F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 05 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 03 Marzo 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. ISOLOTTO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUPE CALCIO A 5/ ISOLOTTO CALCIO A 5 DEL 4.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 130 del 21.10.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 05 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 03 Marzo 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. ISOLOTTO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUPE CALCIO A 5/ ISOLOTTO CALCIO A 5 DEL 4.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 130 del 21.10.2015) Con atto, spedito in data 22.10.2015, la Società A.S.D. Isolotto Calcio a 5 ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 130 del 21.10.2015 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito di reclamo proposto dalla Società Lupe Calcio a 5 ex art. 29, comma 7, C.G.S., era stata irrogata nei confronti della Società ricorrente la punizione sportiva della perdita della gara Lupe Calcio a 5/Isolotto Calcio a 5, disputatasi in data 4.10.2015, con il punteggio di 0-6. La predetta sanzione era stata irrogata in considerazione dell’impiego nella partita sopra menzionata della calciatrice, Avino Claudia, che avrebbe dovuto scontare, in occasione della prima giornata di Campionato, una residua squalifica per una giornata di gara, comminatale a seguito dell’incontro di semifinale di Coppa Italia Calcio a 5 – Serie A Femminile della precedente stagione calcistica. Con un primo motivo di ricorso, la Società A.S.D. Isolotto Calcio a 5 censura la pronuncia di prime cure sostenendo che la previsione di cui all’art. 22, comma 6, secondo capoverso del C.G.S., a tenore del quale “Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo” non potrebbe che riferirsi, atteso il suo carattere di norma eccezionale, alle sole società di Serie A e A2 maschili; ciò in considerazione del fatto che la LND – Divisione Calcio a 5 che organizza le competizioni, identifica solo i Campionati maschili come Campionati di Seria A e A2. Trattasi di tesi che, seppur suggestiva, non può essere accolta. Ed invero, la disposizione sopra riportata si riferisce alle “società di serie A e A2” e non ai “Campionati di seri A e A2”; il che significa che il legislatore federale, con la dizione “società di serie A2, ha volto chiaramente fare riferimento alle società di Serie A, tanto maschili che femminili. Peraltro, la predetta interpretazione della norma in argomento era stata data dalla stessa LND – Divisione Calcio a 5 con la Circolare n. 6 del 10.9.2015, prodotta in atti, con la quale era stato comunicato a ciascuna Società partecipante ai Campionati Nazionali Seria A Elite e Serie A femminile l’elenco dei tesserati che dovevano ancora scontare residui di squalifica; il che esclude in radice ogni possibilità di riconoscere che la Società ricorrente possa essere incorsa in un errore scusabile circa la corretta interpretazione della previsione di cui all’art. 22, comma 6, secondo capoverso del C.G.S.. L’infondatezza del primo motivo di appello esime questa Corte di esaminare il secondo motivo di gravame, atteso che, per come riconosciuto dalla stessa ricorrente, il primo motivo presenta carattere assorbente. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Isolotto Calcio a 5 di Firenze. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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