COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 17/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA C.C.S. GRANATA SOC.COOP. avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 30 del 3.2.2016 gara DINAMO CALCIO – GRANATA del 31.1.2016
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°32 del 17/02/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA C.C.S. GRANATA SOC.COOP. avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 30 del 3.2.2016 gara DINAMO CALCIO - GRANATA del 31.1.2016 La società C.C.S. GRANATA SOC.COOP. ricorre avverso il sopra indicato provvedimento, sentendosi parte lesa in quanto la gara è stata sospesa per il comportamento di alcuni giocatori dell'A.S.D. Dinamo Calcio, che costringeva l'arbitro, sconvolto, a sospendere la gara, dimostrando di non essere emotivamente in grado di portarla a termine. Ritiene la decisione "eccessivamente punitiva nei suoi confronti, perché, mantenendo una condotta di gara nel rispetto delle regole, non solo proteggendo l'arbitro da una eventuale aggressione, si sente derubata di un risultato positivo conseguito sul campo , premia la condotta di alcuni giocatori dell'A.S.D. Dinamo Calcio con la ripetizione della gara, ormai persa" (sospensione della gara in vantaggio per 2 a 1 e in procinto di battere un calcio di rigore, con la squadra avversaria ridotta a 9 giocatori e con l'allenatore allontanato dal terreno di gioco ). Confida che il ricorso premi la sportività e l'educazione sempre dimostrata. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che il calc. VERGNANI, tess. A.S.D.Dinamo Calcio, espulso per avergli urlato frasi irriguardose, alla comunicazione del provvedimento, tentava di colpirlo con un pugno, impeditone dal suo arretramento e dall'intervento di un suo compagno e, gli indirizzava, poi, frasi offensive e gravemente minacciose. Lo stesso calciatore veniva allontanato da suoi compagni di squadra mentre reiterava le esternazioni, anche quando già si trovava nei pressi degli spogliatoi. Sentendosi minacciato e temendo per la incolumità sua e dei giocatori, ritenendo che non esistessero più le condizioni per proseguire la gara, ne decretava la sospensione; - valutano che l'arbitro, nel frangente, non si è avvalso dei poteri di cui all'art. 64, comma 1, delle N.O.I.F. , senza tentare di portare a termine la gara (mancavano alcuni minuti alla sua conclusione) e che non esistessero nell'occasione pericoli tali da mettere in serio pericolo la sua incolumità, così come quella degli altri partecipanti alla gara, anche perché non vi erano state altre manifestazioni turbolente se non quelle del calc. Vergnani, già all'esterno del terreno di gioco, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la decisione assunta dal Giudice Sportivo della ripetizione della gara. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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