COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 dell’ 24/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FORTUNA POTENTIA AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SUL CU PROVINCIALE 41 DEL 10.02.2016.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 dell’ 24/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FORTUNA POTENTIA AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SUL CU PROVINCIALE 41 DEL 10.02.2016. Letti gli atti ufficiali di gara; Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla A.S.D. FORTUNA POTENTIA avverso le decisioni del G.S. pubblicate su C.U. - Delegazione Provinciale di Potenza - n° 41 del 10.02.2016 ; Rilevato come la Società reclamante non abbia fatto richiesta di essere ascoltata; Ascoltato il D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla Società ricorrente addotte abbiano trovato parziale riscontro nel supplemento di rapporto e nelle dichiarazioni dal D.G. rese, dal cui esame incrociato è stato possibile ottenere conferma riguardo le responsabilità del calciatore Manicone William Maria in riferimento alla condotta allo stesso ascritta, che è lecito qualificare aggressiva e antisportiva ma non violenta; Ritenuto, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio a mezzo del proprio ricorso attribuita agli eventi portati al vaglio di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale e sempre in virtù di quanto dall’Arbitro inequivocabilmente chiarito, come, nello specifico, il calciatore Manicone William Maria, al momento della sua comminata espulsione, si fosse avvicinato al D.G. strattonandolo; Verificato, quindi, come la ricostruzione dei fatti dall’Arbitro operata non valga a riconoscere un intento intrinsecamente violento, o peggio, potenzialmente lesivo dell’altrui incolumità nella condotta del calciatore Manicone William Maria che è appropriato qualificare soltanto aggressivo e antisportivo e consenta a questo Collegio, ai sensi dell’art. 19, comma 4. lett. a), di procedere ad una mitigazione della sanzione allo stesso inflitta; P.Q.M. in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale modifica delle decisioni dal G.S. assunte e pubblicate su C.U. n° n° 41 del 10.02.2016 - Delegazione Provinciale di Potenza così delibera: riduce a 2 (due) giornate la squalifica al calciatore MANICONE WILLIAM MARIA inflitta; dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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