LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 235 dell’18.02.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI Errata corrige al C.U. n. 231 dell’11.02.2016 24)Ricorso della calciatrice Carla Vanessa DA SILVA FERREIRA/A.S.D.S.S.LAZIO C/5 FEMM

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 235 dell’18.02.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI Errata corrige al C.U. n. 231 dell’11.02.2016 24)Ricorso della calciatrice Carla Vanessa DA SILVA FERREIRA/A.S.D.S.S.LAZIO C/5 FEMM Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/10/2015 la sig.na Carla Vanessa DA SILVA FERREIRA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.S.S.LAZIO C/5 FEMM. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.16.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.5.750,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.10.250,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.S.S.LAZIO C/5 FEMM. al pagamento in favore della sig.na Carla Vanessa DA SILVA FERREIRA della somma di €.10.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it