F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/TFN del 04 Marzo 2016 (111) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AC REGGIANA 1919 Spa – (nota n. 6251/460 pf14-15 PM/blp del 18.12.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/TFN del 04 Marzo 2016
(111) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AC REGGIANA 1919 Spa - (nota n. 6251/460 pf14-15 PM/blp del 18.12.2015).
Il deferimento La Procura Federale con la suindicata nota del 18 dicembre 2015, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: la Società AC Reggiana 1919 Spa per rispondere: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS, della violazione attribuita al Sig. Cosmo Palumbo, proprio tesserato all'epoca dei fatti, al quale era stata contestata l'inosservanza di quanto disposto dall'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione agli artt. 16 comma 3 e 21 comma 3 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per avere conferito all'agente Sig. Fabio Andreotti il mandato datato 22.12.2014 nonostante la vigenza di un precedente mandato conferito all'agente Sig. Gaetano Fedele datato 11.3.2013. Svolgimento del procedimento Con la suindicata nota del 18 dicembre 2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, la Società AC Reggiana 1919 Spa a seguito di una comunicazione della Commissione Agenti di Calciatori del 20.1.2015 che aveva rilevato che il mandato conferito dal giocatore Cosmo Palumbo all'agente Fabio Andreotti, depositato il 7.1.2015 non poteva “produrre i suoi effetti nell'Ordinamento Federale”, in quanto conferito in costanza di validità di un precedente incarico conferito dallo stesso Cosmo Palumbo ad un altro agente di nome Gaetano Fedele. Le indagini prontamente disposte ed eseguite dalla Procura Federale hanno consentito di acquisire le copie dei mandati depositati presso la Commissione Agenti di Calciatori e rilasciati dal giocatore Cosmo Palumbo dapprima all'agente Gaetano Fedele in data 11.3.2013 (con validità fino al 9.3.2015) e poi all'agente Fabio Andreotti in data 22.12.2014 (con validità fino al 21.12.2016). É stato inoltre accertato che al momento del conferimento dell'incarico da parte del Sig. Cosmo Palumbo al Sig. Fabio Andreotti, il calciatore era tesserato per la Società AC Reggiana 1919 Spa. In esito alle suddette indagini, la Procura Federale della FIGC ha inviato la prevista comunicazione di conclusione delle indagini sia nei confronti del Palumbo sia nei confronti dell'agente Andreotti, cui sono state contestate le violazioni dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento Agenti di Calciatori, il primo per avere conferito all'agente Andreotti un mandato datato 22.12.2014 nonostante la vigenza di un precedente mandato conferito il 11.3.2013 all'agente Fedele, e il secondo per avere ottenuto il suddetto mandato e non avere accertato se il calciatore avesse conferito procura ad altro agente. Il calciatore Cosmo Palumbo e l'agente Fabio Andreotti hanno allora deciso di inoltrare alla Procura Federale della FIGC separate istanze con cui hanno chiesto di definire le rispettive posizioni con l'applicazione concordata ai sensi dell'art. 32 sexies CGS delle rispettive sanzioni. Entrambi gli accordi sono stati ratificati con provvedimento del Presidente della FIGC pubblicati sul C.U. n. 49 del 21.7.2015. A questo punto la Procura Federale ha formalizzato il predetto atto di deferimento nei confronti della Società AC Reggiana 1919 Spa, con la quale figurava all'epoca tesserato il Sig. Cosmo Palumbo. Fissata l’udienza dinnanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare per la data odierna, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto che alla Società deferita sia inflitta la sanzione dell'ammenda nella misura di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00). Nessuno è comparso per la parte deferita. Motivi della decisione Ciò premesso, si osserva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'addebito mosso dalla Procura Federale, in quanto dagli atti acquisiti risulta evidente che il calciatore Cosmo Palumbo ha indebitamente conferito una procura all'agente Fabio Andreotti mentre era in corso di validità un'altra procura in precedenza conferita ad un altro agente di nome Gaetano Fedele. Sia il Palumbo che l'Andreotti hanno deciso di definire le rispettive posizioni con un patteggiamento che è stato regolarmente definito. Risulta pertanto evidente la responsabilità oggettiva della Società AC Reggiana 1919 Spa, per la violazione disciplinare contestata al Palumbo che all'epoca figurava come calciatore tesserato. La responsabilità oggettiva costituisce, com'è noto, una delle colonne portanti della giustizia sportiva; essa è disciplinata dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva e la sua caratteristica è rappresentata dal fatto che la Società di calcio risponde disciplinarmente a prescindere dalla colpa o dal dolo. Si tratta, dunque di una responsabilità senza colpevolezza imputata per fatto altrui, ed opera anche nell’ipotesi in cui dall’illecito commesso dal tesserato, derivi uno svantaggio in capo alla Società di appartenenza dell’incolpato. Nell’ambito dell’autonomia riconosciuta all’Ordinamento sportivo, la responsabilità oggettiva trova la sua “ratio” nell’opportunità di assicurare il pacifico svolgimento dell’attività sportiva e delle competizioni agonistiche, favorendo un maggiore controllo delle Società di calcio sui propri tesserati. La Società di calcio è quindi oggettivamente responsabile dell’operato dei dirigenti, dei tesserati, di ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale, o comunque rilevante per l’Ordinamento federale, nonché dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma V° CGS, nonché del personale addetto ai servizi della Società di calcio e infine, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo di gioco (compreso l’eventuale campo neutro) che in trasferta. Alla luce di questi principi, non vi sono dubbi sul fatto che la fattispecie sottoposta all'esame di questo Tribunale rientra perfettamente nello schema della responsabilità oggettiva disegnato dall'art. 4 comma 2 CGS per le condotte poste in essere dal Palumbo nei periodi in cui figurava tesserato per la Società AC Reggiana 1919 Spa. É, infatti, assolutamente certo che il giocatore abbia indebitamente conferito una procura in favore di un agente di calciatori mentre era legato da un vincolo di mandato con un altro agente di calciatori, che lo stesso giocatore era a quel tempo tesserato con la Società AC Reggiana 1919 Spa, e che l'esistenza di un valido rapporto fra il giocatore e il suo agente non possa farsi rientrare fra le attività private e personali del calciatore, sottratte al controllo della Società. In merito alle sanzioni, va tuttavia osservato che alcune recenti decisioni del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI (Lodo arbitrale del 18.10.2011 US Cremonese Spa/FIGC; Lodo arbitrale 20.1.2012 Benevento Calcio Spa/FIGC) hanno fissato il principio che “la sanzione relativa alla responsabilità oggettiva della Società calcistica non deve essere applicata in maniera acritica e meccanica, bensì sulla base di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia”. Sicché, viste la normativa contestata e la richiesta della Procura, accertata la responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento nei confronti della Società AC Reggiana 1919 Spa, infligge alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).
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