COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 dell’ 24/2/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 7.1 – ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – VALENZANO NUNZIO E A.S.D. ATLETICO ALBANO – PESCE DARIO E A.C.D. CASTRONUOVO – COME DA DEFERIMETO N.ro 679 pf 14-15

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 dell’ 24/2/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 7.1 - ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – VALENZANO NUNZIO E A.S.D. ATLETICO ALBANO - PESCE DARIO E A.C.D. CASTRONUOVO – COME DA DEFERIMETO N.ro 679 pf 14-15 Letto il deferimento n.ro 679 PF 14-15, con cui la Procura Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: - il Sig. VALENZANO NUNZIO, quale Presidente della società Atletico Albano e Dirigente Accompagnatore, per rispondere delle violazioni di cui all’art 1bis, comma 1, C.G.S.; 11 comma 1 e 12, C.G.S. anche in relazione agli artt. 62, commi 2, 2bis e 3 delle NOIF, per aver consentito, in occasione della gara Castronuovo – Albano, disputata in data 18/01/2015, che propri sostenitori, in campo avverso, prima dell’inizio della gara, consegnassero ai calciatori dell’Albano, uno striscione recante la dicitura “noi non siamo di Roccanova”; cartello che veniva sorretto ed esposto a centrocampo da entrambe le squadre e la cui scritta costituiva evidente discriminazione di origine territoriale verso la comunità di Roccanova; - la Società A.S.D. ATLETICO ALBANO per rispondere delle violazioni di cui all’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. con riferimento al comportamento ascritto al proprio Presidente, dirigente accompagnatore ufficiale; - il sig. PESCE DARIO, quale Dirigente Accompagnatore della società ACD Castronuovo, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1bis, commi 1 e 3, C.G.S.; 11, comma 1 e 12, comma 3, C.G.S. anche in relazione agli artt. 62, commi 2, 2bis e 3 delle NOIF, per aver, in occasione della gara Castronuovo – Albano, disputata in data 18/01/2015, in concorso con il VALENZANO, permesso che sostenitori dell’Albano si introducessero, prima dell’inizio della gara, sul terreno di gioco al fine di consegnare ai propri beniamini uno striscione recante la dicitura “noi non siamo di Roccanova”; cartello che veniva sorretto ed esposto a centrocampo da entrambe le squadre e la cui scritta costituiva evidente discriminazione di origine territoriale verso la comunità di Roccanova nonché per non essersi presentato, pur convocato per ben 2 volte (15/04/2015 e 20/04/2015), dinanzi al Collaboratore della Procura Federale; - la Società ACD CASTRONUOVO, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S. con riferimento al comportamento ascritto al proprio dirigente; Ritenuta ammissibile la richiesta di applicazione di sanzioni su istanza delle parti così come disciplinata dall’art. 23 del C.G.S., corretta la qualificazione dei fatti e conseguentemente stimata congrua la sanzione indicata; DISPONE applicarsi in ordine al procedimento indicato, la seguente sanzione: Al sig. VALENZANO NUNZIO, l’inibizione di mesi 6(sei); Alla Società A.S.D. ATLETICO ALBANO, l’ammenda di euro 500,00; Al sig. PESCE DARIO, l’inibizione di mesi 4(quattro); Alla Società A.C.D. CASTRONUOVO, l’ammenda di euro 500,00; Il Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Basilicata dispone per l’effetto, la chiusura del presente procedimento nei confronti del Sig. VALENZANO NUNZIO, della Società A.S.D. ATLETICO ALBANO, del Sig. PESCE DARIO e della Società ACD CASTRONUOVO e dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S., comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria per le conseguenti attività.
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