COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 Del 09/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S. Giarre Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 37 del 24/2/2016 –Squalifica per tre giornate giocatore Volpin Federico – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 Del 09/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S. Giarre Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 37 del 24/2/2016 –Squalifica per tre giornate giocatore Volpin Federico - Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Giarre ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 37 del 24/2/2016 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Volpin Federico : “dopo aver concesso la sua sostituzione si avvicinava all’arbitro applaudendolo in segno di scherno e dopo il provvedimento disciplinare di espulsione si toglieva la maglia in segno di protesta e, uscendo dal terreno di gioco, persisteva nel suo comportamento offensivo.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Società U.S. Giarre; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto più congrua la squalifica di due giornate a carico del giocatore Volpin Federico rispetto ai fatti avvenuti P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’U.S. Giarre; - di ridurre la sanzione della squalifica a carico del giocatore Volpin Federico a due giornate di gara; - dato che il ricorso è stato parzialmente accolto la tassa reclamo non è dovuta.
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