COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 25/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING VASTO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA AI CALCIATORI FABRIZIO DAVIDE E ALIJI NESIT FINO AL 7.12.16; AMMENDA DI € 400,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASALBORDINO / SPORTING VASTO, DISPUTATA IL 7.12.15 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES, GIRONE “B” (C.U. N°20 del 17.12.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 25/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING VASTO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA AI CALCIATORI FABRIZIO DAVIDE E ALIJI NESIT FINO AL 7.12.16; AMMENDA DI € 400,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASALBORDINO / SPORTING VASTO, DISPUTATA IL 7.12.15 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES, GIRONE “B” (C.U. N°20 del 17.12.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Sporting Vasto ha impugnato e chiesto la riduzione dei provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: “Ammenda alla società, per aver, un proprio sostenitore, a fine gara, colpito l’arbitro con un pugno sul viso; Aliji Nesit, per aver scagliato un cumulo di terra sul viso dell’arbitro; Fabrizio Davide per avere tentato di scalciare l’arbitro a seguito della sua espulsione, riuscendo poi nell’intento, al termine della gara, colpendo lo stesso ad uno stinco senza provocare dolore”. La società appellante ha dedotto l’eccessività dell’ammenda, sul presupposto che il sodalizio disputava la gara in trasferta e, trattandosi di Campionato Juniores, nessun tifoso era al seguito della squadra, nemmeno i genitori dei ragazzi, inoltre, essendo l’episodio verificatosi fuori dal terreno di gioco, la responsabilità dell’accaduto doveva essere, se non del tutto addebitata alla squadra di casa, quanto meno con essa ripartita. Rispetto alla squalifica del calciatore Fabrizio, pur ammettendo il verificarsi dell’episodio contestato e chiedendo, comunque, scusa per l’accaduto, ha eccepito l’eccessività della sanzione in quanto il gesto non aveva provocato conseguenze nei confronti del direttore di gara, come dallo stesso ammesso nel rapporto. Chiedeva, infine, una congrua riduzione della sanzione inflitta al calciatore Aliji, considerando eccessiva la squalifica di un anno per un pugno di terra scagliata sulle gambe dell’arbitro. Il direttore di gara, sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti, precisando di essere stato attinto con un pugno da parte di un ragazzo sicuramente tifoso dello Sporting, in quanto parlava con dirigenti e calciatori della società davanti al pullman della squadra, mentre il calciatore Fabrizio, ammonito per una plateale protesta nei suoi confronti, all’estrazione del cartellino giallo continuava a protestare in modo ancora più plateale, meritandosi un secondo giallo a seguito del quale cercava, invano, di colpirlo con un calcio e riuscendo nell’intento a fine gara, al rientro negli spogliatoi, senza, tuttavia, cagionargli conseguenze. Il gesto del calciatore Aliji, di cui comunque l’atleta si era pentito, chiedendo scusa all’arbitro al termine del’incontro, infine, veniva qualificato come una protesta d’impeto a seguito di una sua decisione tecnica non condivisa. Osserva la Corte che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, l’appello può essere parzialmente accolto per quanto di ragione. Le squalifiche ai calciatori Fabrizio e Aliji possono essere ridotte come da dispositivo, non apparendo i comportamenti contestati di particolare gravità, ma con le graduazioni dovute in ragione del diverso atteggiamento adottato nelle singole fattispecie. Se, infatti, il Fabrizio, dopo un primo tentativo andato a vuoto riusciva nell’intento di colpire premeditatamente il direttore di gara con un calcio su uno stinco al termine della partita, sebbene in modo lieve, l’Aliji, invece, agiva d’impulso con un gesto innocuo di cui, peraltro, aveva chiesto scusa. Di contro, l’ammenda a carico della società deve essere integralmente confermata, in quanto il direttore di gara ha individuato con certezza l’autore dell’atto di violenza in un tifoso dello Sporting Vasto. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, DELIBERA in parziale accoglimento dell’appello di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Fabrizio Davide al 30.6.2016 e quella inflitta al calciatore Aliji Nesit al 31.3.2016, confermando nel resto l’impugnata decisione e disponendo accreditarsi la tassa d'appello ove addebitata.
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