COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 18 novembre 2014 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. PERRONE MARCO E DEL SIG. DELLI CARRI DEVID

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 18 novembre 2014 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. PERRONE MARCO E DEL SIG. DELLI CARRI DEVID Con provvedimento di data 18 luglio 2014, prot. n. 382/853, la Procura Federale ha deferito, al Tribunale Federale Territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, 1) il Sig. Perrone Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSD Trento Calcio 1921 S.r.l.; 2) il Sig. Delli Carri Devid, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società SSD Trento Calcio 1921 S.r.l., per rispondere, tanto il primo quanto il secondo, della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver ingiustamente accusato il calciatore della SSD Trento Calcio 1921 S.r.l., Sig. Andrea Gattamelata di aver compiuto atti diretti ad alterare il risultato della gara TRENTO – ALENSE del 02/04/2014, valevole per il Campionato Trentino di Eccellenza, in danno della propria squadra di appartenenza, provocandone la sostituzione al 34’ del primo tempo, e incautamente propalando la loro infondata convinzione ai calciatori della propria compagine e a quelli della squadra avversaria. Il Sostituto Procuratore dopo aver illustrato le motivazioni del deferimento ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: - n. 4 giornate di squalifica per il signor Perrone Marco - n. 3 giornate di squalifica per il signor Delli Carri Devid Il Tribunale Federale Territoriale alla luce dell’approfondita indagine della Procura Federale ritiene provato che nel comportamento tenuto dai tesserati Sigg.ri Marco PERRONE e Devid DELLI CARRI debbono ravvisarsi aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare vista la chiara violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver ingiustamente accusato il calciatore della SSD TRENTO CALCIO 1921 S.R.L. Sig. Andrea GATTAMELATA di aver compiuto atti diretti ad alterare il risultato della gara TRENTO – ALENSE del 02/04/2014, valevole per il Campionato Trentino di Eccellenza, in danno della propria squadra di appartenenza, provocandone la sostituzione al 34’ del primo tempo, e incautamente propalando la loro infondata convinzione ai calciatori della propria compagine e a quelli della squadra avversaria. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale infligge: - al Signor Perrone Marco n. 4 giornate di squalifica - al Signor Delli Carri Devid n. 3 giornate di squalifica.
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