COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 dell’ 09/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AVIGLIANO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. N. 72 DEL 05.02.2016.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 dell’ 09/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AVIGLIANO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. N. 72 DEL 05.02.2016. Letti gli atti ufficiali di gara; Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla A.S.D. AVIGLIANO CALCIO avverso le decisioni del G.S. pubblicate su C.U. n° 72 del 05.02.2016; Rilevato come la Società reclamante non abbia fatto richiesta di essere ascoltata; Procedutosi all’audizione del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dal ricorrente Sodalizio addotte abbiano, invero, trovato solo parziale riscontro nel supplemento di rapporto e nelle dichiarazioni dal D.G. rese, dal cui esame incrociato è stato possibile ottenere conferma riguardo le responsabilità del tesserato Gerardi Laviero Carmelo in riferimento alla condotta allo stesso ascritta, che è lecito qualificare indebita e inappropriata ma non minacciosa e/o offensiva; Ritenuto, aldilà dell’interpretazione dalla reclamante Società a mezzo del proprio ricorso attribuita agli eventi portati al vaglio di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale e sempre in virtù di quanto dall’Arbitro inequivocabilmente chiarito, come, nello specifico, il Dirigente tesserato e non in distinta Gerardi Laviero Carmelo, al termine del primo tempo si fosse arbitrariamente introdotto nello spogliatoio del D.G. al fine di contestargli una eccessiva verbosità in campo e ancora al termine della gara si fosse ripresentato per chiedere chiarimenti riguardo le sanzioni disciplinari nel corso della partita comminate, spingendosi addirittura a presentare una sorta di documento scritto contenente istanze, peraltro infondate; Acclarato come il D.G. in corso di escussione abbia confermato la natura indebita e inappropriata della condotta dal ripetuto Gerardi Laviero Carmelo tenuta, escludendo, tuttavia, l’utilizzo da parte dell’odierno inibito di espressioni sconvenienti e/o irriguardose; Verificato, quindi, come la ricostruzione dei fatti dall’Arbitro operata sia sufficiente a qualificare il comportamento del ridetto tesserato certamente immotivato e scorretto, ma privo di intendimenti offensivi, minacciosi, o peggio, potenzialmente violenti e consenta a questo Collegio, di procedere ad una mitigazione della sanzione allo stesso inflitta; P.Q.M. in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale modifica delle decisioni dal G.S. assunte e pubblicate su C.U. n° 72 del 05.02.2016 così delibera: riduce sino a tutto il 31 Marzo 2016 l’inibizione al Dirigente Gerardi Laviero Carmelo inflitta; dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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