F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/TFN del 23 Febbraio 2016 (45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SABATINO STORNELLI, RENATO ANGELONI, VINCENZO BERARDINO ANGELONI, CRISTIAN PABLO BERRA, LUIGI MORGANTE e MATTEO POMPONI – (nota n. 2476/1263 pf12-13 AM/ma del 14.9.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/TFN del 23 Febbraio 2016 (45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SABATINO STORNELLI, RENATO ANGELONI, VINCENZO BERARDINO ANGELONI, CRISTIAN PABLO BERRA, LUIGI MORGANTE e MATTEO POMPONI - (nota n. 2476/1263 pf12-13 AM/ma del 14.9.2015). Con atto del 14.9.2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) il Signor Sabatino Stornelli, Presidente della Società Pescina Valle del Giovenco dal 25 agosto 2009 al 16 marzo 2010, nonché Presidente del consiglio di amministrazione della medesima Società dal 31 luglio 2009 al 3 marzo 2010, per la violazione degli artt. 1, comma 1 vigente all’epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 10, del CGS e dell’art. 94 delle NOIF, per avere, in concorso con i Signori Renato Angeloni e Vincenzo B. Angeloni, pattuito con i calciatori ed i tecnici sotto indicati, ed in parte corrisposto loro, per il tramite dei Signori Renato Angeloni e Vincenzo B. Angeloni, compensi e premi nella stagione sportiva 2009/10 non riportati nei contratti depositati in Lega per oltre un milione di euro, per ridurre i costi relativi agli oneri fiscali e previdenziali a carico della Società ed eludere consapevolmente e volontariamente la normativa Federale, con specifico riferimento ai controlli periodici della Co.Vi.So.C. per la verifica dei regolari pagamenti ai tesserati ed alle iscrizioni ai campionati, e più in particolare per le fattispecie descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti F1.1, F1.2, F1.3, G1, G2 e H1; 2) il Signor Renato Angeloni, membro del consiglio direttivo in qualità di consigliere della Società dal 25.8.2009 fino alla stagione 2010/11, componente del consiglio di amministrazione della medesima Società dal 14.7.2009 al 29.7.2010 e poi liquidatore della stessa fino alla data del fallimento, per le seguenti violazioni: a) artt. 1, comma 1, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 10, del CGS e dell’art. 94 delle NOIF, per avere, in concorso con i Signori Sabatino Stornelli e Vincenzo B. Angeloni, pattuito con i calciatori sotto indicati, ed in parte corrisposto loro, con assegni postdatati emessi sul suo conto corrente personale, compensi e premi nella stagione sportiva 2009/10 non riportati nei contratti depositati in Lega, per oltre un milione di euro, così da ridurre i costi relativi agli oneri fiscali e previdenziali incombenti sulla Società, nonché ad eludere consapevolmente e volontariamente la normativa Federale, con specifico riferimento ai controlli periodici per la verifica dei regolari pagamenti ai tesserati ed alle iscrizioni ai campionati (art. 85 delle NOIF), e più in particolare per le fattispecie descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti F1.1, F1.2, F1.3, F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.9, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 e H9; b) artt. 1, comma 1, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), in relazione all’art. 10, comma 1, del CGS per aver corrisposto un compenso, con un assegno di € 5.000,00, datato 31.12.2009, al Signor Federico Cavagna per lo svolgimento della sua opera di agente di calciatori nell’interesse della Società Pescina, benché lo stesso agente risultasse sospeso dal 2.2.2009 e, quindi, avvalendosi di soggetto non autorizzato, come dettagliatamente descritto nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, al punto F2.9; 3) il Signor Vincenzo Berardino Angeloni, amministratore di fatto della Società dal 10.7.2008 fino alla data di fallimento della Società, per la violazione degli artt. artt. 1, comma 1, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 10, del CGS e dell’art. 94 delle NOIF, per avere, in concorso con i Signori Sabatino Stornelli e Renato Angeloni, pattuito con i calciatori sotto indicati, ed in parte corrisposto loro, con assegni postdatati emessi sul suo conto corrente personale, compensi e premi nella stagione sportiva 2009/10 non riportati nei contratti depositati in Lega, per oltre un milione di euro, così da ridurre i costi relativi agli oneri fiscali e previdenziali incombenti sulla Società, nonché ad eludere consapevolmente e volontariamente la normativa Federale, con specifico riferimento ai controlli periodici per la verifica dei regolari pagamenti ai tesserati ed alle iscrizioni ai campionati (art. 85 delle NOIF), e più in particolare per le fattispecie descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti F1.1, F1.2, F1.3, F2.1, F2.2, H3, H4, H6 e H7; 4) il Signor Cristian Pablo Berra, calciatore tesserato con il Pescina nella stagione 2009/10 ed attualmente tesserato per federazioni estere, per la violazione degli artt. 1, comma 1 (vigente all’epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 11, del CGS e dell’art. 94 delle NOIF, per avere pattuito un compenso di € 46.600,00 non previsto nel contratto sottoscritto con il Signor Sabatino Stornelli e depositato in Lega, per il quale ha ricevuto quattro assegni tutti emessi dal Signor Renato Angeloni sul suo conto corrente personale, di cui uno di € 10.000,00, due di € 8.300,00 ed un altro di € 20.000,00, ed in particolare per le fattispecie descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti F2.4 e F2.5; 5) il Signor Luigi Morgante, calciatore tesserato con il Pescina nella stagione 2009/10, per la violazione degli artt. 1, comma 1 (vigente all’epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 11, del CGS e dell’art. 94 delle NOIF, per avere pattuito un compenso di € 20.000,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale ha ricevuto un assegno, tratto sul conto corrente personale del Signor Renato Angeloni, del medesimo importo, ed in particolare per le fattispecie descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, al punto F2.3; 6) il Signor Matteo Pomponi, calciatore tesserato con il Pescina nella stagione 2009/10, per la violazione degli artt. 1, comma 1 (vigente all’epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 11, del CGS e dell’art. 94 delle NOIF, per avere pattuito un compenso di € 20.000,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale ha ricevuto un assegno, tratto sul conto corrente personale del Signor Renato Angeloni, del medesimo importo, ed in particolare per le fattispecie descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, al punto F2.4; Il patteggiamento Alla riunione del 27.1.2016 il Signor Luigi Morgante, a mezzo del proprio Avvocato e il Signor Renato Angeloni personalmente, con la Procura Federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni. Alla riunione del 17.2.2016, in proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Luigi Morgante, a mezzo del proprio Avvocato e il Signor Renato Angeloni personalmente, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“pena base per il Signor Luigi Morgante, sanzioni della squalifica di 3 (tre) giornate oltre all’ammenda di € 2.250,00 (Euro duemiladuecentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a squalifica di 2 (due) giornate e ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00); pena base per il Signor Renato Angeloni, sanzione dell’inibizione di mesi 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 40 (quaranta)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Il dibattimento Il dibattimento è proseguito per le altre parti deferite. Preliminarmente, considerato che la notificazione dell’avviso di fissazione dell’odierna udienza non si è perfezionata nei confronti di Cristian Pablo Berra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone la separazione degli atti relativi a tale posizione, ordina la rinotifica a cura della Segreteria del Tribunale, tenendo conto del certificato di residenza del Comune di Teramo del 3.2.2016. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l’integrale conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Sabatino Stornelli e Vincenzo Berardino Angeloni anni 5 (cinque) di inibizione e € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda ciascuno; - per Matteo Pomponi l’irrogazione di mesi 1 (uno) di squalifica e € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda. Nessuno è comparso per le parti deferite Motivi della decisione Ciò premesso, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti ed, in particolare: Verbale di consegna dei documenti sequestrati a Renato Angeloni in data 26 luglio 2010; Appunto manoscritto, sequestrato a Renato Angeloni in data 26 luglio 2010; Copie di tronconi di assegno e di assegni, sequestrati a Renato Angeloni in data 26 luglio 2010; Copie di comunicazioni bancarie di preavvisi di revoca a seguito di assegni impagati, sequestrate a Renato Angeloni in data 26 luglio 2010; Elenco dei tesserati del Pescina nella stagione 2009/10, (richiesti presso la Lega Pro in data 9 ottobre 2010); Relazione relativa al procedimento 138 pf 12 13; Schede (AS400) dei tesserati del Pescina; Contratti dei tesserati del Pescina depositati (richiesti presso la Lega Pro in data 9 ottobre 2010); Elenco dei tesserati del Pescina nella stagione 2008/09, (richiesti presso la Lega Pro in data 9 ottobre 2010); Scheda agente (AS400) di Federico CAVAGNA; Comunicato Ufficiale n. 3/F (decisioni della Commissione Agenti di Calciatori) del 25 ottobre 2010; Ordinanza di custodia cautelare e decreto di sequestro preventivo proc. RGNR 522439 riunito al 403868; Dossier scheda persona completa relativa a Renato ANGELONI; Dossier scheda persona completa relativa a Sabatino STORNELLI; Affidamento di indagine tramite richiesta di rogatoria al Sostituto Procura Federale Angelo BAGNATO (10 dicembre 2013); Affidamento di indagine tramite richiesta di rogatoria al Collaboratore Procura Federale Stefano BISIGNANO (10 dicembre 2013); Affidamento di indagine tramite richiesta di rogatoria al Collaboratore Procura Federale Walter MORETTI (10 dicembre 2013); Affidamento di indagine tramite richiesta di rogatoria al Collaboratore Procura Federale Alberto BARTOLETTI (10 dicembre 2013); Affidamento di indagine tramite richiesta di rogatoria al Collaboratore Procura Federale Massimo DI LELLO (10 dicembre 2013); Affidamento di indagine tramite richiesta di rogatoria al Collaboratore Procura Federale Steno NENCINI (10 dicembre 2013); Affidamento di indagine tramite richiesta di rogatoria al Sostituto Procura Federale Giuseppe CATALANO (10 dicembre 2013); Verbale di audizione del tesserato Dario BONETTI (11 dicembre 2013); Verbale di audizione del tesserato Carmine GIORDANO (12 dicembre 2013); Verbale di audizione del tesserato Mario REBECCHI (12 dicembre 2013); Verbale di audizione del tesserato Carlo PERRONE (14 dicembre 2013); Verbale di audizione del tesserato Dario BETTINI (16 dicembre 2013); Verbale di audizione del tesserato Alessandro BIRINDELLI (18 dicembre 2013); Verbale di audizione del tesserato Michel CRUCIANI (21 dicembre 2013); Verbale di audizione del tesserato Morris MOLINARI (19 dicembre 2013); Verbale di audizione del tesserato Simone PIVA (19 dicembre 2013); Interrogazione all’archivio della Commissione Agenti Calciatori F.I.G.C. in data 19 dicembre 2013; Verbale di audizione del Signor Michel CRUCIANI (19.2.2015); comunicazione di posta elettronica dell’Avv. Federico Cavagna in data 4.2.2015; Memoria difensiva dell’Avv. Gianni Paris del 28.1.2015; Memoria difensiva degli Avv.ti Mauro e Francesca de Caro del 10.2.2015. Dalla documentazione indicata – come correttamente rilevato dalla Procura Federale nell’atto di deferimento - emerge quanto segue. Nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale in merito al procedimento n. 138 PF 12-13 (avente ad oggetto responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive da parte di dirigenti già amministratori della Società Pescina Valle del Giovenco), sono emersi alcuni aspetti di possibile rilevanza disciplinare in merito alle modalità di corresponsione degli emolumenti ai tesserati da parte degli amministratori della Società Pescina Valle del Giovenco Srl (di seguito denominata anche Pescina). Pertanto, si è ritenuto di approfondire l’attività di indagine, in merito a tali ulteriori aspetti, del tutto differenti rispetto a quanto ha formato oggetto del procedimento n. 138 PF 12-13, disponendo in data 26.6.2013 lo stralcio e la conseguente apertura del nuovo procedimento disciplinare n. 1263 PF 12-13, al quale sono stati allegati tutti gli atti del procedimento originario. Nell’ambito del procedimento disciplinare n. 138 PF 12-13, in seguito alla richiesta del Procuratore Federale del 25 febbraio 2013, la Procura della Repubblica di Napoli ha messo a disposizione della Procura Federale il 24 aprile 2013 la copia dell’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa in relazione al procedimento penale R.G.N.R. n. 52243/09, riunito al n. 40386/08, nonché il 5 giugno e il 21 giugno 2013 ulteriori atti e documentazione riguardante lo stesso procedimento. Il competente Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Napoli, ha concesso il nulla osta all’uso nel procedimento disciplinare sportivo della documentazione del procedimento penale R.G.N.R. n. 52243/09, riunito al n. 40386/08, già messa a disposizione della Procura Federale (con comunicazione della Guardia di Finanza del 13 febbraio 2014). A seguito dell'apertura del nuovo procedimento disciplinare, sono state disposte indagini relative al pagamento degli emolumenti ai tesserati da parte degli amministratori del Pescina per le stagioni 2008/09 e 2009/2010, in cui la Società ha militato nel Campionato di Lega Pro, rispettivamente in Seconda e Prima Divisione. All’esito di tali indagini è emerso quanto segue. A) ATTIVITÀ SPORTIVA E ORGANI DIRETTIVI Nella stagione sportiva 2008/09 la Società Pescina Valle Del Giovenco Srl ha disputato il campionato di Lega Pro Seconda Divisione (Girone C), conseguendo la promozione in Prima Divisione, e, come rilevato nei fogli di censimento depositati presso la Lega Professionisti Serie C il 30 giugno 2008, l’organo direttivo è stato composto da Enzo Iulianella, amministratore unico, e dai soci Giuseppe Morabito e Vincenzo Berardino Angeloni; quest’ultimo il 10 luglio 2008 ha comunicato le sue dimissioni dalla carica di socio e la cessazione da ogni incarico in ambito federale. Nella stagione sportiva 2009/10 la Società Pescina Valle Del Giovenco Srl ha disputato il campionato di Lega Pro - Prima Divisione (Girone B), retrocedendo ai play-out, e, come rilevato nei fogli di censimento depositati presso la Lega Italiana Calcio Professionistico il 30 giugno 2009, il 26 agosto 2009 e il 19 marzo 2010, l’organo direttivo è stato composto fino al 25 agosto 2009 dal Signor Luca Mastroianni, Presidente, dal Signor Giuseppe Morabito, socio e dal Signor Giulio Pinchi, socio; dal 25 agosto 2009 al 16 marzo 2010 dal Signor Sabatino Stornelli, Presidente, dal Signor Luca Mastroianni, amministratore delegato, dal Signor Giulio Pinchi e dal Signor Renato Angeloni, consiglieri; dal 16 marzo 2010 dal Signor Francesco Paolo Di Martino, Presidente, dal Signor Luca Mastroianni, amministratore delegato e dal Signor Renato Angeloni, consigliere. Dai fogli di censimento della Società Pescina Valle del Giovenco Srl risulta che per la stagione sportiva 2009/10, era stato nominato Direttore generale della Società il Signor Carlo Susini, il quale tuttavia, con lettera in data 30.9.2009, aveva comunicato le proprie dimissioni dall’incarico per ragioni personali, che erano state accettate dal Presidente Sabatino Stornelli e dall’Amministratore delegato Luca Mastroianni. Nella stagione 2010/11 la Società Pescina Valle Del Giovenco Srl non si è iscritta al campionato di competenza e il Presidente Federale, di conseguenza, ha deliberato lo svincolo d’autorità dei calciatori (Comunicato Ufficiale n. 48/A del 21 luglio 2010). Con sentenza n. 4 del 24.2.2012 la Società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Avezzano ed il Presidente Federale ne ha, conseguentemente, revocato l’affiliazione l’11.9.2013 (C.U. n. 72/A). B) ASSETTI PROPRIETARI E CARICHE CIVILISTICHE Il capitale sociale della Società Pescina Valle Del Giovenco Srl è stato interamente detenuto dalla Società Valle Del Giovenco Srl, socio unico dal 12 settembre 2008 fino alla data del fallimento. La Società Pescina Valle Del Giovenco Srl dal 21 ottobre 2008 al 14 luglio 2009 è stata gestita da un Consiglio d’Amministrazione composto dal Signor Luca Mastroianni, Presidente e amministratore delegato, dal Signor Giulio Pinchi, consigliere e dal Signor Giuseppe Morabito, consigliere; dal 14 luglio 2009 al 31 luglio 2009 da un Consiglio d’Amministrazione composto dal Signor Luca Mastroianni, Presidente e amministratore delegato, dal Signor Giulio Pinchi, consigliere e dal Signor Renato Angeloni, consigliere; dal 31 luglio 2009 al 3 marzo 2010 da un Consiglio d’amministrazione composto dal Signor Sabatino Stornelli, Presidente, dal Signor Luca Mastroianni, amministratore delegato, dal Signor Giulio Pinchi, consigliere e dal Signor Renato Angeloni, consigliere; dal 3 marzo 2010 al 29 luglio 2010 da un Consiglio d’amministrazione composto dal Signor Paolo Francesco Di Martino, Presidente, dal Signor Luca Mastroianni, amministratore delegato e dal Signor Renato Angeloni, consigliere; il 29 luglio 2010 la Società è stata sciolta e posta in liquidazione e con atto del 18 agosto 2010 è stato nominato liquidatore il Signor Renato Angeloni. La Società Valle Del Giovenco Srl, socio unico della Società Pescina Valle Del Giovenco Srl dal 12 settembre 2008 alla data del fallimento, è stata sciolta e posta in liquidazione il 18 novembre 2010 e il suo capitale sociale dal 14 luglio 2009 è stato detenuto dal Signor Luca Mastroianni, proprietario del 98% delle quote, e dal Signor Renato Angeloni, proprietario del residuo 2%; tale Società è stata gestita dal Signor Alberto Gianni, amministratore unico dall’8 luglio 2008 al 30 aprile 2010, dal Signor Renato Angeloni, amministratore unico dal 30 aprile 2010 al 18 novembre 2010, e dal Signor Giuseppe Musacchio, liquidatore dal 18 novembre 2010. C) SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ. Pescina Valle del Giovenco Srl ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2008 con una perdita di euro 454.123,22, conseguita dopo aver fatto registrare un valore della produzione di euro 1.252.740,00 e costi pari a euro 1.609.937,00; i soci hanno deliberato la copertura delle perdite mediante utilizzo della riserva copertura perdite (voce 2 a VII “Altre Riserve” di patrimonio netto) formatasi nel mese di giugno 2008, in forza di formale rinuncia da parte degli stessi ai finanziamenti infruttiferi erogati alla Società. La medesima Società ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2009 con una perdita di euro 736.425,28, conseguita dopo aver fatto registrare un valore della produzione di euro 1.029.150,00, in calo rispetto al 2008 per effetto della diminuzione dei già modestissimi ricavi, ma soprattutto per la mancata contabilizzazione di plusvalenze, solo parzialmente compensate da maggiori proventi da sponsorizzazioni, passati da euro 404.583,00 nel 2008 a euro 765.000,00 nel 2009, e costi pari a euro 1.780.895,00 (in crescita di euro 170.000,00 rispetto al 2008 a causa dell’aumento degli emolumenti riconosciuti a calciatori e tecnici); i soci hanno deliberato la copertura delle perdite mediante utilizzo della riserva copertura perdite formatasi nei mesi di dicembre 2008 e giugno 2009, in forza di formale rinuncia da parte degli stessi ai finanziamenti infruttiferi erogati alla Società; il bilancio al 30 giugno 2009 presentava ricavi sovrastimati per euro 225.000,00, per effetto dell’errata contabilizzazione della quota dei proventi di competenza dell’esercizio 2009/10 derivanti dal contratto di sponsorizzazione di complessivi euro 300.000,00 stipulato dalla Società Pescina Valle del Giovenco Srl con la Società R.... Con...ng Srl; al netto di tale sovrastima di ricavi, la perdita d’esercizio della Società sarebbe stata pari a euro 961.425,28 e avrebbe richiesto un ulteriore intervento della proprietà per la sua copertura; il bilancio della Società Pescina Valle del Giovenco avrebbe espresso un patrimonio netto negativo per euro 137.559,00, con il conseguente azzeramento del capitale sociale, ponendosi nelle condizioni previste dall’art. 2482 ter del codice civile. L’ultimo bilancio, risalente al 30 giugno 2009, evidenzia che la Società Pescina Valle del Giovenco Srl aveva una situazione economica insostenibile; i ricavi ordinari, infatti, non consentivano di finanziare la gestione della squadra: i costi del personale, ammontanti a euro 730.000,00 nella stagione 2007/08, erano aumentati a oltre 950.000,00 euro nella stagione 2008/09; in entrambe le stagioni sportive, poi, i costi per beni e servizi erano stati pari a euro 700.000,00 circa; la sostanziale assenza di ricavi caratteristici determinava la necessità di ingenti proventi da sponsorizzazione e il costante e consistente apporto di mezzi freschi da parte della proprietà per colmare il deficit patrimoniale che, di anno in anno, era generato dalla gestione economica e per garantire la continuità aziendale; in questo contesto, all’inizio della stagione sportiva 2009/10, al termine della quale la Società Pescina Valle del Giovenco Srl sarebbe stata messa in liquidazione, il management, invece di operare una riduzione dei costi per riportare il bilancio in equilibrio, con l’avvento del nuovo Presidente del C.d.A., Signor Sabatino STORNELLI, aveva addirittura incrementato le spese di gestione in maniera rilevante, ingaggiando giocatori e tecnici di categoria superiore: a Paolo Rossi (il capocannoniere dei Mondiali di Spagna del 1982) venne attribuita la carica di vicePresidente onorario (ruolo ampiamente propagandato sulla stampa, ma non riportato nei fogli di censimento), all’ex-arbitro di serie A Walter Cinciripini la carica di team manager e a Ivano Bonetti (ex calciatore di Serie A) la carica di direttore sportivo; come calciatori furono ingaggiati, tra gli altri, Alessandro Birindelli (ex Empoli, Juventus e Pisa), Aparecido Rodrigues Cesar (ex Lazio, Inter e Bologna) e Lampros Choutos (ex Inter e Atalanta); la stagione era iniziata con Carlo Perrone, tecnico della promozione in Prima Divisione, in panchina, esonerato dopo la seconda giornata e sostituito da Roberto Cappellacci, tecnico della promozione del Pescina in C2 e a quel tempo tecnico delle giovanili del Siena; nel novembre 2009 fu esonerato anche Cappellacci e il suo posto preso da Dario Bonetti; nel febbraio 2010 fu esonerato Dario Bonetti e nominato nuovamente allenatore Roberto Cappellacci. Il 25 febbraio 2010, il Collegio Sindacale della Società Pescina Valle del Giovenco Srl ha inviato al Presidente del consiglio d’amministrazione un documento nel quale venivano evidenziate preoccupanti carenze contabili e organizzative e veniva minacciata la convocazione di un consiglio d’amministrazione straordinario, qualora non fossero state fornite risposte esaurienti in merito alle osservazioni formulate dall’organo di controllo; nel marzo 2010 era stato effettivamente convocato tale consiglio d’amministrazione straordinario nel quale il Signor Sabatino STORNELLI, Presidente, e il Signor Giulio PINCHI, consigliere, hanno rassegnato le dimissioni dalle cariche ricoperte; in seguito a questa decisione il Signor Francesco Paolo DI MARTINO ha assunto la presidenza del C.d.A. della Società Pescina Valle del Giovenco Srl. La semestrale al 31 dicembre 2009, esaminata dagli ispettori della CO.VI.SO.C. durante l’ispezione del 23 giugno 2010, si è chiusa con una perdita per la Società Pescina Valle del Giovenco Srl di euro 815.799,69 e la perdita rilevata alla data della medesima ispezione ammontava a euro 1.181.789,39 ed era espressa già al netto di ingenti contributi da sponsorizzazioni per oltre due milioni di euro. Per effetto della decisione assunta dai soci nel luglio 2010 di scioglimento e messa in liquidazione, la Società Pescina Valle del Giovenco Srl non ha mai presentato il bilancio al 30 giugno 2010; l’andamento economico della Società nel corso del 2010 è in parte desumibile dalle relazioni degli ispettori della CO.VI.SO.C. e della relativa documentazione allegata. Anche il socio unico Valle del Giovenco Srl ha presentato il suo ultimo bilancio al 31 dicembre 2009, dal momento che il 18 novembre 2010 la Società è stata sciolta e posta in liquidazione; l’esercizio si è chiuso con una perdita di euro 277.032,00, coperta attingendo alla riserva per copertura perdite pari a euro 279.954,00; alla fine dell’esercizio il patrimonio netto era pari a euro 12.923,00; l’unica attività rilevante era la partecipazione nella Società calcistica Pescina Valle del Giovenco Srl; il valore della produzione era pari a euro 11.317,00 ed esprimeva l’incapacità del sodalizio di generare una redditività tale da far fronte alle esigenze finanziarie della controllata. D) CONTROLLI SULLA GESTIONE EFFETTUATI DALLA CO.VI.SO.C.. La relazione ispettiva del 16 ottobre 2009 aveva evidenziato che la Società Pescina Valle del Giovenco Srl aveva corrisposto gli stipendi ad agosto 2009, ma dal mastro contabile emergeva un maggior debito verso i tesserati di euro 31.000,00 in merito al quale i responsabili della Società si erano riservati di fornire chiarimenti; che esisteva un debito di euro 90.275,92 per contributi ENPALS scaduti e relativi ai mesi di agosto e settembre 2009; la Società mostrava un palese squilibrio dei conti che, alla luce dei costi preventivati per quella stagione, avrebbe generato perdite per circa euro 250.000,00 per trimestre che avrebbero richiesto interventi a supporto di natura finanziaria da parte del socio unico. La relazione ispettiva del 22 febbraio 2010 aveva evidenziato che il bilancio al 30 giugno 2009 della Società Pescina Valle del Giovenco Srl, approvato il 23 dicembre 2009, si era chiuso con una perdita di euro 736.425,28 caratterizzato dall’erronea contabilizzazione di un contratto di sponsorizzazione che aveva determinato una sovrastima dei ricavi per euro 225.000,00; che la Società aveva corrisposto gli stipendi fino a gennaio 2010, ma che residuavano ancora euro 12.000,00 da corrispondere ai dipendenti per mensilità anteriori (da ottobre 2009 a dicembre 2009); che la Società aveva un debito di euro 267.395,26 per contributi ENPALS scaduti e relativi ai mesi da ottobre 2009 a gennaio 2010. La relazione ispettiva del 23 giugno 2010 aveva evidenziato che il 30 marzo 2010 il consiglio d’amministrazione del Pescina Valle del Giovenco Srl aveva approvato la semestrale al 31 dicembre 2009 con una perdita di euro 815.799,69; che in tale semestrale c’era stata l’erronea contabilizzazione di contratti di sponsorizzazione per euro 525.000,00 in violazione del principio di competenza economica, e, quindi, la conseguente sovrastima di ricavi per pari importo; che l’ultimo stipendio corrisposto ai tesserati era stato quello di marzo 2010, sebbene residuassero ancora euro 19.661,13 da corrispondere a vario titolo; che esisteva un debito di euro 616.730,23 per contributi ENPALS scaduti e relativi ai mesi da ottobre 2009 a maggio 2010; che la Società Pescina Valle del Giovenco Srl presentava un rapporto R/I al 31 dicembre 2009 pari a 0,926 con un’eccedenza d’indebitamento di euro 961.135,00; che la Società presentava un rapporto R/I al 31 marzo 2010 pari a 0,755 con un’eccedenza d’indebitamento di euro 1.275.613,00; che il rapporto P/A al 31 dicembre 2009 era pari a 0,949; che la perdita emersa nella semestrale aveva già completamente azzerato il capitale sociale di euro 58.000,00 e determinato un valore negativo del patrimonio netto prossimo a euro 800.000,00 (ovvero prossimo a euro 1.300.000,00 se si consideravano anche le rettifiche che avrebbero dovuto essere apportate per effetto dell’erronea contabilizzazione di contratti di sponsorizzazione per euro 525.000,00); che tali valori avevano fatto rientrare la Società nella fattispecie prevista dall’art. 2482 ter del codice civile, ma, nonostante ciò, l’organo amministrativo non aveva adottato le misure richieste dalla normativa civilistica; che le risultanze emerse dalla situazione contabile alla data della verifica apparivano fortemente deficitarie, se si considerava che la perdita rilevata ammontava a euro 1.181.789,39 ed era espressa già al netto degli ingenti contributi da sponsorizzazioni per oltre due milioni di euro; che l’organo amministrativo aveva commesso una serie di inadempienze di carattere normativo civilistico e fiscale, tra le quali l’aver di fatto impedito al Collegio Sindacale di svolgere le proprie verifiche per tutto il primo semestre 2010; che il sostegno finanziario alla Società era effettuato unicamente attraverso ingenti contratti di sponsorizzazione stipulati con Società facenti capo alla proprietà; che i rappresentanti della Società erano stati invitati a inviare tempestivamente i prospetti relativi all’informativa periodica, e di rispettare con puntualità gli impegni assunti con gli Enti Previdenziali e con l’Erario. E) DECISIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA La Commissione Disciplinare Nazionale il 18 maggio 2009 (Comunicato Ufficiale n. 90/CDN del 18 maggio 2009), visto il deferimento del Procuratore federale disposto il 24 marzo 2009 nei confronti del Signor Luca MASTROIANNI (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) per la violazione dell’art. 85, lett. B), par. V) delle N.O.I.F. e dell’art. 90, comma 2 delle N.O.I.F. e della Società Pescina Valle del Giovenco Srl per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS; considerato che i deferiti avevano depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 del CGS e che su tale istanza il Procuratore Federale aveva espresso il proprio consenso; visto l’art. 23, comma 1 del CGS, l’art. 23, comma 2 del CGS e l’art. 24, comma 1 del CGS ha disposto l’applicazione della sanzione dell’inibizione di 20 giorni al Signor Luca MASTROIANNI e dell’ammenda di € 5.000,00 alla Società Pescina Valle del Giovenco Srl. La Commissione Disciplinare Nazionale il 22 settembre 2010 (Comunicato Ufficiale n. 16/CDN del 22 settembre 2010), visto il deferimento del Procuratore federale disposto il 21 luglio 2010 nei confronti del Signor Francesco Paolo DI MARTINO (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) per la violazione dell’art. 85, lett. B), par. V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 del CGS e dell’art. 90, comma 2 delle N.O.I.F. per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 stabiliti dalle disposizioni federali e della Società Pescina Valle del Giovenco Srl per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante, ha disposto l’applicazione della sanzione dell’inibizione di 2 mesi al Signor Francesco Paolo DI MARTINO e dell’ammenda di € 10.000,00 alla Società Pescina Valle del Giovenco Srl. La Commissione Disciplinare Nazionale il 30 novembre 2010 (Comunicato Ufficiale n. 33/CDN del 30 novembre 2010), visto il deferimento del Procuratore federale disposto il 21 luglio 2010 nei confronti del Signor Francesco Paolo DI MARTINO (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) e del Signor Luca MASTROIANNI (amministratore delegato e legale rappresentante della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) per la violazione dell’art. 85, lett. B), par. VI), punto 2 delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 del CGS e dell’art. 90, comma 2 delle N.O.I.F. per non aver depositato presso la CO.VI.SO.C. il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2010, come prescritto dalle norme federali in materia e della Società Pescina Valle del Giovenco Srl per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti, ha disposto l’applicazione della sanzione dell’inibizione di 2 mesi al Signor Francesco Paolo DI MARTINO, dell’inibizione di 2 mesi al Signor Luca MASTROIANNI e dell’ammenda di € 10.000,00 alla Società Pescina Valle del Giovenco Srl. F) RISULTANZE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE n. 52243/09 R.G.N.R. (UNITO AL PROCEDIMENTO N. 40386/08 R.G.N.R.) F1) L’ordinanza di custodia cautelare F1.1) Dall’ordinanza di custodia cautelare emanata nell’ambito del procedimento penale aperto presso la Procura della Repubblica di Napoli n. 52243/09 R.G.N.R., riunito al procedimento n. 40386/08 R.G.N.R., messa in esecuzione il 17 aprile 2013, emergono i rapporti tra gli amministratori di fatto della Società e coloro che hanno agito in qualità di “prestanomi”: in particolare, il Signor Renato Angeloni ha svolto il ruolo di prestanome per il Signor Luca Mastroianni, ma soprattutto per il Signor Vincenzo B. Angeloni; quest’ultimo ha venduto nel luglio del 2008 la Società Valle del Giovenco Srl, controllante del Pescina, al gruppo di imprenditori composto dai Signori Alberto Gianni, Luca Mastroianni e Giuseppe Morabito, anche se egli stesso ha riconosciuto, come si legge a pag. 356 della o.c.c., di avere mantenuto un rilevante controllo del Pescina anche nei due anni successivi e di essere stato escluso dalla gestione della Società solo nel gennaio del 2010 (in realtà, l’esame della trascrizione delle intercettazioni telefoniche disposte nel procedimento penale porta a ritenere inequivocabilmente che egli abbia continuato a mantenere un ruolo cruciale nella gestione dei rapporti con i tesserati del Pescina, fino alla liquidazione della Società). F1.2) Da alcune intercettazioni telefoniche citate nell’ordinanza di custodia cautelare in questione si desume che numerosi tesserati della Società Pescina Valle del Giovenco Srl hanno stipulato accordi con gli amministratori della Società affinchè parte delle loro remunerazioni non fossero riportate nei contratti depositati presso la Lega, il cui pagamento (stante la natura extracontrattuale) sarebbe stato effettuato e, al tempo stesso garantito, tramite assegni postdatati - tratti tutti sul conto corrente personale del Signor Renato Angeloni e non su quello della Società- che erano stati consegnati a loro mani, ma che al momento del possibile incasso, sono risultati privi di copertura; che tali assegni costituissero la parte di retribuzione extracontrattuale ai tesserati, risulta, in particolare, da una serie di intercettazioni, dalle quali emerge come il Signor Renato Angeloni abbia ripetutamente tentato di non fare incassare tali titoli o di fare ritirare dalla banca quelli che erano stati già posti all’incasso (cfr. i punti F2.1 e F2.2: la Banca dell’Adriatico aveva inviato dieci comunicazioni al Signor Renato Angeloni, relativamente ad altrettanti assegni portati all’incasso, ma non pagati per difetto di provvista), come ad esempio nell’intercettazione tra il Signor Renato Angeloni ed il calciatore Dario Bettini richiamata a pag. 358 dell’o.c.c., dove quest’ultimo dice testualmente “chi ha scritto tutto sul contratto .. non perde una lira”; o ancora in quella del 3 luglio 2010 trascritta a pag. 364, intercorsa tra il Signor Renato Angeloni ed il calciatore Luca Locatelli: “Angeloni: .. perché tu i soldi li hai presi Luca, io c'ho le prove che tu hai preso i soldi Locatelli: che ho preso io Renato ma me ne mancano io mica perché ho messo .. A.: ma a me quelli che ti mancano non me ne frega niente della Società io parlo dei miei ..L.: premio? A.: dei miei .. L.: Premio A.: dei miei in nero L.: il premio l'ho preso? A.: i miei .. tu hai preso i miei in nero L.: ma il premio .. A.: fammi parlare tu hai preso i soldi da Angeloni Renato in nero L.: si! A.: tu hai .. adesso parlo per telefono perché tanto c'ho il telefono sotto controllo, tu hai preso i soldi in nero ...i miei in nero!”; ancora più chiaro è quanto emerge dalla comunicazione inviata per SMS dal Signor Dario Bonetti al Signor Vincenzo B. Angeloni il 5 luglio 2010: “Nonostante le mie inutili sollecitazioni la parte pattuita extracontrattuale (che tu non mi hai fatto mettere sul contratto) non l'ho ancora ricevuta. A me non interessano i vostri palleggiamenti per cui con le fotocopie degli assegni a garanzia firmati ai giocatori a nome Renato Angeloni mi rivolgerò all’autorità competente dichiarando che tu eri amministratore di fatto dato che tu gestivi chiudevi accordi come peraltro si evince facilmente dalle di dichiarazioni che hai rilasciato ai quotidiani locali. Dario” (pag. 360 della o.c.c.). F1.3) Dalle richiamate intercettazioni telefoniche è anche emerso come fosse insorto un acceso contrasto tra il Signor Sabatino Stornelli ed i Signori Renato e Vincenzo B. Angeloni, poiché gli assegni consegnati per le remunerazioni extracontrattuali erano stati emessi da questi ultimi, ma il Signor Stornelli, che si sarebbe dovuto occupare di reperire i fondi per la loro copertura, in realtà non aveva provveduto in tal senso per cui i titoli, in caso di messa all’incasso, sarebbero stati protestati; conducono a tale ricostruzione una serie di SMS inviati nel mese di maggio 2010 dal Signor Vincenzo B. Angeloni al Signor Sabatino Stornelli dal contenuto minaccioso, come quello intercettato il 3.5.2010 e riportato in o.c.c. alla pag. 333, in cui il Signor Vincenzo B. Angeloni scrive al Signor Stornelli: “Parla con Choutos perché vuole bancare i miei assegni faccio scoppiare un casino se questo avverrà”, o quello del 10.5.2010 (pag. 334 della o.c.c.): “Ok non ti meravigliare delle mie azioni tu sei latitante ne vedremo delle belle ciao ci vediamo in Tribunale”, da cui emerge come il Signor Vincenzo B. Angeloni avesse emesso numerosi assegni a garanzia dei pagamenti extracontrattuali ai tesserati di cui, peraltro, si sarebbe dovuto occupare il Signor Sabatino Stornelli; numerosi altri assegni erano stati emessi, con analoghe modalità, dal Signor Renato Angeloni, come emerge ad esempio dalla intercettazione tra il calciatore Morris Molinari ed il Signor Vincenzo B. Angeloni del 2.7.2010, riportata a pag. 356 dell’o.c.c., in cui Molinari afferma: “Renato ha fatto assegni in nome e per conto di Stornelli lo sanno pure i sassi”. F2) Documentazione sequestrata il 28 luglio 2010 al Signor Renato Angeloni F2.1) La documentazione sequestrata a Renato Angeloni in data 28 luglio 2010, acquisita dalla Procura Federale il 21 giugno 2013 presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli della Guardia di Finanza a seguito di autorizzazione del Pubblico Ministero Dott. Catello Maresca, ha fornito significativi elementi a conferma del fatto che, per la stagione sportiva 2009/10, alcuni amministratori della Società si sono accordati con un gruppo di tesserati -calciatori e allenatori - affinché una parte della loro retribuzione non risultasse nei contratti depositati in Lega; incrociando i dati risultanti da tali documenti si è potuto trovare conferma di quanto emerso dalla lettura delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche riportate nell’ordinanza di custodia cautelare, in ordine alla mancata indicazione di una parte degli emolumenti nei contratti depositati presso la Lega, garantita da assegni postdatati emessi dai Signori Renato Angeloni e Vincenzo B. Angeloni; tale documentazione acquisita agli atti del procedimento sportivo è costituita da: a) fotocopie di assegni o di matrici di assegni relativi al conto corrente n. 1000/1420 della Banca dell’Adriatico, intestato al Signor Renato Angeloni; b) dieci raccomandate a.r. della Banca dell’Adriatico, Filiale di Avezzano, tutte del 6 luglio 2010, con le quali è stato comunicato al Signor Renato Angeloni un preavviso di revoca di conto corrente, in seguito al mancato pagamenti di dieci assegni bancari, tutti datati 30.6.2010, per difetto di provvista. F2.2) É stato, poi, sequestrato a Renato Angeloni, in data 28 luglio 2010, un manoscritto anonimo, con un elenco di nomi di tesserati del Pescina, unitamente a cifre e date (cfr. pag. 15 dell’atto di deferimento). F2.3) Nell’ambito di tale documentazione sequestrata il 28 luglio 2010, è stata acquisita la fotocopia di dieci assegni, richiamati anche nel documento manoscritto sequestrato, intestati a tesserati del Pescina, per i quali la Banca dell’Adriatico, Filiale di Avezzano, in data 6.7.2010 ha comunicato al cliente Renato Angeloni che tali titoli erano risultati privi di provvista; Tesserato Importo Numero assegno Emissione Presentazione Dario BETTINI 60.000 5301543339-01 30.6.2010 1.7.2010 Alessandro BIRINDELLI 75.000 5301543338-00 30.6.2010 2.7.2010 Stefano DI BERARDINO 12.500 5301546379-12 30.6.2010 1.7.2010 Fabio FERRARESI 40.000 5301543149-06 30.6.2010 1.7.2010 Carmine GIORDANO 40.000 5301543141-11 30.6.2010 30.6.2010 Luca LOCATELLI 25.000 5301543678-11 30.6.2010 1.7.2010 Morris MOLINARI 50.000 5301543334-09 30.6.2010 1.7.2010 Luigi MORGANTE 20.000 5301543148-05 30.6.2010 1.7.2010 Carlo PERRONE 40.000 5301543333-08 30.6.2010 1.7.2010 Andrea SURIANO 20.000 5301503436-08 30.6.2010 1.7.2010 F2.4) Tra la documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza il 28 luglio 2010 vi è, inoltre, la fotocopia di un gruppo di dodici assegni il cui ammontare è richiamato nel manoscritto sequestrato al Signor Renato Angeloni, per i quali, tuttavia, non risulta alcuna comunicazione da parte della banca trattaria: Tesserato Importo Numero assegno Emissione Cristian Pablo BERRA 20.000 5301543147-04 30.6.2010 Giovanni CIPOLLA 40.000 5301543336-11 30.6.2010 Michel CRUCIANI 35.000 5301543332-07 30.6.2010 Stefano DE ANGELIS 42.500 5301543142-12 30.6.2010 Stefano DI BERARDINO 12.500 5301542822-04 31.1.2010 Fraciel R. HENGEMUHLE 40.000 5301543331-06 30.6.2010 Giuseppe PETITTO 35.500 5301542824-06 30.6.2010 Oscar PIERGALLINI 1.100 5301541508-03 1.11.2009 Simone PIVA 29.800 5301543145-02 30.6.2010 Matteo POMPONI 20.000 5301543146-03 30.6.2010 Mario REBECCHI 8.000 5301542827-09 31.12.2009 Mario REBECCHI 9.000 5301542830-12 30.6.2010 F2.5) Nella medesima documentazione sequestrata il 28 luglio 2010 vi è poi un gruppo di assegni o di matrici di assegni emessi sul conto personale di Renato Angeloni in favore di calciatori che non hanno concluso la stagione con il Pescina e, in particolare, Giovanni Rosamilia ha rescisso anticipatamente il contratto (come emerge dall’allegato n. 9, p. 35, della relazione dei collaboratori della Procura Federale), mentre Cristian Pablo Berra, Stefano Di Berardino e Cosimo Laboragine si sono trasferiti nel mercato invernale al Pro Vasto F.C., e Michel Cruciani e Simone Piva si sono trasferiti, sempre nel mercato invernale, al Gela Calcio. Tesserato Importo (€) Numero assegno Data Cristian Pablo BERRA 10.000 5301546377-10 10/02/2010 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2015-2016 Cristian Pablo BERRA 8.300 5301503440-12 04/05/2010 Cristian Pablo BERRA 8.300 5301506191-07 04/05/2010 Michel CRUCIANI 8.000 5301546375-08 07/02/2010 Michel CRUCIANI 7.000 5301546376-09 20/02/2010 Stefano DI BERARDINO 12.500 5301542823-05 30/06/2010 Cosimo LABORAGINE 10.000 5301546371-04 10/02/2010 Cosimo LABORAGINE 5.000 5301546372-05 10/03/2010 Cosimo LABORAGINE 5.000 5301546373-06 12/04/2010 Cosimo LABORAGINE 4.600 5301546374-07 12/05/2010 Simone PIVA 5.000 5301546380-00 20/04/2010 Oscar PIERGALLINI 1.100 5301541505-00 01/08/2009 Oscar PIERGALLINI 1.100 5301541506-01 01/09/2009 Oscar PIERGALLINI 1.100 5301541507-02 01/10/2009 Mario REBECCHI 8.000 5301542826-08 30/09/2009 Giovanni ROSAMILIA 2.500 5301543144-01 31/08/2009 Giovanni ROSAMILIA 24.800 5301543143-00 30/06/2010 F2.6) Relativamente a sette operazioni, vi è poi menzione nel documento manoscritto richiamato, ma non è stata recuperata e sequestrata copia dei relativi assegni: Tesserato Importo (€) Data Marino BIFULCO 19.000 30/06/2010 Luca GENTILI 5.000 30/10/2009 Luca GENTILI 4.000 30/11/2009 Luca GENTILI 4.800 31/12/2009 Cosimo LABORAGINE 25.000 30/06/2010 Claudio MERLETTI 12.000 30/06/2010 F2.7) Nel documento manoscritto sequestrato a Renato Angeloni sono riportati, infine alcuni nominativi con accanto un numero, ma senza alcuna data: Cappellacci 75, Choutos 150, Falchi 6, Bonetti 70, oltre al nominativo Cesar senza alcuna cifra a fianco, in relazione ai quali non si dispone di ulteriore documentazione. F2.8) Un ulteriore gruppo di matrici di assegni, acquisito nel corso delle indagini dalla Guardia di Finanza il 28 luglio 2010, riguardano la stagione sportiva 2008/09; il conto corrente è sempre quello di Renato Angeloni: Nominativo tesserato Importo Numero assegno Data Cristian Pablo BERRA 2.900 5301541501-09 15/06/09 Michel CRUCIANI 9.000 5301541059-09 30/06/09 Cosimo LABORAGINE 6.235 5301541053-03 30/05/09 Luca LOCATELLI 16.000 5301541051-01 30/05/09 6.000 5301541509-04 31/07/09 Claudio MIALE 4.000 5301541056-06 01/06/09 3.400 5301541057-07 03/07/09 5.000 5301541510-05 31/08/09 Giovanni ROSAMILIA 5.000 5301542821-03 31/07/09 Vincenzo SILVESTRI 9.230 5301541052-02 30/05/09 F2.9) É stata, infine, acquisita la fotocopia di un assegno di € 5.000,00, sequestrato dalla Guardia di Finanza al Signor Renato Angeloni il 28 luglio 2010 (n. 5301543337-12, datato 31.12.2009), intestato al Signor Federico Cavagna; dalle banche dati della F.I.G.C., è risultato che il Signor Cavagna ha avuto la licenza di Agente di calciatori a decorrere dal 19.9.2002 (C.U. n. 77/A), ma, su sua richiesta, la Commissione Agenti di calciatori ha disposto in data 2.2.2009 - ossia antecedentemente alla data di emissione dell’assegno - la sua sospensione “[...] ferma l’applicazione dei Regolamenti nazionali ed internazionali vigenti nel tempo” (C.U. n. 10/F); la licenza è stata poi definitivamente revocata il 25.10.2010 (C.U. n. 3/F). G) CONTRATTI DEPOSITATI IN LEGA G1) I tesserati citati hanno sottoscritto contratti, depositati in Lega, il cui importo lordo, comprensivo di indennità di trasferta ed eventuali iniziative promopubblicitarie (non risultano ulteriori pattuizioni nei contratti depositati in Lega per premi collettivi o indennità di trasferta), è riportato nella seguente tabella: Tesserato Durata contrattuale Data sottoscrizione Importo per stagione 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Cristian P. 23/07/09 – 23/07/2009 28.551 BERRA 30/06/10 01/12/09 – 01/12/2009 20.581 96.248 96.248 30/06/12 Dario BETTINI 01/07/08 – 01/07/2008 28.551 30/06/09 01/07/08 – 10/10/2008 28.551 142.790 30/06/10 25/08/09 – 26/08/2009 67.139 177.234 30/06/11 Alessandro 19/08/09 – 19/08/2009 132.242 267.220 BIRINDELLI 30/06/11 Lampros 26/08/09 – 26/08/2009 132.242 537.176 CHOUTOS 30/06/11 Giovanni 18/08/09 – 18/08/2009 67.139 CIPOLLA 30/06/10 Michel CRUCIANI 17/07/08 – 17/07/2008 16.745 86.742 30/06/10 01/07/09 – 29/07/2009 28.551 123.243 30/06/11 Stefano DE 22/07/09 – 22/07/2009 39.731 ANGELIS 30/06/10 10/09/09 – 10/09/2009 39.731 119.644 30/06/11 Stefano DI 20/07/09 – 20/07/2009 37.791 96.247 BERARDINO 30/06/11 Fabio 25/07/09 – 25/07/2009 57.362 123.243 FERRARESI 30/06/11 Carmine 22/07/09 – 22/07/2009 35.831 GIORDANO 30/06/10 10/09/09 – 10/09/2009 35.831 112.445 30/06/11 Francel R. 29/07/09 – 29/07/2009 57.362 267.220 267.220 HENGEMUHLE 30/06/12 Cosimo D. 01/07/08 – 01/07/2008 16.745 104.950 LABORAGINE 30/06/10 25/08/09 – 26/08/2009 37.791 104.950 30/06/11 Luca LOCATELLI 16/07/08 – 16/07/2008 35.800 95.950 30/06/10 10/09/09 – 10/09/2009 47.553 95.950 30/06/11 Morris MOLINARI 30/07/09 – 30/07/2009 123.243 123.228 30/06/11 I contratti stipulati dai tesserati Berra, Bettini, Choutos, De Angelis, Giordano, Laboragine, Locatelli, Petitto e Suriano nel 2009, sono stati tutti sottoscritti, per la Società Pescina Valle del Giovenco Srl, dal Presidente Sabatino Stornelli, mentre i rimanenti contratti sono stati stipulati dal Direttore Generale della Società, Signor Carlo Susini, direttore generale della Società. G2) Confrontando gli importi previsti dai contratti depositati in Lega con il risultato dell’indagine, emerge che i tesserati di seguito indicati hanno concordato con la Società remunerazioni non previste nei contratti, nella sola stagione 2009/10, in percentuali che, raffrontate alla remunerazione complessiva, variavano da circa il 30% fino ad arrivare ad oltre l’80%, come risulta dalla seguente tabella: Remunerazioni dichiarate (stag. 2009/10) Remunerazioni extracontrattuali (stag. 2009/10) % extracontratto su remunerazione complessiva Cristian Pablo BERRA 28.551 46.600 62,0% Dario BETTINI 67.139 60.000 47,2% Marino BIFULCO n.d. 19.000 n.s. Alessandro BIRINDELLI 132.242 75.000 36,2% Dario BONETTI n.d. 70.000 n.s. Luigi MORGANTE 23/07/09 – 30/06/11 23/07/2009 28.551 67.139 Carlo PERRONE 29/07/09 – 30/06/11 29/07/2009 47.553 123.243 Giuseppe Angelo PETITTO 20/07/09 – 30/06/10 20/07/2009 47.553 10/09/09 – 10/09/2009 47.553 112.445 30/06/11 Oscar 06/08/08 – 06/08/2008 7.000 PIERGALLINI 30/06/09 Simone PIVA 23/07/09 – 23/07/2009 47.553 105.248 30/06/11 Matteo POMPONI 23/07/09 – 23/07/2009 28.551 30/06/10 Mario REBECCHI 21/07/09 – 21/07/2009 67.139 30/06/10 Giovanni 23/07/09 – 23/07/2009 28.551 ROSAMILIA 30/06/10 Andrea SURIANO 02/01/10 – 02/01/2010 37.792 30/06/11 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2015-2016 Roberto CAPPELLACCI n.d. 75.000 n.s. Lampros CHOUTOS 132.242 150.000 53,1% Giovanni CIPOLLA 67.139 40.000 37,3% Michel CRUCIANI 28.551 50.000 63,7% Stefano DE ANGELIS 39.731 42.500 51,7% Stefano DI BERARDINO 37.791 37.500 49,8% Fabio FERRARESI 57.362 40.000 41,1% Luca GENTILI non più 13.800 n.s. tesserato Carmine GIORDANO 35.831 40.000 52,7% Franciel Rodrigo 57.362 40.000 41,1% HENGEMUHLE Cosimo Damiano 37.791 49.600 56,8% LABORAGINE Luca LOCATELLI 47.553 25.000 34,5% Claudio MERLETTI n.d. 12.000 n.s. Morris MOLINARI 123.243 50.000 28,9% Luigi MORGANTE 28.551 20.000 41,2% Emiliano NOTARMUZI n.d. 6.000 n.s. Carlo PERRONE 47.553 40.000 45,7% Giuseppe A. PETITTO 47.553 35.500 42,7% Oscar PIERGALLINI non più 4.400 n.s. tesserato Simone PIVA 47.553 34.800 42,3% Matteo POMPONI 28.551 20.000 41,2% Mario REBECCHI 67.139 25.000 27,1% Giovanni ROSAMILIA 4.759 27.300 85,2% Andrea SURIANO 37.792 20.000 34,6% 1.201.979 1.178.000 H) AUDIZIONI DEI TESSERATI Dalle audizioni di tesserati eseguite a cura della Procura Federale, è emerso quanto segue. H1) Dario Bettini, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per il Pescina, ha riferito di avere raggiunto l’accordo sui propri compensi con il Signor Sabatino Stornelli (nel contratto depositato in Lega risulta un corrispettivo annuo lordo di € 67.139,00); ha spiegato che le somme che, secondo gli accordi, dovevano essergli corrisposte extracontrattualmente, sarebbero dovute servire per l’affitto dell’appartamento ad Avezzano e per il vitto, ma di avere in pratica ricevuto solo il rimborso per i primi trequattro mesi; ha, inoltre, precisato di avere ricevuto “un assegno a garanzia” di € 60.000,00 emesso da Renato Angeloni, ma poiché aveva ricevuto il pagamento dei propri compensi solo per i primi mesi, aveva posto tale assegno all’incasso, a fine giugno 2010, salvo poi ritirarlo il giorno stesso o il seguente a seguito delle insistenze dello stesso Signor Renato Angeloni (insistenze che emergono nell’intercettazione della telefonata tra Bettini e Renato Angeloni: cfr. pag. 358 della citata ordinanza di custodia cautelare, richiamata al punto F1.2); tra i documenti sequestrati al Signor Renato Angeloni il 28.7.2010 è stata rinvenuta la fotocopia dell’assegno della Banca dell’Adriatico n. 5301543339-01 di € 60.000,00, datato 30.6.2010 ed intestato al Signor Dario Bettini, nonché la comunicazione della medesima Banca, in data 6.7.2010, di preavviso di revoca a seguito di mancato pagamento del titolo per difetto di provvista (cfr. punto F2.3). H2) Alessandro Birindelli, allenatore professionista di seconda categoria tesserato all’epoca dei fatti per il Pescina, ha negato di avere concordato la corresponsione di compensi extracontrattuali ulteriori rispetto a quanto previsto in contratto (€ 132.242,00 lordi) ed ha precisato di essere venuto a conoscenza del fatto che gli stipendi venissero pagati mediante assegni bancari postdatati, così come era accaduto per lui, benché solo parzialmente; ha, quindi, ammesso di avere ricevuto un assegno postdatato, di cui peraltro ha dichiarato di non ricordare né l’importo, né il firmatario, che rappresentava una parte di quanto dovutogli anche a titolo di rimborso delle spese per alloggio, vitto e viaggi, “che non erano state indicate nel contratto, bensì concordate verbalmente all’atto della stipula del contratto” e di averlo versato sul proprio conto corrente quando ha capito che i patti da lui raggiunti con il Signor Sabatino Stornelli, che per lui era il garante dell’operazione, non sarebbero stati onorati; questo assegno era rientrato protestato ed egli, successivamente, si è insinuato nel fallimento per recuperare il proprio credito; tra i documenti sequestrati al Signor Renato Angeloni il 28.7.2010 è stata rinvenuta la fotocopia dell’assegno della Banca dell’Adriatico n. 5301543338-00 di € 75.000,00, datato 30.6.2010, intestato al Signor Alessandro Birindelli, nonché la comunicazione della medesima Banca, in data 6.7.2010, di preavviso di revoca a seguito di mancato pagamento del titolo per difetto di provvista (cfr. punto F2.3). H3) Dario Bonetti, allenatore di prima categoria tesserato all’epoca dei fatti per il Pescina, ha sostenuto di non avere mai ricevuto assegni in garanzia, né di avere mai percepito che esistesse una simile prassi tra la Società ed i tesserati, ma ha peraltro confermato di avere sottoscritto nel novembre 2009 un contratto che riportava una cifra inferiore a quanto in realtà pattuito, anche se, a suo dire, avrebbe avuto rassicurazioni dai Signori Vincenzo B. Angeloni e Renato Angeloni in merito al fatto che il contratto sarebbe stato successivamente “adeguato”; posto di fronte alla trascrizione di una intercettazione tra lui ed il Signor Vincenzo B. Angeloni, nella quale egli chiedeva il rispetto degli accordi, ha spiegato che il Signor Vincenzo B. Angeloni era il suo riferimento nella Società ed ha, quindi, ritenuto di ribadire di non avere mai percepito remunerazioni extracontrattuali (cfr. la trascrizione dell’intercettazione telefonica tra Dario Bonetti e Vincenzo B. Angeloni del 5.7.2010, riportata a pag. 360 della citata ordinanza di custodia cautelare, richiamata al punto F1.2), di non avere nulla da aggiungere in merito alle sue pattuizioni e di avere comunque un contenzioso aperto per i suoi crediti nei confronti della Società. H4) Michel Cruciani, calciatore professionista tesserato all’epoca dei fatti per il Pescina, ha negato recisamente di avere mai percepito emolumenti ulteriori, rispetto a quelli contrattualmente stabiliti, da parte della Società, che peraltro provvedeva direttamente a saldare i conti del ristorante e dell’appartamento in affitto, né tanto meno di avere mai ricevuto alcun assegno postdatato o relativo a somme “a nero”; ha affermato di non vantare alcun credito nei confronti della Società stessa e, alla richiesta di spiegazioni delle sue pattuizioni contrattuali, e segnatamente del motivo della rinegoziazione del suo ingaggio, all’inizio della stagione 2009/10, con riduzione dello stesso da € 86.742 a € 28.551, ha precisato che il “Presidente Vincenzo Angeloni”, con il quale aveva discusso le condizioni economiche del contratto, gli aveva spiegato di non poter far fronte all’accordo per il secondo anno e lui, che all’epoca era giovane ed inesperto, aveva accettato anche perché gli era stato anche offerto un terzo anno di contratto a non meglio specificate condizioni molto vantaggiose (agli atti di indagine risulta che tale offerta ammontava a € 123.243); tra i documenti sequestrati al Signor Renato Angeloni il 28.7.2010 è stata rinvenuta la fotocopia dell’assegno della Banca dell’Adriatico n. 5301543332-07 di € 35.000,00, datato 30.6.2010 (cfr. punto F2.3) nonché la fotocopia di due assegni, n. 5301546375¬08 di € 8.000,00 datato 7.2.2010 e n. 5301546376-09 di € 7.000,00 datato 20.2.2010 (cfr. punto F2.4), tutti intestati al Signor Michel Cruciani, il cui complessivo ammontare, pari a € 50.000,00, è quindi di gran lunga superiore a quanto previsto in contratto. H5) Carmine Giordano, calciatore professionista tesserato all’epoca dei fatti per il Pescina, ha dichiarato di avere stipulato un regolare contratto con il Signor Renato Angeloni, suo esclusivo interlocutore, e di avere accettato per le spese extra - vitto, alloggio ed eventuali premi - un assegno di costui dell’importo di € 40.000,00 da restituire una volta ricevuto quanto a lui dovuto a tale titolo anche per le due stagioni precedenti (dagli atti acquisiti nel corso delle indagini emerge, invece, che il Signor Giordano stipulò il contratto con il Signor Sabatino Stornelli); ha confermato di avere versato l’assegno al termine della stagione 2009/10, quando non gli venne corrisposto ciò che era stato pattuito, ma di non avere mai recuperato i suoi crediti nei confronti della Società; tra i documenti sequestrati al Signor Renato Angeloni il 28.7.2010 è stata rinvenuta la fotocopia dell’assegno della Banca dell’Adriatico n. 5301543141-11 di € 40.000,00, datato 30.6.2010 ed intestato al Signor Carmine Giordano, nonché la comunicazione della medesima Banca, in data 6.7.2010, di preavviso di revoca a seguito di mancato pagamento del titolo per difetto di provvista (cfr. punto F2.3). H6) Morris Molinari, calciatore professionista tesserato all’epoca dei fatti per il Pescina, ha ammesso le proprie responsabilità e fattivamente collaborato all’accertamento di violazioni disciplinari, riconoscendo di avere accettato, dietro insistenze di Vincenzo B. Angeloni, la corresponsione di parte dei compensi “in nero”, e riferendo che la somma in questione, pari a € 50.000,00, avrebbe riguardato il suo alloggio presso una struttura alberghiera; ha anche confermato quanto è emerso nel corso delle indagini dall’esame dei documenti acquisiti e dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ha aggiunto che tale modus operandi aveva riguardato anche altri suoi compagni; anche lui, come altri, ha tuttora in corso un’azione di recupero dei suoi crediti, ma non per le somme portate nell’assegno in questione; tra i documenti sequestrati al Signor Renato Angeloni il 28.7.2010 è stata rinvenuta la fotocopia dell’assegno della Banca dell’Adriatico n. 5301543334-09 di € 50.000,00, datato 30.6.2010 ed intestato al Signor Morris Molinari, nonché la comunicazione della medesima Banca, in data 6.7.2010, di preavviso di revoca a seguito di mancato pagamento del titolo per difetto di provvista (cfr. punto F2.3). H7) Carlo Perrone, allenatore professionista di prima categoria tesserato all’epoca dei fatti per il Pescina, ha anch’egli ammesso le proprie responsabilità e fattivamente collaborato all’accertamento di violazioni disciplinari, dichiarando di avere accettato che una parte della sua remunerazione avvenisse in modo irregolare, ossia che, per la stagione 2009/10, a fronte di un contratto di € 45.000,00 gli fosse consegnato altresì un assegno per ulteriori € 40.000,00 non dichiarati in contratto; tale accordo era stato raggiunto con Vincenzo B. Angeloni, suo reale interlocutore, ma l’assegno era stato firmato ed a lui consegnato da Renato Angeloni; avendo ricevuto solo poche mensilità dei compensi pattuiti, nei primi giorni di luglio del 2010 aveva provato a riscuotere l’assegno, che peraltro era risultato inesitato e privo di copertura; tra i documenti sequestrati al Signor Renato Angeloni il 28.7.2010 è stata rinvenuta la fotocopia dell’assegno della Banca dell’Adriatico n. 5301543333-08 di € 40.000,00, datato 30.6.2010 ed intestato al Signor Carlo Perrone, nonché la comunicazione della medesima Banca, in data 6.7.2010, di preavviso di revoca a seguito di mancato pagamento del titolo per difetto di provvista (cfr. punto F2.3). H8) Simone Piva, calciatore professionista tesserato all’epoca dei fatti per il Pescina, ha negato di avere ricevuto compensi extracontrattuali, di avere ricevuto assegni postdatati e di avere avuto notizia di simili iniziative da parte della Società; a suo dire, avrebbe solo ricevuto una non meglio precisata promessa di rimborso delle spese per l’affitto di casa (oltre ai compensi pattuiti in contratto, pari a € 47.553,00), senza specificare peraltro se tale promessa si sia poi concretizzata, e di essere stato pagato sempre con assegni intestati alla Società; tra i documenti sequestrati al Signor Renato Angeloni il 28.7.2010 è stata rinvenuta la fotocopia degli assegni della Banca dell’Adriatico n. 5301543145-02 di € 29.800,00 datato 30.6.2010 (cfr. punto F2.4), e n. 5301546380-00 di € 5.000,00 datato 20.4.2010 (cfr. punto F2.5), per un complessivo ammontare di € 34.800,00. H9) Mario Rebecchi, calciatore professionista tesserato all’epoca dei fatti per il Pescina, infine, ha riferito di avere ricevuto la promessa di un rimborso extracontrattuale di due biglietti aerei al mese, oltre a non meglio specificati premi, e che gli assegni da lui ricevuti dalla Società erano a copertura delle somme a lui dovute contrattualmente; non è stato in grado di ricordare se ha versato gli assegni poi rivelatisi scoperti, ed ha riferito di avere intrapreso un’azione per il recupero delle somme ancora dovutegli per le ultime tre-quattro mensilità; ha anche affermato di essere stato assistito nella stipula del contratto con la Società Pescina dall’agente Signor Gabriele Savino, benché dall’esame del contratto da lui sottoscritto con il Signor Carlo Susini in Lega, in realtà, non risulti indicato il nominativo dell’agente; tra i documenti sequestrati al Signor Renato Angeloni il 28.7.2010 è stata rinvenuta la fotocopia degli assegni della Banca dell’Adriatico n. 5301542827-09 di € 8.000,00 datato 31.12.2009 e n. 5301542830-12 di € 9.000,00 datato 30.6.2010 (cfr. punto F2.4), nonché dell’assegno n. 5301542826-08 di € 8.000,00 datato 30.9.2009 (cfr. punto F2.5), per un complessivo ammontare di € 25.000,00. Con provvedimento in data 30.12.2014, è stata inviata a tutti i soggetti sopra richiamati la comunicazione di conclusione delle indagini, concedendo loro la facoltà di esaminare gli atti depositati, di presentare memorie oppure di essere sentiti, nonché di convenire l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 32 sexies del CGS. Successivamente, su richiesta dell’interessato, in data 16.2.2015 è stato nuovamente sentito Michel Cruciani, assistito dal difensore di fiducia, il quale, a chiarimento di quanto da lui stesso affermato in occasione della sua precedente audizione (cfr. punto H4), ha ammesso le proprie responsabilità ed affermato di voler collaborare allo svolgimento ulteriore delle indagini; ha precisato che il Signor Vincenzo Angeloni - il quale svolgeva di fatto il ruolo di Presidente della Società - gli aveva prospettato di rivedere il contratto originariamente stipulato, in modo da ridurre i compensi ivi previsti e definendo nel contempo un importo che sarebbe stato corrisposto extracontrattualmente, e che lui aveva accettato, spinto dalle insistenze del dirigente, dalla sua inesperienza e dal fatto che altri compagni di squadra avevano tenuto un comportamento analogo; egli aveva sottoscritto, pertanto, un contratto biennale che prevedeva un compenso di € 28.551,00 per la stagione 2009/10 e di € 123.243,00 per la stagione 2010/11 e ricevuto dal Signor Angeloni un assegno di 35.000,00 che tuttavia restituì quando venne trasferito al Gela a metà campionato, dietro consegna di altri due assegni dell’importo di € 7.000,00 e € 8.000,00 da lui incassati a chiusura definitiva del rapporto. Suriano, De Angelis, Cruciani, Locatelli, Petitto, Cipolla, Piva, Cavagna, Savino, Giordano, Laboragine, Rebecchi, Bettini, Di Berardino, Ferraresi e Molinari hanno presentato istanza di applicazione di pena ex art. 32 sexies del CGS La loro richiesta è stata accolta come da Comunicati Ufficiali n. 231/A del 27.4.2015, n. 307/A del 16.6.2015 e n. 14/A del 10.7.2014 (come emerge anche dall’atto di deferimento). Successivamente, Alessandro Birindelli ha patteggiato una pena (cfr. CU n. 49/2016) e, quindi, la posizione va considerata definita. Va, altresì considerato che nei confronti di Dario Bonetti e Oscar Piergallini si è deciso di procedere con separato atto di deferimento davanti alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. mentre Carlo Perrone (anch’egli tesserato in qualità di tecnico) ha presentato una richiesta di applicazione di sanzione ex art. 32 sexies del CGS che ha trovato accoglimento da parte dei competenti organi Federali. Definito in tal modo l’oggetto del presente procedimento, va rilevato che dagli elementi di valutazione acquisiti nel corso del procedimento, risulta che la condotta posta in essere dai tesserati sopra indicati costituisce violazione degli artt. 1, comma 1 (vigente all’epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, comma 2, in relazione al comma 10 (per quanto attiene a dirigenti e soci) ed al comma 11 del CGS (per quanto attiene ai calciatori tesserati), e dell’art. 94, comma 1, lett. a) delle N.O.I.F.. In particolare, rilevano al riguardo il contenuto della ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ambito del procedimento penale n. 52243/09 R.G.N.R. riunito a quello n. 40386/08 R.G.N.R., nella quale sono riportate numerose trascrizioni di intercettazioni telefoniche tra i soggetti indicati, il cui contenuto risulta chiaro specialmente se rapportato ai documenti acquisiti nel corso delle indagini; le dieci comunicazioni bancarie con le quali viene comunicato a Renato Angeloni che dieci assegni tratti sul suo conto corrente personale (emessi in favore di tesserati del Pescina e recanti la medesima data del 30.6.2010) erano privi di copertura; le copie degli assegni o delle matrici degli stessi rinvenute e sequestrate a Renato Angeloni; il contenuto del manoscritto sequestrato a tale soggetto nel quale sono indicati nominativi di tesserati del Pescina, importi e date che coincidono con gli elementi emersi dalla lettura delle intercettazioni telefoniche e dall’esame degli altri documenti sequestrati; le ammissioni di Carlo Perrone, Morris Molinari e Michel Cruciani, i quali hanno espressamente riconosciuto di avere pattuito che parte dei loro compensi non erano previsti ed indicati nel contratto depositato in Lega e che la corresponsione di tale parte dei loro compensi era garantita mediante consegna di assegni postdatati. Le descritte condotte hanno consentito alla Società di ridurre i costi relativi agli oneri fiscali e previdenziali, e ad eludere la normativa federale, con particolare riferimento ai controlli periodici per la verifica dei regolari pagamenti ai tesserati ed alle iscrizioni ai campionati professionistici (aspetti questi particolarmente rilevanti per la Società, come risulta dai procedimenti disciplinari sopra indicati). In tal modo, la Società ha potuto disporre di prestazioni dei propri tesserati con un impegno economico inferiore a quello cui sarebbe stata tenuta se tutte le somme pattuite fossero state riportate in contratto, consentendole di disporre di maggiori risorse economiche necessarie per disputare il campionato di Lega Pro Prima Divisione la stagione sportiva 2009/10, senza l’intervento della compagine sociale per procedere al conferimento delle necessarie risorse finanziarie attraverso aumenti di capitale a ripianamento delle perdite, alterando la regolarità del campionato 2009/10 (come accertato nell’ambito del procedimento disciplinare n. 138 PF 12-13). Come correttamente rilevato dalla Procura Federale, le pattuizioni irregolari definite per la stagione sportiva 2009/10, costituiscono illecito amministrativo, trattandosi di comportamenti diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, anche con riferimento ai controlli periodici sui pagamenti degli emolumenti ai tesserati, nonché sugli effetti di tali omissioni e irregolarità sulle iscrizioni ai campionati, nonché con riferimento ai minori costi previdenziali e fiscali sostenuti dalla Società per lo svolgimento della propria attività sportiva. A fronte degli elementi di valutazione acquisiti nel corso del procedimento, appaiono illogiche le giustificazioni fornite da alcuni tesserati, i quali hanno tentato di giustificare il possesso di titoli di credito affermando di averli ricevuti quale garanzia di pagamento di rimborsi per vitto, alloggio e viaggi, considerato che, ai sensi dell’art. 94, comma 1, lett. a) delle N.O.I.F., è vietata “la corresponsione da parte della Società a propri tesserati, a qualunque titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché depositato in Lega e dalla stessa approvato”. Ciò anche a voler prescindere dall’anomala circostanza che tali presunti rimborsi sono risultati particolarmente elevati e sono stati corrisposti da soggetti diversi dalla Società sui propri conti correnti personali. In definitiva, a parere di questa Sezione Disciplinare – tenendo conto delle posizioni definite e stralciate (sopra indicate) -, gli accertamenti compiuti in sede di indagini confermano la responsabilità dei deferiti. Sabatino Stornelli, Presidente del C.d.A. dal 31 luglio 2009 al 3 marzo 2010 della Società Pescina Valle Del Giovenco Srl, (quando a lui è subentrato il Signor Francesco Paolo Di Martino), ha sottoscritto personalmente con i tesserati Berra, Bettini, Choutos, De Angelis, Giordano, Laboragine, Locatelli, Petitto e Suriano i contratti nei quali è stata riportata solo una parte di quanto con loro complessivamente pattuito per la loro attività, ponendo in essere tale condotta nella piena consapevolezza e volontà di agire in violazione della normativa federale, e segnatamente del divieto di accordi tra Società e tesserati che prevedano compensi, premi o indennità in contrasto con le pattuizioni contrattuali, oltre che con le norme regolamentari ed ogni altra disposizione federale (art. 94, comma 1, delle N.O.I.F.); dagli atti dell’indagine penale e di quella federale risulta che lo Stornelli è colui che avrebbe dovuto provvedere alla corresponsione delle somme extracontrattuali concordate con molti tesserati del Pescina, a garanzia delle quali erano stati emessi numerosi assegni da Vincenzo B. Angeloni e da Renato Angeloni, ma che poi disattese agli accordi; lo stesso Stornelli risulta avere, di fatto, esercitato un forte controllo sulla Società anche dopo la sua cessazione dalla carica di Presidente del C.d.A. attraverso Francesco Paolo Di Martino, il quale, come accertato dall’autorità giudiziaria, è stato un suo prestanome, al solo fine di evitare le conseguenze di un eventuale fallimento della medesima Società. Vincenzo B. Angeloni, amministratore di fatto del Pescina dal 2008 fino alla liquidazione della Società (ruolo riconosciutogli dalla Commissione Disciplinare Nazionale, nel provvedimento definitivo emesso in relazione al procedimento n. 138 PF 12-13), il quale, pur non rivestendo alcuna qualifica formale all’interno della Società, ne ha di fatto avuto la gestione fino alla sua messa in liquidazione, come risulta inconfutabilmente dalle intercettazioni telefoniche in atti e dalle dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati in fase di indagini: Dario Bonetti e Carlo Perrone lo identificano, infatti, come il loro interlocutore nelle trattative inerenti la corresponsione delle somme non previste nei contratti depositati presso la Lega; Michel Cruciani, Morris Molinari, Simone Piva e Mario Rebecchi si riferiscono a lui addirittura come “il Presidente” e lui stesso, del resto, ha riconosciuto di essere stato escluso dalla gestione della Società nel gennaio 2010, così implicitamente riconoscendo la sua gestione fino a tale data (le risultanze istruttorie peraltro, come detto, dimostrano un suo diretto coinvolgimento nell’amministrazione della Società anche dopo tale data); il Signor Vincenzo B. Angeloni ha partecipato agli accordi con vari tesserati del Pescina, affinché una parte dei compensi con loro pattuiti non risultasse dai contratti depositati in Lega, anch’egli nella piena consapevolezza e volontà di porre in essere pattuizioni irregolari in violazione del divieto stabilito dall’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F., ed ha emesso parte degli assegni a copertura delle somme dovute ai tesserati sulla base degli accordi extra contrattuali, come emerge dai più volte richiamati messaggi SMS con Sabatino Stornelli (ma si considerino anche il messaggio inviato a Stornelli il 3.5.2010, riportato a pag. 333 dell’o.c.c.: “Parla con Choutos perché vuole bancare i miei assegni faccio scoppiare un casino se questo avverrà” e l’intercettazione del 2.7.2010 riportata a pag. 353 dell’o.c.c., in cui lui stesso afferma di dover risolvere una questione importante con “quel bandito” perché gli avrebbe mandato in protesto 800 mila euro). La condotta posta in essere dai citati Sabatino Stornelli e Vincenzo B. Angeloni (oltre a Renato Angeloni, che ha patteggiato), ha riguardato anche i tesserati del Pescina, calciatori e tecnici, che hanno concordato con costoro, in violazione della normativa federale (cfr. art. 94 N.O.I.F.), che una parte (spesso rilevante) delle loro remunerazioni non rientrasse nei contratti sottoscritti e depositati presso la loro Lega di appartenenza, cautelando, nel contempo, il loro credito con l’acquisizione di assegni bancari postdatati emessi dai Signori Vincenzo B. Angeloni o Renato Angeloni su loro conti correnti personali. In particolare, alcuni calciatori tesserati per il Pescina nella Stagione Sportiva 2009/10 hanno portato all’incasso altrettanti assegni emessi da Renato Angeloni sul suo conto personale, tutti datati 30.6.2010, giacché sono state acquisite le lettere con cui la banca trattaria avvisava lo stesso Angeloni che il suo conto era privo di provvista (scatenando la reazione, da parte dell’Angeloni nei loro confronti, documentata nelle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche richiamate): - Alessandro Birindelli, il quale ha ricevuto un assegno postdatato di € 75.000,00 tratto sul conto corrente personale del Signor Renato Angeloni che ha posto all’incasso alla scadenza, ma che è rimasto impagato per difetto di provvista; sentito in sede di indagini dal collaboratore della Procura Federale, ha dichiarato di non ricordare né l’importo dell’assegno in questione, né il firmatario, ma solo che il garante del pagamento delle somme era per lui il Signor Sabatino Stornelli; ha riconosciuto, tuttavia di essersi accordato con il Signor Stornelli, con il quale aveva trattato il suo ingaggio, affinché gli venissero rimborsate anche le spese di vitto, alloggio e viaggi, benché tale aspetto dell’accordo non fosse stato indicato in contratto, bensì concordato solo verbalmente all’atto della stipula dello stesso; - Luigi Morgante, che ha ricevuto un assegno di € 20.000,00, tratto sul conto corrente personale del Signor Renato Angeloni, e non quindi su quello della Società Pescina, datato 30.6.2010, da lui portato all’incasso il successivo 1.7.2010, tale titolo è stato restituito dalla Banca trattaria per difetto di provvista. Per altri calciatori tesserati è stata acquisita la copia di assegni o matrici di assegni tratti tutti sul conto corrente personale dell’Angeloni (anziché su quello della Società) per i quali non vi è certezza che siano stati portati all’incasso, ma il cui importo è richiamato nel manoscritto sequestrato alla Guardia di Finanza a Renato Angeloni: - Cristian Pablo Berra, per il quale si è acquisita la copia di un assegno di € 20.000,00 del 30.6.2010, unitamente alla copia di altri tre assegni, uno di € 10.000,00 in data 10.2.2010 e due di € 8.300,00 in data 4.5.2010, dei quali non si è trovato però riscontro nel manoscritto sequestrato; - Matteo Pomponi, per il quale si è acquisita la copia di un assegno di € 20.000,00 del 30.6.2010, emesso dal Signor Renato Angeloni. In ordine alle responsabilità dei deferiti non assume rilievo il fatto che in data 15 maggio 2014 (C.U. n. 83/CDN), la Commissione Disciplinare Nazionale si è pronunciata sul deferimento proposto dalla Procura Federale all’esito delle indagini svolte nel procedimento n. 138 PF 12-13, infliggendo a Sabatino Stornelli, Luca Mastroianni, Vincenzo B. Angeloni, Francesco Paolo Di Martino e Renato Angeloni l’inibizione per anni cinque con preclusione della permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., per la violazione dell’art. 1, comma 1, dell’allora vigente CGS in relazione all’art. 21, comma 2 e 3, delle N.O.I.F. e all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., nonché per la violazione degli artt. 8 e 9 del CGS Tale decisione, infatti, ha riguardato la gestione della Società da parte degli amministratori, in relazione al dissesto economico-patrimoniale ed al conseguente fallimento della stessa e, quindi, trattasi di fattispecie diversa da quella configurabile in ordine ai fatti specifici presi in considerazione in questa sede. Per tale ragione, gli illeciti sportivi oggetto del deferimento prot. 2476/1263pf12- 13/AM/ma del 14 settembre 2015, non possono ritenersi coperti da giudicato (cfr. Corte di Giustizia Federale, Sez. I, 5.7.2013 in C.U. n. 76/CGF). Dalle descritte condotte dei soggetti sopra indicati conseguirebbe la responsabilità diretta ed oggettiva della Società Pescina Valle del Giovenco Srl (alla quale appartenevano i deferiti; esclusi gli Agenti dei calciatori) al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse erano espletate le contestate attività. Tuttavia, correttamente la Procura Federale non ha agito nei confronti della Società poiché ne è stata revocata l’affiliazione alla F.I.G.C. a seguito del fallimento (cfr. Comunicato n. 72/A dell’11 settembre 2013. In sostanza, a parere di questa Sezione Disciplinare, gli accertamenti compiuti in sede di indagini confermano la responsabilità dei deferiti in quanto: - Sabatino Stornelli, Presidente della Società Pescina Valle del Giovenco dal 25 agosto 2009 al 16 marzo 2010, nonché Presidente del consiglio di amministrazione della medesima Società dal 31 luglio 2009 al 3 marzo 2010, si è reso responsabile della violazione degli artt. 1, comma 1 vigente all’epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 10, del CGS e dell’art. 94 delle N.O.I.F., per avere, in concorso con i Signori Renato Angeloni e Vincenzo B. Angeloni, pattuito con i calciatori ed i tecnici sotto indicati, ed in parte corrisposto loro, per il tramite dei Signori Renato Angeloni e Vincenzo B. Angeloni, compensi e premi nella stagione sportiva 2009/10 non riportati nei contratti depositati in Lega per oltre un milione di euro, per ridurre i costi relativi agli oneri fiscali e previdenziali a carico della Società ed eludere consapevolmente e volontariamente la normativa federale, con specifico riferimento ai controlli periodici della Co.Vi.So.C. per la verifica dei regolari pagamenti ai tesserati ed alle iscrizioni ai campionati ed, in particolare, per le fattispecie sopra descritte ai punti F1.1, F1.2, F1.3, G1, G2 e H1; - Vincenzo Berardino Angeloni, amministratore di fatto della Società dal 10.7.2008 fino alla data di fallimento della Società, per la violazione degli artt. artt. 1, comma 1, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 10, del CGS e dell’art. 94 delle N.O.I.F., si è reso responsabile, in concorso con i Signori Sabatino Stornelli e Renato Angeloni, di aver pattuito con i calciatori sotto indicati, ed in parte corrisposto loro, con assegni postdatati emessi sul suo conto corrente personale, compensi e premi nella stagione sportiva 2009/10 non riportati nei contratti depositati in Lega, per oltre un milione di euro, così da ridurre i costi relativi agli oneri fiscali e previdenziali incombenti sulla Società, nonché ad eludere consapevolmente e volontariamente la normativa federale, con specifico riferimento ai controlli periodici per la verifica dei regolari pagamenti ai tesserati ed alle iscrizioni ai campionati (art. 85 delle N.O.I.F.), e più in particolare per aver posto in essere le fattispecie sopra descritte ai punti F1.1, F1.2, F1.3, F2.1, F2.2, H3, H4, H6 e H7; - Matteo Pomponi, calciatore tesserato con il Pescina nella stagione 2009/10, si è reso responsabile della violazione degli artt. 1, comma 1 (vigente all’epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 11, del CGS e dell’art. 94 delle N.O.I.F., per avere pattuito un compenso di € 20.000,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale ha ricevuto un assegno, tratto sul conto corrente personale del Signor Renato Angeloni, del medesimo importo, ed in particolare delle fattispecie sopra descritte al punto F2.4. Conseguentemente, le condotte sopra descritte vanno sanzionate. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura Federale, accertate le responsabilità dei deferiti, come emergenti dall’atto di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Signor Luigi Morgante, sanzioni della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali e ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00); - per il Signor Renato Angeloni, sanzione dell’inibizione di mesi 40 (quaranta); Accoglie il deferimento e delibera di infliggere: - a Sabatino Stornelli, Presidente della Società Pescina Valle del Giovenco dal 25 agosto 2009 al 16 marzo 2010, nonché Presidente del Consiglio di amministrazione della medesima Società dal 31 luglio 2009 al 3 marzo 2010, 5 (cinque) anni di inibizione e € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda; - a Vincenzo Berardino Angeloni, amministratore di fatto della Società dal 10.7.2008 fino alla data di fallimento della Società, 5 (cinque) anni di inibizione e € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda; - a Matteo Pomponi, calciatore tesserato con il Pescina nella stagione 2009/10, un mese di squalifica e € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda.
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