COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 63 Del 17/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 302 st. 15/16 : nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. ROSSI Livio già Presidente Prix Bertesinella (24.5.2013) del Sig. PICCOLO Dario già Presidente Prix Bertesinella 24.5.2014) della Società A.S.D. Virtus Recoaro Vi Est

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 63 Del 17/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 302 st. 15/16 : nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. ROSSI Livio già Presidente Prix Bertesinella (24.5.2013) del Sig. PICCOLO Dario già Presidente Prix Bertesinella 24.5.2014) della Società A.S.D. Virtus Recoaro Vi Est La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 12/1/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. ROSSI Livio (all’epoca dei fatti – 24.05.2013 – Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Prix Bertesinella, divenuta per fusione Virtus Recoaro Vi Est) “per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (testo previgente) ora trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all’art. 34, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli del Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la Società per la quale intendono prestare la propria attività) ed all’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F. (secondo il quale i tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli del Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la Società per la quale intendono prestare la propria attività) per aver consentito al Sig. Silvello Mariano di svolgere attività di tecnico, conduzione delle squadre del settore giovanile nella stagione 2013/2014, senza essere regolarmente tesserato per la Società A.S.D. Prix Bertesinella (attuale denominazione A.S.D. Virtus Recoaro Vi Est)”. Il Sig. PICCOLO Dario (all’epoca dei fatti – 24.05.2014 – Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Prix Bertesinella, divenuta per fusione Virtus Recoaro Vi Est) “per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (testo previgente) ora trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 dell’1/7/2014 per aver pattuito con il Sig. Silvello Mariano, per la conduzione tecnica delle squadre del settore giovanile della Società A.S.D. Prix Bertesinella un accordo economico (premio di tesseramento) di € 2.700,00 oltre al 20 % su eventuali sponsor, superiore al massimale di € 2.500,00 stabilito dall’accordo LND-AIAC indicato nel predetto C.U., ed in relazione all’art. 34, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli del Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la Società per la quale intendono prestare la propria attività) ed all’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F. (secondo il quale i tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli del Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la Società per la quale intendono prestare la propria attività) per aver consentito al Sig. Silvello Mariano di svolgere attività di tecnico, conduzione delle squadre del settore giovanile nella stagione 2014/2015, senza essere regolarmente tesserato per la Società A.S.D. Prix Bertesinella (attuale denominazione A.S.D. Virtus Recoaro Vi Est)”. La Società A.S.D. Virtus Recoaro Vi Est “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte ai propri presidenti e legali rappresentanti all’epoca dei fatti Rossi Livio e Piccolo Dario. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 16/2/2016. AI dibattimento del 16/2/2016 sono risultati presenti : la Società A.S.D. Virtus Recoaro Vi Est rappresentata dal Sig. Lofoco Pasquale, giusta delega in atti il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Non si sono presentati, pur ritualmente e tempestivamente convocati : il Sig. ROSSI Livio il Sig. PICCOLO Dario che hanno fatto pervenire memorie difensive. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore SCIUTO - ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; - ha concluso il suo intervento proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. ROSSI Livio mesi 4 (quattro) di inibizione a decorrere dal momento dell’eventuale valido nuovo tesseramento in seno a Società della F.I.G.C. a carico del del Sig. PICCOLO Dario mesi 6 (sei) di inibizione a decorrere dal momento dell’eventuale valido nuovo tesseramento in seno a Società della F.I.G.C. a carico dell’ASD. Virtus Recoaro Vi Est ammenda di € 800,00.- E’ stato sentito il delegato della Società deferita che ha affermato che i ritardi nello svolgimento dell’attività difensiva sia da imputare al fatto che i presidenti precedenti non hanno comunicato alcunché in sede della Società stessa. Ha affermato, altresì, che il secondo contratto, intervenuto con il Sig. Silvello, non sarebbe valido in quanto sottoscritto da persona che all’epoca non rappresentava la società e a nome di Società inesistente. Conclude riportandosi, per il resto, a quanto già esposto nello scritto difensivo. Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - sentita per delega la Società - rilevato che ogni valutazione risulta irrilevante rispetto al giudicato del Collegio Arbitrale presso la L,N.D. (cfr. Comunicato n. 1 del 28/9/2015) - ritenute congrue le sanzioni chieste dalla Procura della F.I.G.C., ad eccezione della sanzione pecuniaria da irrogare alla Società deferita che appare più congrua quantificare in € 400,00 P.Q.M. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. ROSSI Livio mesi 4 (quattro) di inibizione a decorrere dal momento dell’eventuale valido nuovo tesseramento in seno a Società della F.I.G.C. a carico del Sig. PICCOLO Dario mesi 6 (sei) di inibizione a decorrere dal momento dell’eventuale valido nuovo tesseramento in seno a Società della F.I.G.C. a carico dell’ASD. Virtus Recoaro Vi Est ammenda di € 400,00.-
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