DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°570 Comunicato Ufficiale N.570 del 09.03.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO FASE NAZIONALE COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE MASCHLILE Gara del 1/ 3/2016 INSIEME AM FERENTINO – L.P.G. FUTSAL CASORIA
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°570
Comunicato Ufficiale N.570 del 09.03.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
FASE NAZIONALE COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE MASCHLILE
Gara del 1/ 3/2016 INSIEME AM FERENTINO - L.P.G. FUTSAL CASORIA Reclamo Società A.S.D. Insieme AM Ferentino. IL Giudice Sportivo In merito alla gara in oggetto, rileva preliminarmente che il gravame di che trattasi non è stato preannunciato entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello in cui si è disputata. L'incontro infatti si è svolto il 1 Marzo u.s. e solamente in data 4 Marzo sono pervenute le motivazioni a sostegno della doglianza, senza che entro le ore 24.00 del 2 Marzo, la società ricorrente abbia manifestato a mezzo telegramma o fax l'intenzione di ricorrere. Tale vizio ai sensi dell'art.29 comma 8 lettera b del C.G.S. rappresenta un vizio di procedura insanabile che rende il ricorso inammissibile P.Q.M. Si decide: a) di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro: A.S.D. INSIEME AM FERENTINO - A.S.D. L.P.G. FUTSAL CASORIA 2 - 3; b) la tassa di reclamo viene addebitata.
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