COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 63 Del 17/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Alpo Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 44 del 3/2/2016 – Squalifica per tre giornate giocatore Gamba Lorenzo – Campionato Provinciale Allievi

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 63 Del 17/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Alpo Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 44 del 3/2/2016 – Squalifica per tre giornate giocatore Gamba Lorenzo - Campionato Provinciale Allievi La Società A.S.D. Alpo ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 44 del 3/2/2016, con la quale infliggeva la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Gamba Lorenzo : “per offese all’arbitro a seguito di espulsione.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Società Alpo; esaminato la documentazione ufficiale in atti; constatato che l’arbitro nel proprio rapporto è stato preciso nel sottolineare la condotta del calciatore Gamba che alla notifica del provvedimento di espulsione ha offeso pesantemente il direttore di gara; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Alpo; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Gamba Lorenzo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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