DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°534 Comunicato Ufficiale N.534 del 01.03.2016 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 30/01/2016: A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE – A.S.D. F.LLI. BARI REGGIO EMILIA

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°534 Comunicato Ufficiale N.534 del 01.03.2016 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 30/01/2016: A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE - A.S.D. F.LLI. BARI REGGIO EMILIA Reclamo proposto dalla Società A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo in oggetto, rileva preliminarmente che la Società ricorrente non ha ottemperato all’obbligo di inviare le motivazioni a sostegno della propria doglianza alla Società convenuta, così come prescritto dall’art.33 comma 5 del C.G.S. Infatti dalla documentazione agli atti, risulta una trasmissione via fax da parte della ricorrente alla convenuta non andata a buon fine in quanto la linea telefonica, come da report, risultava occupata: Tale inosservanza ha impedito alla suddetta convenuta di formulare le proprie controdeduzioni, così come previsto dall’art.33 comma 7 del C.G.S.. Si deve rilevare nella fattispecie, che la comunicazione a mezzo fax non può ritenersi perfezionata se l’invio non va a buon fine, tenuto conto che tale modalità di invio è sussidiaria all’inoltro della documentazione a mezzo servizio postale, tramite raccomandata A.R., unico in grado di garantire in ogni caso al ricorrente la completa osservanza del dettato di cui al summenzionato art.33 comma 5 del C.G.S. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 447 del 04/02/2016 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Bergamo Calcio a 5 La Torre – F.lli Bari Reggio Emilia 2 - 5; b) la tassa di reclamo viene addebitata.
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