a febbraio 2015 per complessivi € 6.000.00 (seimila/00) oltre ad euro 4.000,00 (quattromila/00) relativi ai ratei che andranno a scadere nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2015. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 21/09/2015 , ricevuta il 25/09/2015 ha invitato la A.S.D. Termoli Calcio 1920 a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Dipartimento Interregionale LND, su richiesta del 21/09/2015 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 22/09/2015 ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 30/08,2014. In data 01/10/2015 la Società controdeduce alle richieste dell'allenatore, sostenendo la nullità dell'accordo economico in quanto non corretto nella forma. Nello specifico la Società sostiene che l’allenatore ha sottoscritto l'accordo economico con “ la vecchia proprietà" e secondo normative vigenti avrebbe reso nullo l'accordo in quanto il massimale consentito per la categoria allenata e di euro 10.000,00 (diecimila/00) lordi, mentre le parti hanno inserito la dicitura netti. L'Avv. Caruso sempre per conto del sig. Catalano, in data 12/10/2015 ribadiva la richieste del suo assistito e definiva infondate le richieste della Società, inoltre richiedeva anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.Il 7/10/2015, la Società risponde riaffermando quanto richiesto in precedenza sostenendo che il ricorso é infondato sia in fatto che in diritto. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che l’allenatore ha svolto la sua attività fino al 20/11/2015 giorno in cui gli é stato comunicato esonero da allenatore della prima squadra, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento in quanto la A.S.D. Termoli Calcio 1920 ha disconosciuto la validità dell'accordo per motivi e ragioni evidenziate che non sono contemplate dalle normative vigenti che vengono regolamentate in ambito dilettantistico dall'art. 69 comma 2 del testo unico imposte sui redditi ai sensi del quale non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). L’accordo stipulato tra le parti legittimate è stato regolarmente depositato nel rispetto delle normative che lo regolamentano e quindi riconosciuto a tutti gli effetti. PQM il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Termoli Calcio 1920 di corrispondere all'allenatore sig. Catalano Pasquale la somma di € 10.000.00 (diecimila/00) relativa al saldo residuo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2014/2015, oltre agli interessi legali equitativarnente calcolati pari ad € 100,00 (cento/00). L'importo complessivo verrà maggiorato al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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