.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Stefano PERGOLIZZI / HINTERREGGIO CALCIO sri (156/45) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Stefano PERGOLIZZI / HINTERREGGIO CALCIO sri (156/45) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 21/5/2015, l'allenatore dilettante PERGOLIZZI Stefano regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale, affinché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di € 4.300,00 quale premio di tesseramento per i ratei scaduti da settembre 2014 ad aprile 2015, ed € 2.250,00 quale indennità chilometrica, per una somma complessiva di € 6.550,00, oltre agli interessi di mora. Con successivo ricorso del 2/7/2015 si chiedeva il pagamento dell'importo di € 1.500,00, oltre agli interessi di mora quale premio di tesseramento, per i ratei scaduti relativi al mese di maggio e giugno. A sostegno di detti ricorsi ha prodotto copia della scrittura privata del 28/10/2014 sottoscritta dalle parti, con la quale la società resistente si era impegnata a corrispondere la somma di € 7.500,00, da pagarsi in dieci rate mensili di € 750,00 cadauna, a partire dal 30/9/2014 at 30/6/2015, quale premio di tesseramento per la collaborazione tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di serie D, in qualità di allenatore dei portieri. Il contratto ha previsto anche un rimborso spese chilometrico pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi dalla residenza al campo di gioco della società, quantificato dal ricorrente in maniera dettagliata in € 2.250,00. In data 19/11/2015 la segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la società Hinterreggio Calcio s.r.l. a presentare proprie controdeduzioni ed il ricorrente eventuali osservazioni.La società nulla ha controdedotto alle richieste del Sig. Pergolizzi, considerando che la stessa a fronte di quanto pattuito ha corrisposto solo la somma di € 1.700,00, i ricorsi meritano accoglimento.PQM Il Collegio Arbitrale accoglie i ricorsi e fa obbligo alla società HINTERREGGIO CALCIO srl di corrispondere all'allenatore PERGOLIZZI Stefano la somma di € 4.300,00 a saldo del premio di tesseramento per i ratei scaduti da settembre 2014 ad aprile 2015 oltre ad € 2.250,00 quale indennità chilometrica, richiesti con il primo ricorso; nonché € 1500,00 quale premio di tesseramento per i ratei scaduti nei mesi di maggio e giugno 2015 richiesti con il secondo ricorso. A dette somme vanno aggiunti gli interessi di mora per € 20,00 per un importo complessivo di € 8.070,00 comprensivo di premio di tesseramento, indennità chilometrica ed interessi di mora.La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter. comma 13 della NOIF e del CGS.
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