COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 3/3/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL SIG. FULVI PAOLO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. CAPITIGNANO 1986 AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2016 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PRETURO – CAPITIGNANO 1986 , DISPUTATA IL 17.1.16 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°32 DEL 21.1.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 3/3/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL SIG. FULVI PAOLO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. CAPITIGNANO 1986 AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2016 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PRETURO – CAPITIGNANO 1986 , DISPUTATA IL 17.1.16 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°32 DEL 21.1.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto il sig. Fulvi Paolo ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per avere offeso l’arbitro e per avergli lanciato la bandierina, svolgendo le funzioni di assistente di parte, colpendolo alle gambe senza conseguenze. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione che il gesto del lancio della bandierina doveva essere inteso come un gesto di stizza, sottolineando di non avere colpito il direttore di gara, nei confronti del quale elencava una innumerevole serie di errati comportamenti peraltro inutili ai fini della discussione. La sanzione inflitta può essere lievemente ridotta sul presupposto che il comportamento del Fulvi, seppur censurabile per essere il Presidente della società Capitignano, non ha comportato alcuna conseguenza in danno del direttore di gara, se è vero come è vero che questi ha riferito di aver subito: “un lieve fastidio al ginocchio destro, subito passato”. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di ridurre l’inibizione inflitta al sig. Fulvi Paolo al 31.3.2016, disponendo restituirsi la tassa d’appello versata.
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