COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 Del 24/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 323 st. 15/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. Francesco ZANATTA Presidente A.S.D. Lovispresiano della Società A.S.D. Lovispresiano
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 65 Del 24/02/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 323 st. 15/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. Francesco ZANATTA Presidente A.S.D. Lovispresiano della Società A.S.D. Lovispresiano La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 21/1/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Francesco ZANATTA – Presidente e Legale responsabile dell’A.S.D. Lovispresiano all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C., in relazione all’art. 43, comma 5 delle N.O.I.F. le cui responsabilità derivano dal rapporto d’immedesimazione organica per le omissioni poste in essere dalla propria Società per non avere adempiuto all’obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale e la Sezione Medica del Settore Tecnico dell’accertata inidoneità alla pratica agonistica del proprio calciatore Filippo CAMAROTTO, certificata il 18.05.2015, a cura dei sanitari dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 di Treviso della Regione Veneto – Dipartimento di Prevenzione di Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico – comunicata, lo stesso giorno, ai genitori del calciatore ed, in data 09.06.2015, a mezzo raccomandata A/R, alla stessa Società, a cura del Segretario della F.I.G.C.” La Società A.S.D. Lovispresiano “per rispondere a titolo diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4,comma 1 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente Francesco ZANATTA, al momento della commissione dei fatti nel cui interesse è stata svolta l’attività sopra contestata”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 23/2/2016. AI dibattimento del 23/2/2016 sono risultati presenti : - il Sig. Francesco ZANATTA Presidente A.S.D. Lovispresiano - la Società A.S.D. Lovispresiano rappresentata dal Sig. Francesco ZANATTA entrambi assistiti dall’Avv. Pietro Guidotto del Foro di Treviso - il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore SCIUTO - ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; - ha concluso il suo intervento proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. Francesco ZANATTA Presidente A.S.D. Lovispresiano : inibizione per gg.20 a carico dell’ASD. Lovispresiano ammenda di € 100,00 E’ stato sentito l’Avv. Pietro Guidotto il quale si è riportato alla propria memoria precisando, quanto al concetto di immediatezza, come la Società rappresentata sia stata tratta in errore dall’avviso contenuto nella lettera della F.I.G.C., datata 9/6/2015, della comunicazione entro 30 giorni dall’eventuale proposizione del ricorso avverso il giudizio di inidoneità; Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - vista la memoria difensiva prodotta dai soggetti deferiti - sentito il rappresentante della Procura - sentite le parti deferite assistite dall’Avv. Pietro Guidotto - ritenuto che il termine di 22 giorni intercorso tra la data di ricezione della raccomandata della Segreteria della F.I.G.C. (22/6/2015) e la data di spedizione della lettera dell’A.S.D. Lovispresiano (14/7/2015) in ottemperanza dell’art. 43, comma 5 delle N.O.I.F. non integra e soddisfa il concetto di immediatezza sancito nella predetta norma; - ritenuto, peraltro, che l’avviso contenuto in calce alla predetta lettera della F.I.G.C. in ordine al termine di 30 giorni per la comunicazione dell’eventuale presentazione di ricorso avverso il giudizio negativo dell’idoneità possa verosimilmente aver fuorviato ed indotto in errore la Società dilettantistica; - ritenuto, quindi, maggiormente congruo ridurre parzialmente le sanzioni richieste dalla Procura della FIGC P.Q.M. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Francesco ZANATTA inibizione per 10 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Comunicato; a carico dell’ASD. Lovispresiano ammenda di € 50,00.
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