F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Remo CHIAPPA / U.S. AGROPOLI (115/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016
VERTENZA: all. Remo CHIAPPA / U.S. AGROPOLI
(115/45)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI
Con ricorso del 19/03/2015, inoltrato a mezzo del proprio difensore, l'allenatore di base Uefa B Remo Chiappa, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. U.S. Agropoli 1921, i seguenti pagamenti: 1- la somma di € 500,00, a saldo delle sue spettanze dovute per la stagione sportiva 2013/2014; 2- la somma di € 5.000,00, maturati alla data del 28.02.2015, oltre interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.Nel ricorso l’allenatore nel precisare che con accordo economico,sottoscritto dalle parti in data 20.09.2013, di cui ha allegato copia, la A.S.D. U.S. Agropoli 1921, per l'attività di allenatore in seconda della prima squadra, partecipante al Campionato di Serie D del Dipartimento Interregionale della Lnd, per la stagione sportiva 2013/2014, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 7.500,00, da pagarsi in otto rate di cui le prime sette di € 1.000,00 cadauna mentre l’ottava di € 500,00, tutte scadenti al giorno 20 del mese, a partire da ottobre 2013 e fino a maggio 2014, oltre al rimborso spese di viaggi come stabilito dalla legge. Il ricorrente ha, altresì, allegato copia dell'accordo economico, sottoscritto dalle parti in data 28.08.2014, con il quale la A.S.D. U.S. Agropoli 1921, per l'attività di allenatore in seconda della prima squadra partecipante al Campionato di Serie D del Dipartimento Interregionale della Lnd, per la stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 10.000,00, da pagarsi in dieci rate di € 1.000,00 cadauna, tutte scadenti all'ultimo giorno del mese a partire da settembre 2014 e fino a giugno 2015. Il Dipartimento Interregionale della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in questione, relativamente alla stagione sportiva 2013/2014 non è stato depositato. Con raccomandata del 26.06.2015, inoltrato a mezzo del proprio difensore, l'allenatore di base Uefa B Remo Chiappa, ha inviato ulteriore ricorso a questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. U.S. Agropoli 1921 il pagamento della complessiva somma di € 6.854,40 per indennità chilometrica dovuta in forza del contratto sottoscritto il 20.09.2013, e riferito alla stagione sportiva 2013/2014. Il ricorrente ha allegato ampia documentazione a sostegno del suo credito. Infine, il ricorrente ha inoltrato altro ricorso a questo Collegio Arbitrale per il riconoscimento della somma di € 4.000,00, ratei maturati dal 28.02.2015 al 30.06.2015, a saldo del suo credito per la stagione sportiva 2014/2015, oltre agli interessi legali. La convenuta, per il tramite del suo Presidente, ha fatto pervenire le proprie osservazioni chiedendo la improponibilità della vertenza in quanto l'allenatore dal giorno 20.10.2014, nonostante i reiterati inviti telefonici rivoltigli, e a tutt’oggi assente ingiustificato non avendo mai fornito notizie di sè e nè si e preoccupato di rispondere alle convocazioni. Continua sostenendo che il comportamento assunto dal ricorrente è in violazione ai doveri a cui obbligatoriamente deve adempiere, che e venuto meno il rapporto di fiducia tra società e allenatore che costituisce il presupposto per la sussistenza del rapporto e che per tale motivo si oppone al pagamento del compenso relativo alla stagione sportiva 2014/2015, mentre e disponibile al pagamento immediato della somma di € 500,00 relativo alla stagione sportiva 2013/2014. In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che i ricorsi proposto dall'allenatore Remo Chiappa in momenti diversi sono meritevoli di accoglimento. In ordine alle assenze del tecnico, così come da dichiarazione del Presidente della Società, dopo le contestazioni di rito, sarebbero dovute essere comunicate agli Organi Federali preposti per le eventuali sanzioni del caso. Al ricorrente spettano pertanto:
1) per la stagione sportiva 2013/2014,€ 500.00 a saldo del premio di tesseramento ed € 6.854,40 per rimborso spese viaggi debitamente documentate e previsti in accordo del 20.09.2013, oltre ad € 15,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 7.369,40;
2) per la stagione sportiva 2014/2015, € 9.000,00 (5.000,00 + 4.000,00), a saldo del premio di tesseramento, oltre ad € 33.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 9.033,00. Pertanto, per le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015 la A.S.D. U.S. Agropoli 1921 dovrà versare al ricorrente la somma totale di € 16.402,40. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. U.S. Agropoli 1921 di corrispondere all'allenatore Remo Chiappa la somma di € 500,00, a saldo del premio di tesseramento della stagione sportiva 2013/2014, € 6.854,40 per rimborso spese di viaggi debitamente documentate e previste in contratto,oltre ad € 15,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.369,40,mentre per la stagione sportiva 2014/2015 € 9.000,00 (€ 5.000,00+ € 4.000,00) a saldo del premio di tesseramento,oltre ad € 33.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 16.402,40. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Il mancato deposito dei contratti presso il Dipartimento dell'Interregionale non é motivo di trasmissione degli atti alla Procura Federale in quanto, così come indicato nell'accordo tra Associazione Allenatori Calcio e Lega Nazionale Dilettanti, ciò e previsto per gli allenatori con responsabili della squadra e non per gli allenatore in seconda. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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