DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°104 del 17/02/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ROMAGNA CENTRO – BELLARIA IGEA MARINA SRL

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°104 del 17/02/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ROMAGNA CENTRO - BELLARIA IGEA MARINA SRL Il Giudice sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Romagna centro con il quale si contesta la regolarità del tesseramento del calciatore della società Bellaria IgeaMarina, Christian Federico nato il 09.09.98, schierato nella gara in oggetto; - esaminate le controdeduzioni della società Bellaria Igea Marina con cui si sostiene, che il calciatore è regolarmente tesserato dal 4 dicembre 2015 e che per mero errore materiale del redattore del modulo di cessione, nel tesseramento è stato indicato il nome omettendo la lettera "H",con la conseguenza che l’atleta appare individuato come "Cristian" anziché "Christian. - Osserva: il reclamo è infondato e va pertanto respinto. L'Ufficio Tesseramenti Interregionale, su richiesta di questo Giudice,ha comunicato con missiva del 4 dicembre 2015 che il calciatori Cristian Federico nato il 9.9.1998 , risulta regolarmente tesserato per la società Ac Bellaria Igea Marina a decorrere dal 4.12.2005, di conseguenza la posizione del calciatore era assolutamente regolare all'atto della gara. In merito alla diversità del nome che risulta all'ufficio tesseramenti Cristian anziché Christian, dalla documentazione prodotta dalla società Bellaria ( fotocopia carta d'identità del calciatore, estratto di nascita del comune di Frosinone e certificato del comune di Frosinone che attesta trattarsi della medesima persona) risulta evidente che si tratta di un mero errore materiale di trascrizione privo di qualsiasi rilevanza al fine che ne occupa. Peraltro, il documento di identificazione indicato sull'elenco dei calciatori allegato al referto di gara, riporta l'indicazione "carta d'identità n. AU 8012360 rilasciata dal comune di Frosinone" e tale documento riporta il nome di "Christian Federico nato a Frosinone il 9.9.1998" che, come si evince dalla documentazione rilasciata dal comune di Frosinone, è la medesima persona fisica di "cristian Federico". Considerato che il calciatore che ha preso parte alla gara in oggetto è il medesimo che risulta tesserato dal 4.4.2015 con la società in Bellaria, P.Q.M. Delibera: - di respingere il reclamo - di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Romagna centro – Bellaria 1-1 - di addebitare la tassa di reclamo sul conto della società Romagna Centro.
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