COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 dell’ 09/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.2 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ BARRATA AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. N. 74 DEL 10.02.2016.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 dell’ 09/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.2 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ BARRATA AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. N. 74 DEL 10.02.2016. Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla A.S.D. BARRATA avverso le decisioni del G.S. pubblicate su C.U. n° 74 del 10.02.2016; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante, che ne aveva fatto rituale richiesta, nelle persone del Presidente Antonio D’Andrea e del Dirigente Rosario Romano; Procedutosi all’audizione del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla ricorrente Società addotte, non abbiano invero trovato riscontro negli atti ufficiali di gara e nelle dichiarazioni dal D.G. rese, dal cui esame incrociato è stato possibile ottenere conferma riguardo la responsabilità di calciatori di entrambe le compagini in riferimento alla condotta da questi tenuta e che è lecito qualificare violenta; Ritenuto, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio a mezzo del proprio ricorso e in sede di audizione attribuita agli eventi per cui è reclamo, come, in forza della deposizione resa, il D.G. abbia dettagliatamente descritto la dinamica dei fatti confermandoli senza beneficio del dubbio; Acclarato, sempre in virtù di quanto dall’Arbitro, a mezzo supplemento di rapporto prima e in corso di deposizione poi, inequivocabilmente chiarito, come, a causa delle violente risse tra tesserati di entrambe le società, fossero venute meno le condizioni di sicurezza per la prosecuzione dell’incontro; Osservato, come essendo risultato vano ogni tentativo di ristabilire la calma per aver buona parte dei calciatori reiterato il comportamento aggressivo, il D.G. verificata l’insussistenza di condizioni utili ad assicurarne la prosecuzione, avesse partecipato ai capitani la decisione di decretare la fine anticipata della partita, emettendo il triplice fischio; Verificata, in definitiva, la responsabilità di entrambe le Società in riferimento alle dedotte circostanze emergenti dalla violenta condotta di propri giocatori prodromica all’interruzione della gara dall’Arbitro successivamente disposta; Ritenuto, da ultimo, come la pur apprezzabile collaborazione dal reclamante Sodalizio in corso di procedimento offerta attraverso una ricognizione degli eventi che ha, tuttavia, trovato smentita nelle ferme dichiarazioni dal D.G. rese, non possa essere riconosciuta quale attenuante anche in ragione della disciplina dall’art. 45 C.G.S. regolata, ai sensi del quale, non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti pecuniari non superiori a € 150,00 per le società partecipanti, come nel caso di specie, ai campionati di prima categoria, e interdice conseguentemente a questo Collegio la possibilità di procedere ad una mitigazione della comminata ammenda; P.Q.M. rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n. 74 del 10/02/2016; dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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