F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA :all. Carlino Giuseppe CURRENTI / ASD RANDAZZO (114/45) ARBITRI :sigg.Sergio FINCATTI e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016
VERTENZA :all. Carlino Giuseppe CURRENTI / ASD RANDAZZO
(114/45)
ARBITRI :sigg.Sergio FINCATTI e Mario ROSSINI
Con il ricorso del 10 marzo 2015, 1'Avvocato Pietro Alosi, che rappresenta e difende giusto mandato il sig. Currenti Carlino Giuseppe, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della Figc, che in data 07.08.2013 stipulava accordo economico con la Asd Randazzo per la conduzione tecnica quale allenatore della prima squadra partecipante al campionato di Promozione Girone D del C.R. Sicilia LND con decorrenza dal 7/08/2013 al 30/6/2014. Tale accordo, come accertato da questo Collegio, regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Sicilia prevedeva la corresponsione di un premio di tesseramento annuale di € 5.000 (cinquemila) da pagarsi ale seguenti scadenze: € 1.500 al 30/9/2013 - € 1500 al 30/12/2014 € 1000 al 8/2/2014 ed € 1000 al 30/5/2014, oltre al rimborso spese limitato all'importo della indennità chilometrica pari al 1/5 del costo della benzina per il numero dei chilometri tra la residenza ed il campo di gioco. Con il ricorso l'allenatore Currenti Carlino Giuseppe reclama di essere creditore nei confronti della società Asd Randazzo della somma di € 5.000 quale premio di tesseramento e di € 2.903,04 per rimborso spese indennità chilometrica per tutto il periodo che ha svolto 1'incarico come da dettagliata descrizione,allegata al ricorso, per un totale complessivo di € 7.903,04 (settemilanovecentotre/04) oltre interessi legali maturati e maturandi fino al soddisfo, così come previsto contrattualmente. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 21 settembre 2015, ha invitato la Asd Randazzo a fornire le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Carlini Giuseppe Currenti ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni. In data 29 settembre 2015, l’Asd Randazzo nella persona del sig. Reitano Salvatore, in qualità di neo Presidente della società a decorrere dal 1° luglio 2015, con raccomandata, inviata anche all'ex presidente dell'Asd Randazzo sig. Bellomo Luigi, espone le proprie controdeduzioni informando che il contratto non é a loro disposizione né tantomeno eventuali ricevute di pagamento a favore del sig. Carlino Giuseppe Currenti e che la nuova dirigenza, di cui non fa parte alcun membro delle passate stagioni agonistiche, si prenderà carico di informare quel direttivo a mezzo raccomandata al fine di portare a conoscenza chi di dovere in riferimento alla pratica.Su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale del 21 settembre 2015, il Comitato Regionale Sicilia, con un nota scritta a mano e siglata comunica che 1'accordo economico in questione non é stato depositato e che il tecnico in seguito é stato esonerato. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta, valutate le controdeduzioni e relative argomentazioni presentate, evasive ed insignificanti, e considerata pure la comunicazione fornita dal Comitato Regionale Sicilia in merito all'esonero, ritiene tutto questo insignificante e non essenziale ai fini della valutazione della richiesta economica, per cui ritiene il ricorso prodotto dall'allenatore Carlino Giuseppe Currenti, meritevole di accoglimento. Per il mancato deposito del contratto da parte del ricorrente questo Collegio decide di rimettere gli atti alla Procura Federale PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Carlino Giuseppe Currenti ed obbliga la società Asd Randazzo al pagamento della somma di € 5.000 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2013/14, oltre a € 2.903,04 come rimborso spese chilometriche ed € 65,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.968,04 (settemilanovecentosessantotto/04) oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per non aver l'allenatore provveduto a depositare l'accordo economico presso il competente Comitato Regionale. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova il relativo danno come costante indirizzo di questo Collegio Arbitrale.La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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