F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Gaetano Alessandro SETTINERI / ASD MISTERBIANCO (117/45) ARBITRI:sigg. Sergio FINCATTI e Geronimo CARDIA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016
VERTENZA: all. Gaetano Alessandro SETTINERI / ASD MISTERBIANCO
(117/45)
ARBITRI:sigg. Sergio FINCATTI e Geronimo CARDIA
Con ricorso del 23 marzo 2015 1'allenatore professionista di 2^ categoria Uefa A, GaetanoAlessandro Settineri, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. matr.48620, ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della Asd Misterbianco il pagamento della somma di € 6.400,00 (seimilaquattrocento) oltre agli interessi di mora.Il ricorrente ha allegato copia della scrittura di accordo economico tra allenatore professionista e società della Lega Nazionale Dilettanti, sottoscritta in data 25/08/2014, da cui si evince che per l’attività di allenatore della squadra partecipante al Campionato di Eccellenza girone B Regione Sicilia nella stagione sportiva 2014/15, avrebbe dovuto percepire un compenso annuo di € 6.400,00 da pagarsi in otto rate di € 800,00 (ottocento) cadauna.Il ricorrente dichiara di essere stato esonerato dall'incarico di allenatore dell'Asd Misterbianco con comunicazione scritta in data 28/10/2014. Premesso quanto sopra, l'allenatore lamenta il mancato pagamento di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) relativamente a n.8 mensilità e più precisamente l'intera somma prevista nell'accordo economico. Al ricorso viene allegata fotocopia del Comunicato Ufficiale n.167 del 7 Novembre 2014 nel quale viene reso noto che la Società Asd Misterbianco matricola 933895 ha inviato comunicazione di rinuncia a partecipare a qualsiasi attività federale per la stagione sportiva 2014/15 e che pertanto visto l’art. 16 comma 1 e 2 delle N.O.I.F. la propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli. Su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale del 21 settembre 2015, il Comitato Regionale Sicilia, ha comunicato che l'accordo economico in questione é stato regolarmente depositato in data 18 settembre 2014. Con raccomandata del 21 settembre,il Segretario del Collegio Arbitrale invita la Società Asd Misterbianco a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie contro deduzioni al ricorso ed il tecnico Gaetano Alessandro Settineri ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni. Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione pervenuta e non avendo altresì ricevuto controdeduzioni da parte della società Asd Misterbianco, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società Asd Misterbianco di corrispondere all'allenatore Gaetano Alessandro Settineri la somma di € 6.400,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2014/15 oltre € 50,00 per interessi di mora equitativamente calcolati, per un totale di € 6.450 (seimilaquattrocentocinquanta).La presente delibera é inappellabile ed immediatarnente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 della NOIF e del CGS.
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