CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 10 del 07/03/2016 – Associazione Sportiva Dilettantistica Quanta Sport Village/ Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 10 del 07/03/2016 – Associazione Sportiva Dilettantistica Quanta Sport Village/ Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE composta da Dante D’Alessio - Presidente Giovanni Iannini Cristina Mazzamauro Nicola Russo - Relatore Laura Santoro - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 1/2016, presentato, in data 8 gennaio 2016, dalla società ASD Quanta Sport Village Milano, rappresentata e difesa dal prof. avv. Guido Valori, contro la Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (F.I.H.P.), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino, nonché contro le società CUS Verona, Sportleale Monleale, A.D. Nuova Polisportiva Molinese, Polet Trieste, Diavoli Vicenza e Ghosts Padova, non costituitesi in giudizio, per l’annullamento e/o la riforma del provvedimento della Corte Sportiva d’Appello FIHP del 17 dicembre 2015, depositato con C.U. n. 11 in data 22 dicembre 2015 (nonché di tutti i provvedimenti precedenti e presupposti), che, nel confermare la decisione assunta dal Giudice Sportivo, ha ri-omologato, con risultato a sfavore della ricorrente, tutte le gare dalla stessa disputate dall’inizio della stagione 2015/2016 sino al 28 novembre 2015 (3 gare di Coppa e 6 di Campionato di Hockey In Line), data in cui, secondo il suddetto provvedimento, il proprio tesserato, sig. Juraj Franko, avrebbe scontato la seconda giornata di squalifica delle due comminategli; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 2 febbraio 2016, l’avv. prof. Guido Valori per la società ricorrente, nonché l’avv. Gianluca Guarino per la resistente F.I.H.P.; udito, nella successiva camera di consiglio, il Relatore, cons. Nicola Russo. Ritenuto in fatto 1.- L’Associazione sportiva dilettantistica Quanta Sport Village Milano ha impugnato la decisione della Corte Sportiva di Appello n. 11 del 22 dicembre 2015, che ha respinto il ricorso avverso le decisioni del Giudice Unico Nazionale FIHP n. 126 del 27.05.2015 e n. 22 del 14.12.2015. Premette la società che, in occasione delle Finali Nazionali Giovanili Under 16 e Under 20 disputate a Padova nei giorni 15, 16 e 17 maggio 2015, il tesserato Juraj Franko (giocatore/allenatore), nella gara Under 20 Milano Quanta/Polisportiva Molinese, subiva una penalità partita comminata dagli Arbitri, che, ai sensi dell’art. 68 del Regolamento gare e campionati, comportava automaticamente la comminazione di una giornata di squalifica, senza alcuna notifica o comunicazione. La società, quindi, fermava il giocatore per la gara successiva, scontando così la squalifica inflitta, mentre schierava il medesimo giocatore all’inizio della stagione agonistica successiva (2015/2016) sia per le gare di campionato che per le gare di coppa. 2.- Successivamente il Giudice Unico Nazionale, con CU n. 22 del 14.12.2015, comminava alla società la perdita di tre gare di Coppa e di sei gare di campionato, riomologando il risultato delle relative partite, sul presupposto che “la società aveva utilizzato il giocatore Juraj Franko in posizione irregolare, dovendo lo stesso ancora scontare una giornata di squalifica comminatagli in occasione delle Finali Nazionali Giovanili Under 20 del 27.05.2015 scontato successivamente nella gara di serie B del 28.11.2015”. Veniva, quindi, riomologato il risultato di tutte le gare disputate dalla società Quanta Sport Village Milano dall’inizio della stagione 2015/2016 fino al 28.11.2015, data in cui il tesserato Franko avrebbe scontato la seconda giornata di squalifica. Solo in tale data, infatti, la odierna ricorrente aveva appurato che, con CU n. 126 del 27.05.2015, il Giudice Unico Sportivo della FIHP aveva in realtà comminato al tesserato Franko la sanzione sportiva di 2 giornate ed Euro 10,00 di ammenda, senza che, però, detto provvedimento fosse stato comunicato e/o notificato alla ricorrente o al tesserato. 3.- Avverso tale provvedimento, pertanto, la società ricorreva dinanzi alla Corte Sportiva di Appello della FIHP, deducendo plurimi motivi di violazione del regolamento di giustizia e disciplina, sostenendo la incolpevole ignoranza dell’esistenza di una seconda giornata di squalifica, nonché denunciando il negligente comportamento degli Uffici Federali che non avevano provveduto a verificare ad inizio stagione la posizione del giocatore. 4.- Con provvedimento n. 17 del 22 dicembre 2015 (CU n. 11) la Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio rigettava il ricorso, assumendo che la mancata comunicazione della decisione di cui al CU n. 126 del 17 maggio 2015 non comportava alcuna irregolarità, atteso che il termine per impugnare il provvedimento decorreva dalla pubblicazione dello stesso. 5.- Con l’odierno ricorso la società ASD Quanta Sport Village Milano ha impugnato detto provvedimento della Corte Sportiva di Appello della FIHP sulla scorta dei seguenti motivi di appello. 5.1.- La società premette in rito che il Collegio di Garanzia può conoscere della presente controversia in quanto i provvedimenti impugnati sono stati emessi da Organi di Giustizia sportiva presso la FIHP e che presso la stessa non sono previsti ulteriori gradi di giudizio. Né i provvedimenti soggiacerebbero ai limiti previsti dall’art. 54 Cod. Giust., in quanto non inerenti alla materia del doping, né sono sanzioni tecnico sportive di durata inferiore a novanta giorni. 5.2.- Nel merito denuncia: “Illegittimità dei provvedimenti impugnati. Provvedimento della Corte Sportiva di Appello (CU n. 11 del 22.12.2015) in relazione al CU n. 126 del 27.05.2015. Violazione e/o falsa applicazione di norme – art. 68 RGC, art. 60 Regolamento di giustizia e disciplina, art. 70 Regolamento di giustizia e disciplina e principi di diritto; difetto e/o illogicità della motivazione; travisamento dei fatti”. La Corte di appello avrebbe erroneamente applicato le norme sportive, adottando quindi una motivazione viziata e carente. Sostiene la società Quanta Sport Village che, ai sensi dell’art. 68 RGC, i provvedimenti di squalifica superiori ad una giornata dovrebbero essere notificati ai soggetti interessati e ciò sarebbe ulteriormente confermato dalla disposizione di cui all’art. 28 del RGC, che imporrebbe la comunicazione obbligatoria della recidiva. La Corte avrebbe, quindi, errato nel ritenere che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 70 Reg. Disciplina e dei principi del diritto processuale civile, il difetto di comunicazione sarebbe privo di effetti, sostenendo che la conoscenza legale del provvedimento si ha con la pubblicazione della stesso, dalla quale decorrerebbe altresì il termine di impugnazione, sia perché le norme processual-civilistiche troverebbero applicazione solo in presenza di una lacuna nelle norme regolamentari, sia perché, in applicazione dei principi processuali civilistici richiamati dalla Corte, la sentenza esecutiva deve essere notificata obbligatoriamente alla parte personalmente. 5.3.- Con secondo motivo espone: “Provvedimento della Corte Sportiva di Appello (CU n. 11 del 22.12.2015) in relazione al CU n. 22 del 14.12.2015. Violazione e/o falsa applicazione di norme – art. 46 RGC. Art. 67-68 del Regolamento di giustizia e disciplina. In subordine: illegittimità dell’art. 46 RGC in relazione alla disciplina di intangibilità del risultato di gara, di regolarità di svolgimento delle competizioni sportive, di ragionevolezza dei provvedimenti”. La Corte d’Appello avrebbe dato erronea interpretazione delle norme da essa stessa richiamate (art. 46 e 49 RCG) in relazione alla disciplina contenuta nel Regolamento di giustizia e disciplina ed ai principi di diritto sportivo. Ai sensi delle disposizioni sportive il risultato di gara potrebbe essere modificato solo in presenza di eventi di carattere eccezionale collegati a irregolarità commesse durante la gara che ne compromettano la sua genuinità sotto il profilo competitivo, diversamente verrebbe alterato l’equilibrio fra i partecipanti. In tale contesto si inserirebbero le norme del Regolamento di giustizia e disciplina che impongono precise regole per i reclami proposti avverso la posizione degli atleti e altre irregolarità, in base alle quali il reclamo avverso il risultato di gara e la posizione dell’atleta spetterebbe alla società che ha gareggiato, mentre nulla si direbbe su iniziative di ufficio circa l’omologazione delle gare. Sarebbe, pertanto, precluso al Giudice Sportivo rivedere i risultati delle gare per il solo fatto che il girone non si sia ancora concluso. 6.- Si è costituita la Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio – FIHP – che preliminarmente eccepisce la parziale incompetenza di questo Collegio di Garanzia, in quanto la società Quanta non avrebbe impugnato tempestivamente la decisione di cui al CU n. 126 del 27.05.2015, che sarebbe, pertanto, passata in giudicato e non più impugnabile. In particolare, nella presente sede sarebbe impugnabile unicamente la decisione della Corte Sportiva di Appello della FIHP e non già anche le precedenti decisioni del GUN. Inoltre, il potere di impugnare le decisioni del GUN si sarebbe definitivamente consumato con l’impugnazione della Corte Sportiva di Appello: esso non residuerebbe, con riferimento alla decisione in CU n. 22 del 14.12.2015, per essere stato utilizzato e non sussisterebbe, con riferimento alla decisione in CU n. 126 del 27.05.2015, per essere la stessa passata in giudicato in assenza di ricorso e, addirittura, eseguita. La competenza del Collegio e, insieme, l’ammissibilità del ricorso, sussisterebbe esclusivamente con riferimento alla citata decisione della CSA in CU n. 11 del 22.12.2015 e dovrebbe essere esclusa rispetto ad ogni altra strumentale estensione, sulla quale la Federazione dichiara di non accettare il contraddittorio. La Federazione, quindi, eccepisce l’inammissibilità di tutte le censure tardivamente svolte contro il provvedimento del GUN n. 126 del 27 maggio 2015, che oramai sarebbe passato in giudicato e non più sindacabile in alcuna sede sportiva. In base al regolamento di giustizia sportiva, infatti, il decorso del termine per l’impugnazione decorrerebbe dalla sua pubblicazione. La società, inoltre, sarebbe stata a conoscenza del contenuto del provvedimento, tanto da fermare per la gara successiva il proprio tesserato ed in ogni caso sarebbe stato suo dovere consultare l’Albo federale sul quale le decisioni sono pubblicate. Non solo la società avrebbe corrisposto l’ammenda di Euro 10 alla FIHP all’atto della nuova affiliazione per la stagione 2015/2016, con ciò dimostrando di essere a conoscenza del provvedimento impugnato. 6.1.- Precisa, inoltre, la Federazione che nella prassi la norma relativa alla comunicazione del provvedimento del GUN sarebbe, per consuetudine, sostanzialmente disapplicata, in quanto incompatibile con le esigenze di celerità sottese al corretto andamento del campionato. Le comunicazioni sarebbero, infatti, sostituite di fatto dalla pubblicazione nell’albo federale, da cui, pertanto, decorrerebbero i termini per l’impugnazione. La Corte di Appello avrebbe, quindi, correttamente statuito sulla presente controversia, in applicazione delle disposizioni del RGC, in quanto la regolarità dello schieramento in campo della squadra sarebbe un presupposto indefettibile della regolarità del risultato sportivo, tale da consentire la dichiarazione di nullità del risultato. 7.- All’udienza del 2 febbraio 2016, sentiti i difensori delle parti, il ricorso è passato in decisione. Considerato in diritto 8.- Preliminarmente si deve affermare la sussistenza della competenza di questa Corte ai sensi dell’art. 54 del Codice di giustizia sportiva, in quanto la presente controversia verte su decisione non altrimenti impugnabile, essendo esauriti i gradi della giustizia endo-federale, e non inerente a materia di doping o a sanzioni tecnico sportive di durata inferiore a novanta giorni. 8.1.- Deve essere poi respinta l’eccezione, sollevata dalla resistente Federazione, di parziale incompetenza di questo Collegio di Garanzia sulla questione sollevata, con riferimento alla circostanza che la società Quanta Sport Village Milano non ha impugnato tempestivamente la decisione, sulla squalifica per due giornate del tesserato Juraj Franko, di cui al CU n. 126 del 27.05.2015, che sarebbe, pertanto, passata in giudicato. Infatti, oggetto del giudizio davanti al Collegio di Garanzia è la decisione della Corte di Appello Federale che, nel rigettare il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la sanzione inflitta (della perdita di tre gare di Coppa e di sei gare di campionato, con la riomologazione del risultato delle relative partite, sul presupposto che “la società aveva utilizzato il giocatore Juraj Franko in posizione irregolare), si è pronunciata sulla questione della ritualità della comunicazione della squalifica per due giornate inflitta al tesserato Juraj Franko, assumendo che la mancata comunicazione della decisione di cui al CU n. 126 del 17 maggio 2015 non comportava alcuna irregolarità, atteso che il termine per impugnare il provvedimento decorre dalla pubblicazione dello stesso. 9.- Nel merito la società Quanta Sport Village si duole della riomologazione del risultato di nove partite disputate (tre gare di Coppa e sei gare di campionato), quale sanzione per aver schierato un proprio tesserato in posizione irregolare, non avendo lo stesso scontato una giornata di squalifica comminatagli in occasione delle Finali Nazionali Giovanili Under 20 del 27.05.2015. Il GUN ha, infatti, riomologato, con risultato a sfavore della ricorrente, tutte le gare disputate dalla Quanta Sport Village dall’inizio della stagione 2015/2016 sino al 28.11.2015, data in cui il tesserato Juraj Franko avrebbe poi scontato la seconda giornata di squalifica inflittagli con decisione in CU n. 126 del 17 maggio 2015. 9.1.- Le censure della società ricorrente si basano sulla mancata avvenuta rituale comunicazione della squalifica per due giornate inflitta al tesserato Juraj Franko che avrebbe determinato la mancata tempestiva conoscenza dell’esatta portata della sanzione, nonché sull’erronea applicazione delle norme del Regolamento di giustizia e disciplina da parte della Corte di Appello. Esse sono fondate e, pertanto, il ricorso deve essere accolto. 9.2.- È opportuno precisare che il tesserato Juraj Franko, in occasione delle Finali Giovanili Nazionali Under 20 del 15/16/17 maggio 2015, subiva una penalità partita comminata dagli arbitri e che, ai sensi dell’art. 68 RGC, le espulsioni definitive (penalità partita) comportano, di norma, una giornata di squalifica salvo le aggravanti. Sempre ai sensi dell’art. 68 cit., le squalifiche pari ad una giornata di gara, conseguenti ad espulsioni definitive (penalità partita), sono automatiche ed immediatamente esecutive e «non necessitano di notifica». Da tale disposizione si ricava quindi che ogni altra sanzione, più grave rispetto all’irrogazione della squalifica di una giornata, deve essere ritualmente notificata al soggetto interessato (i.e. alla società), che deve eseguire l’ulteriore sanzione ed è legittimato a proporre i mezzi di impugnazione necessari per ottenere la loro rimozione ovvero la loro rimodulazione. La mancata formale comunicazione ha, invece, impedito alla società di eseguire (tempestivamente) l’ulteriore sanzione ovvero di opporsi alla squalifica nei termini regolamentari entro i quali deve essere posta in grado di esercitare le proprie difese e l’ha indotta a ritenere che il tesserato Juraj Franko dovesse scontare (solo) la squalifica pari ad una giornata di gara, conseguente ad espulsione definitiva. 9.3.- In particolare, questo Collegio di Garanzia ritiene che la Corte di Appello abbia errato nel ritenere che la mancata formale comunicazione della (ulteriore) sanzione inflitta al tesserato Juraj Franko nel maggio 2015 sarebbe priva di effetti, derivando la legale conoscenza del provvedimento e, quindi, la sua impugnabilità, dalla sua pubblicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 70 del Regolamento giustizia e disciplina. Tale interpretazione, infatti, contrasta con il richiamato dato letterale dell’art. 68 RGC, nonché con il significato stesso delle norme richiamate. Gli artt. 60 e 70 del citato Regolamento prevedono che “Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. Il termine per l’impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista” e che “La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata”. 9.4.- Come correttamente rilevato dalla società ricorrente, gli artt. 60 e 70 del Regolamento di giustizia e disciplina prevedono quindi un procedimento complesso per la legale conoscenza del provvedimento del giudice sportivo che si articola dapprima nella comunicazione dello stesso al soggetto interessato, quando prevista, e poi nella successiva pubblicazione. Nel caso di specie l’art. 68 RGC prevede espressamente che tutti i provvedimenti di squalifica superiori ad una giornata, in quanto maggiormente afflittivi, devono essere obbligatoriamente notificati. Obbligo che la stessa Federazione ha riconosciuto sussistere alla stregua di quanto disposto dal vigente Regolamento, dovendosi sul punto constatare che una mera consuetudine in senso contrario non può essere considerata idonea a superare la disposizioni regolamentari. 9.5.- Dalla mancata formale comunicazione della sanzione è, pertanto, derivato l’incolpevole errore della società sulla effettiva misura della stessa. Essa, infatti, alla stregua di quanto disposto dall’art. 68 RGC, ha ritenuto che il tesserato Juraj Franko dovesse scontare la sanzione della squalifica di una sola giornata – in applicazione della quale ha mancato di schierare in campo il tesserato per la successiva gara disputata – convinzione, peraltro, suffragata dalla mancata comunicazione obbligatoria della squalifica da parte degli organi preposti, ai sensi dell’art. 68 RGC, che avrebbe reso immediatamente evidente la reale portata della squalifica. 9.6.- Il comportamento omissivo degli organi federali ha, peraltro, determinato che lo stato di ignoranza sulla reale portata della sanzione si protraesse per ben sei mesi dalla irrogazione della stessa, durante i quali la società ha sempre schierato il proprio tesserato senza subire contestazione di sorta, con una evidente illegittimità della ulteriore (comunque eccessiva) sanzione inflitta e in questa sede contestata. 9.7.- Le vigenti disposizioni regolamentari della Federazione resistente non consentono quindi di dare assoluto rilievo, nella fattispecie, al principio (generale) secondo il quale gli atti federali devono ritenersi conosciuti dalla data della loro pubblicazione. 9.8.- Sulla base delle predette considerazioni risulta pienamente fondato il primo (e centrale) motivo di ricorso riguardante la mancata avvenuta comunicazione della squalifica, superiore ad una giornata, inflitta al tesserato Juraj Franko, con le conseguenti erronee valutazioni compiute dagli organi federali sulla rilevanza della infrazione successivamente accertata a carico della società ricorrente a causa dell’utilizzo del giocatore Juraj Franko in posizione irregolare. 10.- In conclusione il ricorso deve essere accolto, con l’assorbimento delle altre censure sollevate, con il conseguente annullamento della impugnata decisione della Corte Sportiva di Appello n. 11 del 22 dicembre 2015. Sussistono giusti motivi, in relazione alla particolarità e novità delle questioni trattate, per compensare integralmente le spese dell’intero giudizio. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport IV Sezione Accoglie il ricorso come in epigrafe proposto. Compensa le spese del giudizio. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 2 febbraio 2016. Il Presidente F.to Dante D’Alessio Il Relatore F.to Nicola Russo Depositato in Roma in data 7 marzo 2016. Il Segretario F.to Alvio La Face
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