COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 Del 24/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Villanova Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S. Donà di cui al Comunicato n. 31 del 10/2/2016 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Villanova-Ponte Crepaldo e N.Marina S.Croce; Squalifica per sei giornate giocatore Pavan Valentino – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 Del 24/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Villanova Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S. Donà di cui al Comunicato n. 31 del 10/2/2016 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Villanova-Ponte Crepaldo e N.Marina S.Croce; Squalifica per sei giornate giocatore Pavan Valentino - Campionato di 3^ Categoria La Società U.S.D. Villanova ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà e pubblicata nel Comunicato n. 31 del 10/2/2016, con la quale infliggeva le seguenti delibere : - Sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto per 0-3 (applicazione art. 17/1 C.G.S.) : “atteso che dal referto arbitrale e dagli accertamenti di rito risulta che la partita è stata sospesa dall'arbitro al minuto 42’ del 2° tempo in quanto alla notifica del provvedimento di espulsione il giocatore n.2 della squadra U.S.D. Villanova colpiva il direttore di gara con una forte manata all'altezza del petto/collo continuando poi ad insultarlo con fare minaccioso tanto da determinare in quest’ ultimo una condizione psicofisica tale da impedirgli di portare a termine la gara.” - Squalifica per sei giornate di gara a carico del giocatore Pavan Valentino : “atteso che dal referto arbitrale e dagli accertamenti di rito risulta che il giocatore n. 2 della squadra U.S.D. Villanova Pavan Valentino dopo essere stato espulso per aver insultato l'arbitro, alla notifica del provvedimento di espulsione, colpiva quest'ultimo con una forte manata all'altezza del petto/collo continuando ad insultarlo con fare aggressivo, causandogli uno stato psicofisico tale da determinagli di sospendere la gara”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’U.S.D. Villanova; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante delegato dalla Società ricorrente, giusta documentazione in atti; sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi, che ha confermato che a causa del colpo ricevuto da parte del giocatore Pavan Valentino non era più nelle condizioni psicofisiche di proseguire la disputa della gara in oggetto; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’U.S.D. Villanova; - di confermare a carico della Società Villanova la sanzione sportiva della perdita della gara in applicazione dell’art. 17/1 del C.G.S., omologandola come segue : Villanova-Ponte Crepaldo e N.Marina 0-3; - di confermare la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del calciatore Pavan Valentino; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it