COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 24 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.56 del Sig. MAZZOTTA Massimiliano (Tess. della Società A.S.D. Comprensorio Lago Calcio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 14.1.2016 ( squalifica fino al 13.1.2017).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 24 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.56 del Sig. MAZZOTTA Massimiliano (Tess. della Società A.S.D. Comprensorio Lago Calcio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 14.1.2016 ( squalifica fino al 13.1.2017). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA - in via preliminare che, nel corso della seduta dell’01/02/2016 (v. C.U. n.103 del 03/02/2016 del Comitato Regionale Calabria), ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, per cui ha disposto la convocazione dell’arbitro a chiarimenti per la seduta odierna; - che, dal rapporto dell’arbitro (col relativo supplemento) della gara A.S.D. Comprensorio Lago Calcio – C.S.C. Bianchi del 10/01/2016 risulta che, al termine dell’incontro, il calciatore Mazzotta Massimiliano (Comprensorio Lago Calcio) si avvicinava al direttore di gara, minacciandolo e colpendolo con due schiaffi in faccia che gli provocavano dolore. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione a quanto sopra, ha squalificato il Mazzotta fino al 13/01/2017 (cfr. C.U. n.24 del 14/01/2016 della Delegazione Provinciale di Cosenza). Il reclamante nega decisamente di aver colpito l’arbitro, definendo “inesistente” l’episodio di violenza riportato dall’ufficiale di gara. Il direttore di gara, convocato a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, ha confermato in toto il contenuto del proprio referto, ribadendo di avere ricevuto dal Mazzotta sia minacce che due schiaffi al volto (che gli hanno provocato dolore). Ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall’arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S), che non può essere disattesa per la negazione degli incolpati. La sanzione irrogata in I grado appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti al calciatore Mazzotta Massimiliano. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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