COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 Del 02/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S. Bo.Ca. Junior A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 48 del 24/2/2016 –Squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Bari Alessandro; Squalifica per quattro giornate giocatore Zappon Edoardo; Squalifica per tre giornate giocatore Pellizzon Elia; Squalifica allenatore Allocca Giuseppe fino al 16/3/2016, Inibizione fino al 9/3/2016 dirigente Dalla Benetta Giuseppe – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 Del 02/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S. Bo.Ca. Junior A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 48 del 24/2/2016 –Squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Bari Alessandro; Squalifica per quattro giornate giocatore Zappon Edoardo; Squalifica per tre giornate giocatore Pellizzon Elia; Squalifica allenatore Allocca Giuseppe fino al 16/3/2016, Inibizione fino al 9/3/2016 dirigente Dalla Benetta Giuseppe - Campionato di 3^ Categoria La Società U.S. Bo.Ca. Junior A.S.D. ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicate nel Comunicato n. 48 del 24/2/2016 con le quali infliggeva i seguenti provvedimenti disciplinari : - Squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Bari Alessandro : “per comportamento minaccioso e offensivo nei confronti del Direttore di gara e per aver incitato gli altri calciatori ad inveire nei confronti dell'Arbitro. La sanzione è aggravata tenuto e considerato il ruolo rivestito dal giocatore (Capitano della squadra)”. - Squalifica per quattro giornate giocatore a carico del giocatore Zappon Edoardo : “per comportamento minaccioso, offensivo e irriguardoso nei confronti del Direttore di gara, a fine gara. E per aver cercato di aggredirlo, non riuscendoci solo perché trattenuto da un dirigente della Società avversaria”. - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pellizzon Elia : “per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, a fine gara.” - Squalifica a carico dell’allenatore Allocca Giuseppe fino al 16/3/2016; - Squalifica fino al 9/3/2016 a carico del dirigente Dalla Benetta Giuseppe La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente, non prende in esame la parte del ricorso riguardante i provvedimenti disciplinari a carico dell’allenatore Allocca Giuseppe e al dirigente Dalla Benetta Giuseppe essendo inappellabili ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del C.G.S.; preso in esame il ricorso presentato dalla U.S. Bo.Ca. Junior A.S.D. relativo alle altre sanzioni disciplinari; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuta più congrua in base all’accadimento dei fatti avvenuti a fine gara ed in un clima di particolare tensione tra i calciatori, la Corte ridetermina le sanzioni in tal modo: di ridurre la sanzione della squalifica a quattro giornate a carico del giocatore Bari Alessandro; di ridurre la sanzione della squalifica a tre giornate a carico del giocatore Zappon Edoardo; di ridurre la sanzione della squalifica a due giornate a carico del giocatore Pellizzon Elia; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’U.S. Bo.Ca. Junior A.S.D.; - di ridurre la sanzione della squalifica a carico del giocatore Bari Alessandro a quattro giornate di gara; - di ridurre la sanzione della squalifica a carico del giocatore Zappon Edoardo a tre giornate di gara; - di ridurre la sanzione della squalifica a carico del giocatore Pellizzon Elia a due giornate di gara; - di dichiarare inammissibile la parte del ricorso riguardante la sanzione della squalifica fino al 16/3/2016 a carico dell’allenatore Allocca Giuseppe; - di dichiarare inammissibile la parte del ricorso riguardante la sanzione della squalifica fino al 9/3/2016 a carico del dirigente Dalla Benetta Giuseppe. - poiché il ricorso è stato parzialmente accolto la tassa di reclamo non è dovuta.
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