COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 dell’ 09/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.3 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C. POMARICO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 10.02.2016.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 dell’ 09/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.3 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C. POMARICO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 10.02.2016. Letto il reclamo dalla Società F.C. POMARICO ritualmente proposto avverso le decisioni del G.S. pubblicate su Comunicato Ufficiale n. 74 del 10 Febbraio 2016; Esaminati gli atti Ufficiali di gara; Rilevato come la Società reclamante non abbia fatto richiesta di essere ascoltata; Procedutosi all’audizione del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla Società reclamante a presidio delle proprie attività difensive addotte non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dal quale è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo la responsabilità del Dirigente GLIONNA ROBERTO in riferimento alla condotta minacciosa e offensiva da questi nei confronti dell’Arbitro, vuoi nel corso dell’incontro, sia, ancora, al termine della partita tenuta; Osservato, aldilà dell’interpretazione dei fatti dal reclamante Sodalizio offerta al vaglio della CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE come l’indebito ingresso sul terreno di gioco al termine della partita da parte del ridetto Dirigente GLIONNA ROBERTO, tra l’altro in costanza di inibizione, la particolare volgarità delle offese e la gravità delle minacce dal medesimo e dalla tifoseria locale agli Ufficiali di gara reiteratamente indirizzate, inducano questo COLLEGIO a qualificate le pene dal G.S. irrogate (squalifica ed ammenda pari ad € 250,00), correttamente parametrate a tipologia ed entità dei refertati eventi; Verificato, nondimeno, come, dall’esame del rapporto di gara sia stato possibile acquisire certezza riguardo la responsabilità del calciatore GAMBETTA PABLO ALEJANDRO in riferimento alla condotta allo stesso ascritta, che pare adeguatamente sanzionata; Acclarato, ancora, come, ai sensi dell’art. 45 C.G.S., non siano impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari inerenti la squalifica dei calciatori fino a due giornate, quale quella inflitta al calciatore CIFARELLI ALESSANDRO; Considerato, in definitiva, come la natura dei fatti ispezionati e le argomentazioni che precedono non consentano a questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, di procedere ad una, neanche minima, riforma della Decisione dal G.S. adottata; P.Q.M. rigetta il reclamo dalla F.C. POMARICO ritualmente proposto, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato Comunicato Ufficiale n. 74 del 10/02/2016; dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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