COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 06 novembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ GS SOLTERI SAN GIORGIO ASD AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO COMUNICATO UFFICIALE DEL 02 OTTOBRE 2014, N. 31
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 06 novembre 2014
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETÀ GS SOLTERI SAN GIORGIO ASD AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO COMUNICATO UFFICIALE DEL 02 OTTOBRE 2014, N. 31 Con raccomandata a mano del 08 ottobre 2014 è stato presentato ricorso avverso la decisione del giudice sportivo con la quale veniva comminata la squalifica del calciatore ANDREA CORTELLETTI fino al 02.10.2015 “a gioco fermo, colpiva con un pugno l’avversario causando la rottura dello zigomo e il conseguente ricovero al pronto soccorso”. La società ricorrente ridimensiona la gravità dei fatti riportati sul referto, precisando che non si è trattato di una rottura dello zigomo, ma di una piccola lesione, chiedendo altresì una riduzione della misura della sanzione. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Esaminata la documentazione agli atti, alla luce del rapporto di gara, alla luce dell’audizione del Presidente della società, rileva l’effettiva gravità dei fatti, ma ritiene di ridimensionare l’entità della sanzione comminata riducendo la squalifica fino al 22.03.2015 PQM Riduce la squalifica al giocatore ANDREA CORTELLETTI rideterminandola fino al 22.03.2015. Si ordina la restituzione della tassa reclamo.
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