F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 16 Febbraio 2016 (119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl – (nota n. 7284/586 pf15-16 SP/blp del 25.1.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 16 Febbraio 2016 (119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (nota n. 7284/586 pf15-16 SP/blp del 25.1.2016). Il deferimento Con provvedimento del 25 gennaio 2016, il Procuratore Federale ha deferito avanti questo Tribunale: il Sig. Di Menno Di Bucchianico Claude Alain, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl e la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl, per rispondere: il Sig. Di Menno Di Bucchianico della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85 lettera c) paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, omettendo di depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 ottobre 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di luglio e agosto 2015; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato del suo dirigente ex art. 4, comma 1, CGS. Le memorie difensive Nel termine previsto i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Il dibattimento Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Di Menno Di Bucchianico Claude Alain: 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione; - per la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl: 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda. Per i deferiti è comparso l’Avv. Michele Cozzone il quale ha chiesto il proscioglimento dei deferiti o, in subordine, l’applicazione della sanzione minima edittale. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Risulta infatti – da segnalazione Co.Vi.So.C. di cui alla nota del 17.12.15, anche in seguito a report della Società di revisione Deloitte & Touche Spa - che la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl e, per essa, il suo su citato dirigente, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle norme federali non avendo documentato, entro il termine perentorio del 16.10.15, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (per un totale complessivo dovuto e, a quella data, non versato, di € 314.474,34, secondo la relazione di Deloitte e Touche Spa) relative agli emolumenti dovuti ai suoi tesserati, dipendenti e collaboratori per i mesi di luglio e agosto 2015. Tale omissione integra effettivamente la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85 lettera c) paragrafo VII) delle NOIF. Il legislatore federale ha previsto, infatti, che ogni comportamento omissivo (in questo caso la mancata certificazione dell'avvenuto pagamento, dovuto ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori, dei versamenti Irpef e dei contributi Inps per due mensilità) comporti di per sé autonoma sanzione punibile, come minimo edittale, per ogni omissione, con un punto di penalizzazione per la Società e tre mesi di inibizione per i dirigenti responsabili. Il tutto aggravato dalla contestata recidiva (di cui all’art. 21, commi 1 e 2, CGS), ritenuta sussistente da questo Tribunale. Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità dei deferiti, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società. Il dispositivo Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere: - al Sig. Di Menno Di Bucchianico Claude Alain, l’inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici); - alla Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl, la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it