F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CSA del 09 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 29 Febbraio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 50.000,00; – OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA CON I SETTORI DENOMINATI “CURVA NORD”, “DISTINTI TEVERE LATO NORD” E “DISTINTI MONTE MARIO LATO NORD” PRIVI DI SPETTATORI E REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA SANZIONE INFLITTA IN OCCASIONE DELLA GARA LAZIO/GENOA DEL 9.2.2015 (COM. UFF. N. 149 DEL 10.2.2015), INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAZIO/NAPOLI DEL 3.2.2016

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CSA del 09 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 29 Febbraio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 50.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA CON I SETTORI DENOMINATI “CURVA NORD”, “DISTINTI TEVERE LATO NORD” E “DISTINTI MONTE MARIO LATO NORD” PRIVI DI SPETTATORI E REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA SANZIONE INFLITTA IN OCCASIONE DELLA GARA LAZIO/GENOA DEL 9.2.2015 (COM. UFF. N. 149 DEL 10.2.2015), INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAZIO/NAPOLI DEL 3.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 147 del 4.2.2016) Il Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 147 del 4.2.2016, visti gli artt. 11, commi 1 e 3, 18, comma 1 lett. e) e 16, comma 3, C.G.S., in relazione alla gara Lazio/Napoli del 3.2.2016, valevole per la quarta giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM, ha sanzionato la Società S.S. Lazio con l’ammenda di € 50.000,00 e con obbligo di disputare 1 gara con i settori denominati “Curva Nord”, “Distinti Tevere Lato Nord” e “Distinti Monte Mario Lato Nord” privi di spettatori, disponendo la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione inflitta in occasione della gara Lazio/Genoa del 9.2.2015 (Com. Uff. n. 149 del 10.2.2015) per mancata decorrenza (in limine) dell’annuale “periodo di prova”. Tale provvedimento si fonda sulle risultanze del referto arbitrale e del rapporto dei collaboratori della Procura Federale, dai quali è emerso come la tifoseria della società Lazio sistemata nei settori Curva Nord, Distinti Monte Mario Lato Nord e Distinti Tevere Lato Nord abbia tenuto un “comportamento espressivo di discriminazione per origine di razza”, rilevante agli effetti sanzionatori per la sua “dimensione” e “reale percettibilità”; condotta della quale la società Lazio deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva dovendo peraltro esserle revocata la sospensione condizionale disposta con riguardo all’esecuzione di analoga sanzione comminatale per la medesima violazione in ordine alla gara Lazio/Genoa (Com. Uff. n. 149 del 10.2.2015). Il Giudice Sportivo ha inoltre disposto a carico della medesima società l’ammenda di € 15.000,00 per avere i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo del medesimo incontro, intonato reiteratamente un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Il comportamento espressivo di discriminazione razziale risulta essere stato dettagliatamente descritto sia dal direttore di gara che dai rappresentanti della Procura Federale; nel proprio referto, 2 l’arbitro, nel descrivere l’episodio che lo ha costretto a sospendere momentaneamente l’incontro, ha precisato che “al minuto 22 e 10 secondi del secondo tempo interrompevo momentaneamente la gara richiamando tutti i calciatori nel cerchio di centrocampo poiché dalla Curva Nord occupata dai tifosi della Lazio provenivano cori razzisti nei confronti del calciatore n. 26 del Napoli Koulibaly Kalidou fin dal 1° del secondo tempo, infatti ogni volta che il calciatore di colore n. 26 del Napoli giocava il pallone dalla Curva Nord occupata dai tifosi della Lazio venivano indirizzati alla sua persona urla del tipo: - buuuh – a scopo inequivocabilmente razzista. Al 17° del secondo tempo comunicavo al Quarto Ufficiale di gara Posado Fabrizio di comunicare al Responsabile dell’Ordine Pubblico, ai delegati di Lega ed ai componenti della Procura di attivarsi per procedere con l’annuncio dello speaker al fine di far cessare i cori razzisti. Nonostante la nostra richiesta l’annuncio non veniva effettuato e così al 22° del secondo tempo, visto che i cori continuavano, decidevo di sospendere momentaneamente la gara. Durante la sospensione di 3 minuti e 40 secondi veniva effettuato l’annuncio dello speaker. Prima di far riprendere la gara avvisavo il Responsabile dell’Ordine Pubblico che avrei ripreso il gioco e che da quel minuto alla fine della gara avrei atteso sue indicazioni in ordine alla eventuale sospensione definitiva della gara. Al minuto 24 e 50 secondi riprendevo il gioco con una mia rimessa e da quel punto fino a fine partita, tramite il Quarto Ufficiale di gara, ricevevo l’indicazione dal Responsabile dell’Ordine Pubblico di far proseguire la gara nonostante in alcune occasioni i cori fossero proseguiti”. Nella propria relazione i collaboratori della Procura federale, dal canto loro, hanno ulteriormente attestato che “al 5’ e al 16’ del primo tempo circa 4.000 tifosi della Lazio occupanti i settori “Curva Nord”, “Distinti Tevere” e “Distinti Monte Mario” lato nord intonavano – “bu bu” – quando il calciatore del Napoli Koulibaly era in possesso di palla. Tale comportamento veniva ripetuto dagli stessi settori e all’incirca dallo stesso numero di persone al 17’ e 22’ del secondo tempo. In tale ultima occasione l’Arbitro sospendeva l’incontro radunando i calciatori al centro del campo. Dopo la diffusione dell’annuncio e un’interruzione di circa 3’ e 40” l’incontro riprendeva. Da quel momento, nonostante l’annuncio fosse stato ripetuto altre tre volte, i – “bu bu” – venivano nuovamente ripetuti ogni qualvolta che il calciatore Koulibaly entrava in possesso di palla. Si precisa che i settori interessati, secondo i dati forniti dall’Ordine Pubblico erano complessivamente occupati da 5.145 spettatori”. Sia il referto dell’arbitro che il rapporto dei collaboratori della Procura Federale hanno anche rilevato come, nel corso del secondo tempo, dai medesimi settori si fossero levati anche cori espressivi di discriminazione per origine territoriale. La S.S. Lazio, con nota del 5.2.2016, ha preannunciato reclamo avverso tale provvedimento e, ricevuta la documentazione relativa agli atti di gara, ha fatto conseguentemente pervenire i motivi del proprio reclamo. Sostanzialmente la società reclamante sostiene che la sanzione complessivamente inflitta sia eccessiva, consistendo nel cumulo tra ammenda e squalifica di diversi settori dello stadio, sanzioni che, nel caso di specie, avrebbero dovuto essere considerate in rapporto alternativo l’una all’altra. In particolare le doglianze si risolvono in due ordini di argomentazioni: a) vi sarebbe insanabile contraddittorietà tra le risultanze del referto arbitrale e quelle dal rapporto dei collaboratori della Procura federale; il primo infatti avrebbe individuato il settore di provenienza dei cori di discriminazione razziale nella sola Curva Nord; mentre il secondo avrebbe esteso la responsabilità anche ai tifosi occupanti i settori Distinti Monte Mario e Distinti Tevere, contigui al settore Curva Nord. A fronte dell’incertezza che conseguirebbe alla non perfetta sovrapponibilità tra i due referti, la responsabilità della violazione andrebbe imputata solo ed esclusivamente ai tifosi sistemati nel settore Curva Nord, che pertanto sarebbero gli unici a risultare recidivi rispetto alla precedente sanzione (Com. Uff. n. 149 LNPA); mentre dovrebbe essere escluso il coinvolgimento dei tifosi occupanti i settori contigui. b) Subordinatamente, pur volendo prescindere dalla superiore argomentazione, poiché nell’episodio in questione risulterebbero coinvolti tifosi sistemati in due settori (i Distinti Tevere e Distinti Monte Mario, lato Curva Nord) diversi ed ulteriori rispetto a quelli sistemati nel settore Curva Nord e riconosciuti responsabili del primo episodio (sanzione sospesa per un anno ex art. 16, comma 2 bis, C.G.S.), non sarebbe possibile, limitatamente ai settori risultati responsabili solo della seconda ed ultima violazione, operare alcun tipo di cumulo e, conseguentemente, applicare la recidiva specifica contemplata dall’art. 16, comma 3, C.G.S. In altri termini, mentre con riferimento 3 al settore Curva Nord potrebbe trovare applicazione il cumulo delle sanzioni conseguente a recidiva ai sensi degli artt. 11, comma 3, e 16, comma 3, C.G.S., per gli ulteriori e diversi settori Distinti Tevere e Distinti Monte Mario (lato Curva Nord), trattandosi di “una prima violazione”, dovrebbe trovare applicazione la sospensione della sanzione, con conseguente decorrenza del periodo di prova annuale stabilito dall’art. 16, comma 3, C.G.S.. La Corte, nel rilevare, preliminarmente, che il reclamo in argomento non coinvolge le sanzioni dell’ammenda di € 50.000,00 e di € 15.000,00 (come confermato dallo stesso difensore della reclamante in occasione della riunione del 10.2.2016), ritiene che il reclamo sia infondato. Ed infatti, quanto alla prima doglianza sopra descritta sub lett. a), la Corte Sportiva ritiene che le difformità ed incongruenze evidenziate dalla S.S. Lazio tra le risultanze del referto arbitrale e quelle del rapporto dei collaboratori della Procura federale non generino una rilevante, e decisiva, contraddittorietà. In effetti, quanto rappresentato dall’arbitro e dal quarto ufficiale riguarda gli episodi che si verificarono durante il secondo tempo dell’incontro e che convinsero il direttore di gara a sospendere momentaneamente lo svolgimento dell’incontro. Orbene, il fatto che le risultanze del referto arbitrale, in questo caso, facciano riferimento al solo settore Curva Nord dello stadio Olimpico di Roma non contraddice affatto, a giudizio della Corte, quanto rappresentato dai tre collaboratori della Procura federale i quali, posizionati sul terreno di gioco in modo da potere verificare in concreto la dimensione e la percezione reale del fenomeno, e quindi l’ effettiva provenienza dei cori, hanno avuto modo di individuare, e quindi meglio precisare, quali settori dello stadio fossero responsabili delle espressioni di discriminazione razziale. Peraltro, il fatto che il direttore di gara ed il quarto uomo abbiano fatto riferimento alla Curva Nord senza alcun altra precisazione non consente affatto di escludere la provenienza dei cori discriminatori anche dai settori ad essa contigui; e ciò per due ordine di ragioni; da un lato, infatti, il posizionamento dell’arbitro, impegnato a seguire le azioni di giuoco, e del quarto uomo avrebbe potuto non consentire, nel caso concreto, una più precisa identificazione dei settori specifici di provenienza; dall’altro lato, non rientra certo tra le preminenti competenze del direttore di gara e dei suoi collaboratori – a differenza dei collaboratori della Procura federale – la conoscenza della esatta suddivisione in settori degli spalti dell’impianto sportivo nel quale si svolge la gara. Occorre anche osservare che, mentre il referto arbitrale riferisce di tali episodi esclusivamente durante lo svolgimento del secondo tempo dell’incontro (17° e 22° minuto), il rapporto dei collaboratori della Procura federale, con descrizione altrettanto precisa ed inequivoca quanto alla provenienza, alla dimensione ed alla percezione reale del fenomeno, ha rappresentato che analoghi accadimenti si verificarono anche nel corso del primo tempo (5° e 16° minuto); circostanza questa che già da sola avrebbe potuto dare luogo alla sanzione che in concreto è stata disposta dal Giudice sportivo. Anche il secondo motivo di gravame, sopra indicato sub lett. b), seppur connotato da argomenti suggestivi, appare infondato. Ritiene infatti la Corte che il sistema sanzionatorio stabilito dal C.G.S. nei casi di responsabilità per comportamenti discriminatori (art. 11) non consenta di parcellizzare la responsabilità delle società coinvolte in funzione della suddivisione in settori del proprio impianto sportivo. Ed infatti, il C.G.S. stabilisce un criterio di imputazione della responsabilità alla società di tipo sostanzialmente oggettivo che presuppone solo ed esclusivamente la effettiva dimensione e la percezione reale del fenomeno. L’elemento della provenienza da un settore dello stadio rispetto ad un altro del comportamento discriminatorio costituisce un fattore rilevante solo ed esclusivamente quale criterio di accertamento di tali caratteri (dimensione e percezione) e, solo una volta individuati i presupposti dell’imputazione alla società del titolo di responsabilità in esame, per stabilire il tipo di sanzione applicabile. In effetti il C.G.S. prende in considerazione in maniera esplicita i settori dell’impianto sportivo coinvolti nell’episodio discriminatorio solo nel momento in cui stabilisce il tipo di sanzione applicabile. L’art. 18, comma 1, lett. e) prevede infatti che la società può essere sanzionata, qualora ne ricorrano i presupposti, con l’obbligo di disputare “una o più gare con uno o più settori privi di spettatori”; si tratta della sanzione minima in caso di prima violazione sebbene, qualora il fatto sia particolarmente grave o rilevante, possano essere inflitte congiuntamente e disgiuntamente tra loro la sanzione della perdita della gara ed anche, tra le altre, quella della squalifica del campo per una o più gare o a tempo determinato. 4 Pertanto, poiché nel sistema del C.G.S. in materia di comportamenti discriminatori dei sostenitori, l’accertamento della provenienza del coro espressione di discriminazione da uno o più settori dello stadio rileva solo ed esclusivamente nel caso in cui l’organo di giustizia sportiva decida di applicare la sanzione di cui all’art. 18, comma 3, lett. e) (e non, per esempio, nel caso in cui ritenga di dovere addirittura disporre la chiusura al pubblico dell’intero stadio), ma non consente affatto di ipotizzare tipologie di violazioni diverse tra loro – rimanendo medesimo il precetto infranto – il ripetersi di episodi rientranti nella fattispecie descritta dall’art. 11, comma 3, C.G.S.. (Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione) in gare diverse costituisce recidiva specifica i cui effetti dovranno essere valutati ai sensi dell’art. 16, comma 3, C.G.S.. Come è noto tale norma stabilisce che, disposta la sospensione della sanzione inflitta per la prima violazione ed ammessa la società al periodo di prova annuale, nel caso in cui durante tale prova “si incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione”. In sostanza, nel caso di cori e grida discriminatori, l’identità della violazione che innesca il meccanismo degli effetti della recidiva specifica presuppone l’accertamento che tali manifestazioni siano, per dimensione ed percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione a prescindere dalla provenienza da questo o quel settore, da uno o più settori dello stadio. Peraltro, la stessa previsione dell’art. 16, comma 3, C.G.S., nel momento in cui stabilisce che gli organi della giustizia sportiva possano sospendere l’esecuzione della sanzione e sottoporre la società ad un periodo di prova di un anno, permette di escludere che la prova riguardi un singolo settore dello stadio. Va da se che, diversamente opinando (e quindi nel caso in cui si volesse sostenere la tesi della reclamante) si potrebbe arrivare alla paradossale situazione della concorrenza di provvedimenti di contemporanea sospensione annuale di più sanzioni aventi ad oggetto la chiusura di settori diversi dello stesso stadio. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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