DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 10/02/2016 Campionato Nazionale Juniores DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 6/ 2/2016 AMITERNINA SCOPPITO – CITTA DI GIULIANOVA 1924

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 10/02/2016 Campionato Nazionale Juniores DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 6/ 2/2016 AMITERNINA SCOPPITO - CITTA DI GIULIANOVA 1924 Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della CITTA DI GIULIANOVA 1924 entro il tempo regolamentare di attesa; - considerato che tale mancata presentazione non risulta essere stata né giustificata né provata; - visti gli art.17 del C.G.S. e 53 delle N.O.I.F.; P.Q.M. Delibera: 1) di comminare alla società CITTA DI GIULIANOVA 1924 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di punti 1 in classifica e l'ammenda di € 1.000 quale prima rinuncia.
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