CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 11 del 08/03/2016 – Roberto Cappa/Federazione Italiana Tennis

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 11 del 08/03/2016 – Roberto Cappa/Federazione Italiana Tennis IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Quarta Sezione Dante D’Alessio - Presidente Giovanni Iannini Cristina Mazzamauro - Relatrice Nicola Russo Laura Santoro - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 93/2015, presentato, in data 9 novembre 2016, dall’avv. Roberto Cappa, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Azzolini, contro la Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), rappresentata e difesa dall’avv. Ciro Pellegrino, nonché contro il sig. Roberto La Guardia, non costituitosi in giudizio, nonché contro il sig. Marco La Brocca, non costituitosi in giudizio, per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello FIT n. 15/2015, comunicata a mezzo pec in data 9 ottobre 2015 e successivamente depositata, che, in riforma parziale della decisione della Corte Federale n. 74/2014, ha assolto l’avv. Roberto Cappa per la violazione del combinato disposto degli artt. 1 e 2 RG e 45, lett. d), f), r), RO e lo ha condannato per le violazioni di cui agli artt. 7 e 8 del RG, alla interdizione dalle cariche federali per anni 1 e mesi 6 ed al pagamento della sanzione pecuniaria di € 3.000,00; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 2 febbraio 2016, l’avv. Fabio Azzolini per il ricorrente, nonché l’avv. Ciro Pellegrino per la resistente F.I.T.; udita, nella successiva camera di consiglio, la Relatrice, avv. Cristina Mazzamauro. Ritenuto in fatto 1.- L’avv. Roberto Cappa ha agito innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo l’integrale annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della F.I.T. n. 15 del 2015 che, in parziale riforma della decisione impugnata, lo ha assolto per la violazione del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia e 45, lett. d), f), r), del Regolamento Organico, condannandolo, invece, per le violazioni di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento di Giustizia, alla interdizione dalle cariche federali per anni 1 e mesi 6 ed al pagamento della sanzione pecuniaria di € 3.000,00. 1.1 . L’odierno istante fonda il ricorso sui seguenti motivi: a) disapplicazione di norme statutarie e regolamentari: estinzione della pretesa infrazione disciplinare già in fase di indagini (artt. 47 e 48 RG). Il ricorrente sostiene che, alla data del 24 luglio 2014, data della richiesta di fissazione del procedimento disciplinare formulata dalla Procura Federale, le infrazioni disciplinari, contestate per violazione dell’articolo 1 del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 45 lett. d), f), r), del Regolamento Organico, nonché degli articoli 7 e 8 del Regolamento di Giustizia, sarebbero state già estinte, essendo maturato il termine di prescrizione previsto dall’articolo 48 del Regolamento di Giustizia – nel testo pro tempore vigente – pari a due anni e decorrente dal 29 dicembre 2011, data in cui chiudeva il conto corrente intestato al Comitato Provinciale Campano oggetto di indagine. Il ricorrente ritiene dunque che, alla data del 29 dicembre 2013, la pretesa infrazione disciplinare era estinta per maturata prescrizione, difettando conseguentemente i presupposti per ogni forma di attività istruttoria. Per espresso ordinamento federale, secondo il ricorrente, la Procura Federale avrebbe dovuto formulare quindi richiesta di archiviazione. b) Erronea applicazione dell’art. 7 del Regolamento di Giustizia ed erronea motivazione. Con secondo motivo di gravame, il ricorrente sostiene che la Procura non avrebbe potuto contestare alcun addebito per la violazione dell’articolo 7 del Regolamento di Giustizia, perché difetterebbe il requisito inerente l’aver proferito pubblicamente dichiarazioni offensive. Secondo il ricorrente la lettera del 21 aprile 2014, trasmessa alla Procura Federale in risposta al telegramma che lo convocava per l’interrogatorio nell’ambito del procedimento disciplinare, rappresentava una comunicazione privata rivolta ad un soggetto istituzionale gravato da obblighi di riservatezza in merito ai procedimenti in corso e sino ad un anno dopo la conclusione degli stessi. L’istante rileva, inoltre, che la convocazione disposta dalla Procura era un atto illegittimo sotto il profilo regolamentare, in quanto effettuata oltre il termine di 90 giorni previsti dall’art. 48 del Regolamento di Giustizia per il compimento delle indagini. Ne consegue che il ricorrente non era tenuto ad adempiere ad un atto disposto dall’organo inquirente in violazione di norme regolamentari. c) Erronea interpretazione dell’art. 8 del Regolamento di Giustizia e falsa applicazione dell’art. 40 comma 2 del Regolamento di Giustizia: inapplicabilità della norma di cui all’art. 8 del Regolamento di Giustizia al soggetto sottoposto ad indagine. Con tale motivo, l’istante censura la decisione impugnata nella parte in cui ha confermato la condanna inflitta per la violazione dell’articolo 8 del Regolamento di Giustizia, ritenendo tale norma non applicabile al soggetto indagato in termini di obbligatorietà. Sul punto il ricorrente cita una precedente decisione della Corte di Appello Federale n. 42/2013 nonché diffusamente alcuni articoli di Regolamenti di Giustizia previgenti alla riforma del 2014 (i.e. art. 67 RG della FIR e “art. 54 RG della Fisgh”) come esplicativi di un principio generale secondo il quale il soggetto sottoposto ad indagini deve essere informato dei fatti per i quali è sottoposto ad interrogatorio nonché della possibilità di non rendere risposte e/o di non presentarsi. d) Superamento dei termini massimi per la decisione: violazione dell’art. 48, comma 9, del Regolamento di Giustizia. Con questo ultimo motivo di ricorso l’istante lamenta il decorso di 90 giorni previsto dall’art. 48, comma 9, del Regolamento di Giustizia per la definizione del giudizio, posto che le decisioni della Corte Federale e della Corte di Appello Federale sono state pronunciate oltre il suddetto termine. Da ciò ne consegue, secondo l’istante, l’irrilevanza ordinamentale di tutti gli atti e fatti connessi al relativo procedimento. 2.- Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Tennis chiedendo il rigetto integrale del ricorso sulla base delle seguenti motivazioni. 2.1 - In ordine al primo profilo di censura espresso dal ricorrente, la Federazione Italiana Tennis osserva che la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare, datata 24 luglio 2014, e le contestazioni degli addebiti, sono legittime e tempestive alla luce dell’art. 48, comma 7, del Regolamento di Giustizia nel testo vigente all’epoca dei fatti (ante riforma 2014). Ed invero, con comunicazione e-mail del 25 novembre 2013 indirizzata al sig. Michele Raccuglia, anch’egli incolpato nell’ambito del medesimo procedimento, la Procura Federale ha di fatto interrotto il decorso dei termini di prescrizione, determinando un aumento di detto termine sino a tre anni nei confronti di tutti i soggetti che hanno violato le norme federali e, quindi, anche rispetto al sig. Roberto Cappa. Da ciò ne discende la irrilevanza della censura secondo la Federazione resistente. In ogni caso, sostiene la parte resistente, sussiste un difetto di interesse del ricorrente a formulare censure sul punto, posta l’intervenuta assoluzione del sig. Roberto Cappa con riferimento alle infrazioni ivi contestate (per aver mantenuto una condotta non conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, in ordine alla gestione dell’amministrazione e finanziaria del Comitato Regionale Campano ed al controllo e vigilanza sulla medesima, disattendendo l’osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità federale, ed avendo consentito, in tal modo, con il proprio comportamento omissivo, superficiale e negligente, che somme di denaro di competenza federale venissero dal sig. Raccuglia Michele trattate autonomamente ed in via apparentemente esclusiva, sia in entrata che in uscita, su di un rapporto bancario non autorizzato dalla Federazione Italiana Tennis). 2.2 - Con riferimento al secondo motivo di censura espresso dal ricorrente, la Federazione resistente ricorda che la condanna già inflitta in primo grado è diventata definitiva, come correttamente rilevato dalla Corte Federale di Appello con la decisione censurata in questa sede, posto che il Cappa, con l’atto di appello, non ha mosso alcuna censura su tale capo della decisione, il quale, pertanto, è divenuto definitivo. Nel merito, la Federazione ribadisce che le offese sono state proferite pubblicamente, posto che la lettera datata 21 aprile 2014 è stata indirizzata alla Procura Federale che è un organo composto da più persone ed era destinata ad essere conosciuta, anche per la modalità di trasmissione (a mezzo fax) da una pluralità di soggetti. 2.3 - In relazione al terzo motivo di ricorso, la Federazione resistente ritiene inconferenti le argomentazioni addotte dal ricorrente in merito alla pretesa inapplicabilità dell’art. 8 del Regolamento del Giustizia al soggetto sottoposto ad indagini, richiamando sul punto quanto disposto dall’art. 375 c.p.p. (speculare all’art. 8 cit.), ai sensi del quale la persona sottoposta ad indagini nell’ambito del procedimento penale, ove convocata dall’organo di accusa, è tenuta a presentarsi ovvero a manifestare il proprio legittimo impedimento, potendo, in difetto essere disposto l’accompagnamento coattivo. 2.4 - In ordine alla questione relativa all’estinzione del procedimento disciplinare per il presunto superamento del termine di 90 giorni per il deposito della decisione, la Federazione rileva che il richiamato art. 48, comma 9, del Regolamento di Giustizia (nel testo pro tempore vigente) non comminava alcuna sanzione per l’ipotesi di inosservanza del termine previsto per la conclusione di ciascun grado di giudizio. Ne consegue che, secondo la Federazione, nessuna estinzione del procedimento disciplinare può essere legittimamente invocata. La Federazione resistente ha dunque concluso chiedendo il rigetto delle istanze avanzate dal ricorrente. 3.- All’udienza del 2 febbraio 2016, sentiti i difensori delle parti costituitesi, il ricorso è passato in decisione. Considerato in diritto 4.- Il Collegio ritiene, preliminarmente, che la presente controversia rientri nella propria sfera di competenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI, dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva CONI. Ciò in coerenza con il principio che individua nel Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI l’organo di chiusura del sistema di tutela della giustizia sportiva. La fattispecie oggetto del presente giudizio può ritenersi riconducibile al novero di quelle in relazione alle quali non sono previsti rimedi nell’ambito della giustizia federale. 5. - Ciò premesso è ora possibile passare all’esame della controversia. 5.1.- In ordine al primo motivo di ricorso, relativo all’estinzione, già in fase di indagini, delle infrazioni disciplinari contestate, per la violazione degli articoli 1 e 2 del Regolamento di Giustizia e 45, lett. d), f), r), del Regolamento Organico, per la presunta maturazione dei termini di prescrizione, il Collegio ritiene il motivo inammissibile per palese difetto di interesse del ricorrente a formulare censure sul punto, essendo stata pronunciata dalla Corte Federale d’Appello, con la decisione impugnata, l’assoluzione del Sig. Roberto Cappa per il citato capo di incolpazione. Né tale interesse può dirsi in alcun modo connesso con i successivi capi di incolpazione relativi alle altre infrazioni disciplinari contestate, rispettivamente per la violazione degli artt. 7 e 8 del Regolamento di Giustizia. 5.2 – Con riferimento al secondo motivo di censura, osserva il Collegio che al Sig. Roberto Cappa era stata contestata la violazione dell’art. 7 del Regolamento dei Giustizia avendo egli, con scritti di parte, manifestato apertamente il proprio senso di disprezzo e sfiducia per gli organi di giustizia sportiva e per la Federazione stessa, offendendo e schernendo in tal modo i medesimi con gratuite espressioni, sconvenienti e destituite di ogni fondamento. La Corte Federale di primo grado ha ritenuto fondata la suddetta contestazione, sanzionando il Sig. Cappa anche sotto tale profilo. Con l’atto di appello l’interessato non aveva mosso tuttavia alcuna censura su tale capo della decisione che è quindi divenuto definitivo, come ha correttamente ritenuto la Corte Federale d’Appello. Pertanto, anche tale motivo di ricorso è inammissibile poiché, in difetto di tempestiva impugnazione, le ragioni della condanna già inflitta, per tale motivo, in primo grado sono diventate oramai definitive. Né può essere consentita una nuova valutazione su tale capo d’imputazione in relazione alla circostanza che, per effetto del parziale accoglimento del ricorso proposto dal signor Cappa davanti alla Corte Federale d’Appello, la stessa Corte ha determinato la misura della sanzione per tale capo d’imputazione (prima assorbita dalla più grave sanzione della inibizione perpetua a lui inflitta), per la violazione degli articoli 7 e 8 del Regolamento di Giustizia. Peraltro, tale capo di imputazione riguardava un comportamento tenuto dal ricorrente del tutto autonomo (e successivo) rispetto alla contestazione principale riguardante la gestione dell’amministrazione e finanziaria del Comitato Regionale Campano ed al controllo e vigilanza sulla medesima, per cui risulta manifestamente infondata la tesi secondo la quale la decisione del giudice di appello sarebbe erronea per non aver tenuto conto della sua richiesta di revoca di tutte le condanne inflitte in primo grado. 5.3 – Con il terzo motivo del proprio ricorso il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui ha confermato la condanna inflitta per la violazione dell’art. 8 del Regolamento di giustizia, per il rifiuto di presentazione personale davanti agli organi della FIT. Il ricorrente ritiene tale norma non applicabile al soggetto indagato in termini di obbligatorietà, attesa la facoltà del soggetto sottoposto ad indagini di non rispondere a domande inerenti al procedimento che lo riguarda. Il motivo non è fondato. Nell’ordinamento processuale sportivo non esiste, infatti, una norma che imponga la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale avviato per il medesimo fatto, né tantomeno che consenta al soggetto tesserato (anche se sottoposto ad indagini) di non collaborare con gli organi di giustizia sportiva nell’accertamento dei fatti. Deve quindi condividersi l’osservazione della Corte Federale secondo cui, se esistesse il principio che in pendenza di processi e/o di inchieste penali il tesserato possa in qualche modo sottrarsi alle responsabilità nascenti dal rapporto di affiliazione con una federazione sportiva, invocando la conclusione delle stesse, si andrebbe a svuotare di ogni significato la giurisdizione del CONI e di tutte le entità giuridiche ad esso affiliate, quali, in primis, le federazioni sportive. 5.4 - Con il quarto ed ultimo motivo di censura il ricorrente solleva un’eccezione di estinzione del procedimento sia perché le decisioni della Corte Federale e della Corte Federale di Appello sarebbero state pronunciate oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 48, comma 9 del Regolamento di Giustizia, sia perché tra l’esercizio dell’azione disciplinare e la decisione di secondo grado sarebbe maturata la prescrizione massima pari a tre anni. Al riguardo, preliminarmente si rileva che il giudizio in questione è stato avviato sotto la vigenza del previgente Regolamento di Giustizia. Ne consegue che l’intero giudizio deve ritenersi regolato dalle disposizioni previgenti, secondo quanto statuito dall’art. 124, comma 2, del nuovo Regolamento di Giustizia, come ha correttamente ritenuto anche la Corte Federale d’Appello. In particolare, con riferimento al primo profilo di censura, si rileva che l’art. 48, comma 9, del Regolamento di Giustizia, richiamato dal ricorrente, nel testo all’epoca vigente, non comminava alcuna sanzione per l’ipotesi di inosservanza del termine di 90 giorni previsto per la conclusione di ciascun grado di giudizio. Solo con il nuovo Regolamento di Giustizia sono stati dettati termini per la pronuncia della decisione sia di primo che di secondo grado. Ne consegue che, nel caso di specie, non può essere invocata alcuna estinzione del procedimento disciplinare. Sotto il secondo profilo di censura, riguardante il presunto decorso del termine di prescrizione, si rileva che, con riferimento alla violazione del combinato disposto degli artt. 1 del Regolamento di Giustizia e 45 del Regolamento Organico, la censura è inammissibile essendo intervenuta l’assoluzione del ricorrente per tale capo di incolpazione. Mentre, con riferimento alle successive infrazioni disciplinari, per la violazione degli artt. 7 e 8 del Regolamento Organico, sono intervenuti plurimi atti interruttivi idonei, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Regolamento di Giustizia nel testo vigente all’epoca dei fatti, a determinare un aumento di detto termine sino a tre anni. Posto che i fatti commessi per tale capo di imputazione risalgono ai mesi di aprile e maggio 2014, il termine lungo di prescrizione poteva quindi maturare solo nei mesi di aprile e maggio 2017. Ne consegue l’infondatezza anche di tali motivi di ricorso che pertanto si rigettano. 6.- In conclusione, per tutti gli esposti motivi, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente conferma della impugnata decisione della Corte Federale di Appello n. 15 del 17 settembre 2015. Le spese seguono la soccombenza nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della intimata Federazione Italiana Tennis. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport IV Sezione Respinge il ricorso. Le spese seguono la soccombenza nella misura di € 1.000,00 oltre accessori di legge. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 2 febbraio 2016. Il Presidente F.to Dante D’Alessio Il Relatore F.to Cristina Mazzamauro Depositato in Roma in data 8 marzo 2016. Il Segretario F.to Alvio La Face
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