F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 16 Febbraio 2016 (120) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FIORE (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Fidelis Andria 1928 Srl), FRANCESCO SAVERIO LACASELLA (Presidente del Collegio sindacale della Società SS Fidelis andria 1928 Srl), Società SS FIDELIS ANDRIA 1928 Srl – (nota n. 7290/587 pf15-16 SP/blp del 22.1.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 16 Febbraio 2016
(120) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FIORE (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Fidelis Andria 1928 Srl), FRANCESCO SAVERIO LACASELLA (Presidente del Collegio sindacale della Società SS Fidelis andria 1928 Srl), Società SS FIDELIS ANDRIA 1928 Srl - (nota n. 7290/587 pf15-16 SP/blp del 22.1.2016).
Il deferimento Con provvedimento del 22.1.2016, il Procuratore Federale ha deferito avanti questo Tribunale: il Signor Fiore Francesco, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Fidelis Andria 1928 Srl; il Sig. Lacasella Francesco Saverio, Presidente del Collegio sindacale della Società SS Fidelis Andria 1928 Srl; la Società SS Fidelis Andria 1928 Srl, per rispondere: il Sig. Fiore della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85 lettera c) paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, omettendo di depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 ottobre 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per la mensilità di agosto 2015; il Sig. Lacasella e lo stesso Sig. Fiore della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 8, comma 1, CGS, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza per aver depositato presso la Co.Vi.So.C. dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef del mese di agosto 2015; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per l’operato dei suoi dirigenti e del Presidente del Collegio sindacale ex art. 4, commi 1 e 2, CGS. Le memorie difensive Nel termine previsto i deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale, in sintesi, si evidenzia che l’aver versato tardivamente le ritenute Irpef costituirebbe errore scusabile. Infatti, secondo la difesa, i dirigenti societari sarebbero incorsi nell’equivoco di aver seguito la normativa statuale (che prevede il versamento delle ritenute sulle somme effettivamente pagate) invece che quella federale (che prevede che i versamenti debbano essere effettuati, invece, nei tempi prestabiliti, sulle somme comunque dovute). Una volta resisi conto della differenza, anche a seguito di chiarimenti ottenuti dalla Federazione, la Società, sia pure tardivamente e quindi dopo la scadenza del 16 ottobre 2015, ha provveduto al pagamento mancante. Il dibattimento Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Fiore Francesco: 3 (tre) mesi di inibizione; - per il Sig. Lacasella Francesco Valerio: 2 (due) mesi di inibizione; - per la Società SS Fidelis Andria 1928 Srl: 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00). È comparso per i deferiti l’Avv. Ranieri che, nel riportarsi alla memoria difensiva in atti, ha concluso per la richiesta di proscioglimento dagli addebiti mossi ai suoi assistiti. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Risulta infatti – da segnalazione Co.Vi.So.C. del 17.12.15, in seguito a report della Società di revisione Deloitte & Touche Spa - che la Società SS Fidelis Andria 1928 Srl e, per essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle norme federali non avendo documentato, entro il termine perentorio del 16.10.15, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef (per € 13.784,27 e, comunque, versato solo tardivamente, il 12.11.15, secondo la relazione di Deloitte e Touche Spa) relative agli emolumenti dovuti ai suoi tesserati, dipendenti e collaboratori per il mese di agosto 2015 e, anzi, avendo i Signori Fiore e Lacasella, quest’ultimo nella sua qualità di Presidente del Collegio sindacale, depositato alla Co.Vi.So.C. comunicazione del 16.10.15 nella quale veniva invece affermato che l’obbligo era stato assolto. Detto termine, infatti, non ammette deroghe e si riferisce ai versamenti che le Società devono effettuare e documentare entro il giorno 16 (del mese di ottobre 2015 nel caso di specie) per ritenute Irpef e contributi Inps relativi alle somme dovute ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori e non a quelle effettivamente versate (e quindi non ancora pagate anche se dovute). Ne consegue che anche la dichiarazione, depositata il 16.10.15 presso la Co.Vi.So.C. dagli odierni deferiti, attestante l’avvenuto tempestivo versamento delle ritenute relative agli emolumenti dovuti, sottoscritta, eventualmente anche senza dolo, sia dall’amministratore Fiore che dal Presidente del Collegio sindacale Lacasella, deve perciò effettivamente considerarsi non veritiera. L’omissione del versamento (o la sua tardiva effettuazione) integra la violazione della fattispecie di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85 lettera c) paragrafo VII) delle NOIF; mentre la non veridicità della citata dichiarazione integra la violazione di cui all'art.1 bis, comma 1, CGS. Il legislatore federale ha previsto, infatti, che ogni comportamento omissivo (in questo caso la mancata certificazione dell'avvenuto pagamento dei versamenti Irpef per il mese di agosto 2015) comporti di per sé autonoma sanzione punibile, come minimo edittale, con un punto di penalizzazione per ogni omissione per la Società e tre mesi di inibizione per i dirigenti responsabili. La particolarità del caso consente, tuttavia, l’applicazione di un’attenuante generica tale da far ritenere congrua, a questo Tribunale, l’ammenda alla Società di € 3.000,00. Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità dei deferiti, cui consegue anche, per responsabilità diretta e oggettiva, quella della Società. Il dispositivo Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere: - al Sig. Francesco Fiore, l’inibizione di mesi 3 (tre); - al Sig. Lacasella Francesco Valerio, l’inibizione di mesi 2 (due); - alla Società SS Fidelis Andria 1928 Srl, la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).
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