F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 083/CSA del 26 Febbraio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.P.D. LEONFORTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.P.D. LEONFORTESE/CITTÀ DI SCORDIA DEL 6.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 23.09.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 083/CSA del 26 Febbraio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO A.P.D. LEONFORTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.P.D. LEONFORTESE/CITTÀ DI SCORDIA DEL 6.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 23.09.2015)
A seguito di ricorso inoltrato con Raccomanda A/R dell’8.9.2015, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 26 del 23.9.2015, infliggeva all’A.P.D. Leonfortese la punizione sportiva della perdita della gara Leonfortese/Città di Scordia, disputata il 6.9.2015 per il Campionato di Serie D, gara viziata dall’avvenuta partecipazione, nelle fila del sodalizio punito, del calciatore Speciale Filippo, (tesserato nella precedente Stagione Sportiva per la società Castelbuonese) in posizione irregolare in quanto colpito da squalifica per recidività in ammonizioni in occasione dell’incontro Castelbuonese/Castellammare del Campionato Juniores del Comitato Regionale Sicilia come da Com. Uff. n. 501 del 17.4.2015 di tale Comitato, squalifica mai espiata. La decisione suddescritta veniva assunta nonostante che l’attuale reclamante avesse eccepito l’inammissibilità dell’atto introduttivo non avendo ricevuto copia del ricorso come prescritto dell’art. 33, punto 5 C.G.S.. Identica tesi viene prospettata nel reclamo proposta questa Corte dall’A.P.D. Leonfortese secondo la quale la mancata produzione dell’avviso di ricevimento proverebbe da un lato la fondatezza della sua doglianza e dall’altro la responsabilità dell’avversaria che avrebbe omesso di attivarsi per accertare se la raccomandata da lei spedita fosse stata recapitata alla destinataria; insiste pertanto nella richiesta di declaratoria d’inammissibilità. L’appello va accolto. La “ratio” della disposizione dinanzi citata riposa nel garantire l’esercizio del diritto al contraddittorio per consentire alla controparte di conoscere gli addebiti che le vengono mossi in modo da poter apprestare le proprie difese. L’errore commesso dal primo Giudice consiste nell’avere ritenuto sufficiente, per avallare la regolarità del contraddittorio, nonostante fosse stato messo sull’avviso dall’eccezione sollevata dall’attuale reclamante, la produzione della ricevuta della raccomandata a questa inviata; e, ciò, in mancanza dell’avviso di ricevimento, da parte dei destinatari dell’unico documento che avrebbe potuto garantire la correttezza dell’instaurato rapporto processuale. Peraltro, come correttamente sottolineato nei motivi di gravame, competeva alla originaria ricorrente accertarsi che l’obbligo previsto dalla norma fosse stato correttamente adempiuto con consegna dell’atto al destinatario svolgendo, non avendo ricevuta di ritorno l’avviso del ricevimento, ogni opportuno accertamento presso i competenti uffici. La decisione gravata, sussistendo una causa di inammissibilità non rilevata in prima istanza va annullata senza rinvio. Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.P.D. Leonfortese di Leonforte (Enna) e, per l’effetto, annulla senza rinvio la decisione impugnata e ripristina il risultato (Leonfortese 2 – Città di Scordia 1) acquisito sul campo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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