COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 Del 24/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Calcio Lido di Venezia Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 35 del 17/2/2016 – Rinvio disputa gara Calcio Lido di Venezia – Città di Mira del 14/2/2016 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 Del 24/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Calcio Lido di Venezia Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 35 del 17/2/2016 – Rinvio disputa gara Calcio Lido di Venezia – Città di Mira del 14/2/2016 - Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Calcio Lido di Venezia ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia,con la quale ha respinto il reclamo di primo grado ed inerente all’oggetto. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Calcio Lido di Venezia; esaminata la documentazione ufficiale in atti; esaminati in particolare la comunicazione di rinvio gara effettuata in data 14/2/2016, per le vie brevi alle ore 12.47 alla Società Città di Mira e alle ore 12.52 alla Società Calcio Lido di Venezia, ratificata non prima delle ore 15.26 per sopravvenuti problemi di connessione del P.C., a cura del Delegato Provinciale di Venezia, nonché il rapporto effettuato dallo stesso in pari data dai quali si evince che la disposizione di rinviare la partita in oggetto è stata assunta personalmente dal suddetto Delegato; ritenuto che l’U.S.D. Città di Mira, non presentandosi presso il campo di gioco, si è attenuta alla disposizione di rinvio adottata dal Delegato; alla luce di quanto sopra, questa Corte ritiene di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Calcio Lido di Venezia, confermando la necessità di recuperare la gara in oggetto in data da stabilirsi da parte della competente Delegazione Provinciale Questa Corte ritiene, altresì, di trasmettere gli atti per competenza alla Procura Federale della F.I.G.C. per accertare se nei comportamenti tenuti nella circostanza dai Dirigenti delle due Società interessate (Calcio Lido di Venezia e Città di Mira) possano essere ravvisate le violazioni dell’art. 1 del C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Calcio Lido di Venezia; - di confermare il recupero della disputa della gara Calcio Lido di Venezia – Città di Mira in data da stabilire dalla Delegazione Provinciale di Venezia - di trasmettere la documentazione in atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per la valutazione di competenza; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it